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Relazione unitaria del CNDCEC e continuità aziendale: l’utilizzo del Principio di Revisione ISA Italia 570

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:10

Relazione unitaria del CNDCEC e continuità aziendale: l’utilizzo del Principio di Revisione ISA Italia 570

La pubblicazione del documento, emanato dal CNDCEC dal titolo “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” rappresenta una fondamentale bussola per sindaci-revisori Italiani.

Ad oggi, suddetti professionisti si trovano a gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà, in quanto devono dare giudizi su bilanci, che inevitabilmente stanno subendo (e subiranno) le particolari circostanze del delicatissimo momento di emergenza sanitaria in cui il Paese si trova.

Le criticità legate alla diffusione del COVID-19 su molti settori di attività possono avere comportato effetti, nel primo scorcio dell’esercizio 2020, e, allo stato, non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che misura. Sicuramente, si tratta di eventi successivi che non hanno impatto sulle valutazioni di bilancio 2019, ma richiedono appropriate analisi in termini di informativa sugli eventi successivi da fornire nella nota integrativa; nell’illustrazione dei rischi nell’ambito della relazione sulla gestione e in termini di valutazione del permanere della continuità aziendale.

Rispetto alle precedenti edizioni, la novità di questo documento è rappresentata dalle attività di vigilanza e le procedure di revisione in tema di continuità aziendale, che andranno svolte secondo i principi di comportamento del collegio sindacale vigenti e il principio di revisione (ISA Italia) 570; mentre non saranno applicate le disposizioni contenute nel Codice della crisi (D. Lgs. n.14/2019) riguardanti gli indicatori e gli indici della crisi.

L’analisi della continuità aziendale, in questa fase assolutamente unica e straordinaria, va gestita con estrema cautela e attenzione da parte sia degli amministratori sia dei sindaci revisori.

Il documento del CNDCEC propone l’inserimento di un paragrafo denominato “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale” nel quale, in nota integrativa, si deve dare evidenza degli eventi successivi alla chiusura del bilancio e quindi alla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, pur nella espressione di un giudizio senza rilievi con riferimento a tale aspetto.

Affinché si possa dare un contributo pratico a quanto anzidetto, il summenzionato paragrafo viene così descritto:

 

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo [Richiamo] l’attenzione su quanto esposto nelle pagine […] della Nota integrativa del bilancio, in cui si indica l’incertezza relativa agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio derivanti dall’emergenza epidemiologica del COVID-19 e le correlate analisi in termini di continuità aziendale, consistente essenzialmente […].

Come descritto nella nota integrativa, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima nota, indica l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il nostro [mio] giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

La capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un’entità in funzionamento.

Si ritiene, di norma, che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, quando le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

Talvolta il quadro normativo sull’informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e stabilisce principi e regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità aziendale.

Per esempio: il Principio contabile internazionale (IAS) 1 richiede che la direzione valuti la capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento.

Il rischio di continuità aziendale secondo il principio di revisione n. 570

Il rischio di continuità aziendale secondo il principio di revisione n. 570 può essere identificato attraverso una serie di indicatori (gestionali, finanziari, ecc.) che possono avere un’utile funzione segnaletica. Di seguito si riportano alcuni di essi:

1)    Indicatori finanziari: deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo; incapacità di pagare i debiti alla scadenza; incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; rifiuto di linee di credito da parte di banche o fornitori; venir meno del sostegno finanziario da parte di finanziatori; incapacità di ottenere nuovi finanziamenti.

2)    Indicatori gestionali: incapacità di evadere gli ordini; perdita di clienti chiave, di contratti o concessioni importanti; difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori; impegni a lungo termine economicamente non convenienti.

3)    Altri indicatori: mancato/incerto rinnovo di concessioni /autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa; nuove leggi che possono risultare pregiudizievoli all’attività svolta; contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare.

La responsabilità della Direzione

La valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori:

  • il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l’evento, la circostanza ovvero l’esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili;
  • le dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all’influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l’esito di eventi o circostanze;
  • qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.

La responsabilità del Revisore

Le responsabilità del revisore sono quelle di:

  1. acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
  2. concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Tali responsabilità sussistono anche se il quadro normativo sull’informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Tuttavia, gli effetti potenziali dei limiti intrinseci della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per gli eventi o le circostanze futuri che possono comportare che un’impresa cessi di operare come un’entità in funzionamento.

Il revisore non è in grado di prevedere tali eventi o circostanze futuri. Pertanto l’assenza di riferimenti, all’interno della relazione di revisione, ad un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento non può essere intesa come una garanzia di tale capacità.

In conclusione, il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e deve giungere ad una conclusione a tale riguardo.

Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

 

 

Pubblicato il: 2020-03-28 16:06:36

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