La normativa vigente (in tema di controllo di qualità dei revisori legali (DLgs. 39/2010, come emendato dal DLgs. 135/2016) prevede che il Ministero dell’Economia e Finanze, sentita la Consob, emani un decreto attuativo delle disposizioni dell’art. 20 definendo, in particolare, i criteri:
Tale decreto attuativo ad oggi non è stato ancora varato e di fatto i controlli di qualità effettuati dal MEF non sono ancora partiti. Su tale punto sono state annunciate importanti novità. Nel corso di un recente convegno
Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC ha anticipato che il Consiglio sta lavorando con il Ministero per un avvio graduale dei controlli di qualità a partire dal 2020 sui bilanci 2019. Il CNDC starebbe anche pensando a una introduzione graduale anche dal lato delle sanzioni, prevedendo nei primi controlli solo richiami e suggerimenti per le eventuali irregolarità riscontrate, mentre a partire dall’anno 2020 si procederà ad una piena applicazione del dettato legislativo e quindi anche l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa .
Ancora non è stato definito quali saranno i soggetti chiamati a effettuare i controlli, è stata smentita l’ipotesi che voleva gli esponenti della Guardia di Finanza deputati a svolgere anche tale incarico.
In merito all’individuazione degli “ispettori qualità” l’ipotesi su cui si sta lavorando è che i soggetti individuati rispettino i seguenti due parametri:
Pertanto i soggetti che hanno incarichi di revisione legale, al fine di essere pronti a sostenere le prossime “ispezioni-qualità” del MEF ai sensi del citato l’art. 20 del , devono immediatamente procedere alla piena definizione e concreta applicazione di un sistema di controllo della qualità conforme alle disposizioni normative applicabili e all’ISQC Italia 1. Tale sistema di controllo della qualità è diretto a fornire la ragionevole sicurezza che il revisore e il suo personale si conformino ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che le relazioni emesse sono appropriate alle circostanze.
L’implementazione di un adeguato e corretto sistema di controllo della qualità oltre a permettere di superare con esito positivo le ispezioni dell’autorità di controllo potrà determinare i seguenti benefici per il revisore legale:
Ricordiamo nuovamente che la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguarda i seguenti ambiti:
Nell’esercizio della vigilanza, il Ministero dell’Economia e Finanze può:
L’art. 20 del D.lgs. n. 39/2010, al comma 6, declina quali siano le caratteristiche dei soggetti da incaricare ai fini del controllo di qualità: deve trattarsi di persone fisiche con adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità. Il comma 12 del citato art. 20 prevede che la selezione delle persone fisiche da assegnare a ogni singolo incarico di controllo di qualità debba avvenire in base ad una procedura obiettiva volta ad escludere ogni conflitto di interesse con i revisori assoggettati al controllo
In occasione dell’ispezione, il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. In particolare, il primo è tenuto a consentire al secondo l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. L’ispettore redige una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. Il revisore legale, a sua volta, provvede a effettuare gli interventi indicati nella relazione, entro il termine nella stessa definito.
In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell’Economia e delle Finanze può applicare le sanzioni di cui all’art. 24 D.Lgs. 39/2010. Tali ispezioni sono molto temute perché l’appena citato art. 24 elenca varie sanzioni:
Le sanzioni amministrative saranno applicate dal MEF con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento. Ogni sanzione amministrativa comminata ai revisori legali per violazione delle disposizioni del DLgs. 39/2010, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione, saranno pubblicate dal MEF sul sito istituzionale della revisione legale
Pubblicato il: 2019-07-17 14:48:58