In base a quanto disposto dal comma 3, dell’articolo 379, del D.Lgs. n. 14/2019, entro il 16 dicembre 2019, le s.r.l., già costituite devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale, avendo riguardo per gli esercizi coincidenti con l’anno solare ai bilanci 2017 e 2018.
Sul punto, il Conservatore del Registro delle Imprese di Padova, in un recente documento ha affermato che nessuna sanzione dovrebbe essere commisurata agli amministratori che entro tale data hanno provveduto a convocare l’assemblea al fine di deliberare la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Pertanto, qualora a seguito dell’assemblea non si possa procedere alla nomina o all’accettazione dell’incarico per qualunque motivo, la responsabilità non ricade sugli amministratori che hanno provveduto alla convocazione.
In merito a quanto suddetto, il CNDCEC e Confindustria hanno unitamente proposto un rinvio della nomina all’assemblea dell’approvazione del bilancio di esercizio 2019.
Di contro, Unioncamere, con una nota, ha fatto presente che non verranno immediatamente inviate le segnalazioni del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma sarà spedita alle società obbligate una comunicazione preventiva“per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 c.c.”.
Sembra opportuno evidenziare però, che non è stato precisato nulla con riguardo all’obbligo di convocazione per procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Sul punto, il Conservatore del Registro delle Imprese di Padova nel documento pubblicato, ha ribadito che il Registro delle Imprese provvederà prima dell’invio della segnalazione al Tribunale, ad avvisare tutte le società obbligate alla nomina dei citati organi che non vi hanno provveduto. Viene sottolineato che gli amministratori che non provvederanno a convocare l’assemblea entro il 16 dicembre 2019, incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 2631 del codice civile, da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
Lo stesso ha specificato, inoltre, che “qualora per qualsiasi motivo l’assemblea regolarmente convocata, non deliberi in merito alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, sarà necessario convocare una nuova assemblea”.
Mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore – In merito a quanto sopra esposto, la Camera di Commercio di Padova, nella nota pubblicata, ha suggerito a tutte le imprese a dare menzione del rispetto della convocazione dell’assemblea che non ha provveduto per qualsiasi motivo alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale. Nello specifico, nella nota si legge: “la notizia dell’avvenuta convocazione dell’assemblea entro il 16 dicembre 2019 dovrà essere citata nel successivo verbale di assemblea e nella nota integrava del bilancio di esercizio 2019, in modo da rendere edotto l’Ufficio del Registro delle Imprese dei motivi che hanno impedito la nomina entro la suddetta data, con esclusione, pertanto, della correlata responsabilità degli amministratori”.
Si desume, pertanto, che l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina degli organi di controllo, entro la data del 16 dicembre 2019, non fa discendere anche l’obbligo di reperire, sempre nella stessa data, professionisti che accettino l’incarico. Ne discende, quindi, che il bilancio 2019 potrebbe essere approvato anche in assenza della relazione dell’organo di controllo.
Pubblicato il: 2019-12-16 08:47:55