È stato approvato l’emendamento 51.04 al D.L. n. 34/2020 con il quale viene prevista un’ulteriore modifica al Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attraverso l’aggiunta dell’art. 51-bis. In particolare, l’aggiunta approvata prevede il differimento del termine per la nomina dell’organo di controllo, sia esso collegio sindacale o revisore, all’approvazione del bilancio 2021 in luogo del bilancio 2019, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d’impresa.
Insomma, l’epopea riguardante la nomina del revisore per le S.r.l. sembra non avere fine; non solo infatti originariamente la nomina era stata spostata dal 16 dicembre 2019 all’approvazione del bilancio 2019, determinando notevoli disagi a tutte quelle S.r.l. che diligentemente avevano proceduto alla nomina del revisore, in quanto sulla base dell’osservazione degli esercizi 2017 e 2018 sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della disciplina ma che con il differimento del termine hanno visto slittare parimenti gli esercizi da assumere a confronto (2018 e 2019) e di conseguenza, assumendo i nuovi esercizi come termini di confronto, non vi sarebbero più rientrati, ma ancora, a termine difatti già scaduto, poiché ricordiamo che l’art. 106, comma 1 del decreto Cura Italia ha previsto in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis del codice civile e alle disposizioni statutarie, come termine naturale per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio il termine di 180 giorni, ha ulteriormente differito i termini.
Il termine naturale per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare sarebbe scaduto il 29 giugno, entro tale data sarebbe stato necessario convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio e contestualmente procedere alla nomina dell’organo di controllo o al più tardi sarebbe stato necessario provvedervi entro il 29 luglio.
Grazie a tale differimento le S.r.l. godranno ancora di due anni per la nomina dell’organo di controllo da effettuarsi entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2021 (aprile/giugno 2022).
I dubbi da risolvere in merito sono molteplici, ossia: come comportarsi con tutte quelle società che avevano già provveduto alla nomina del revisore nel termine di approvazione del bilancio?
Stante la non obbligatorietà della nomina, sussisterebbero le condizioni per applicare la revoca per giusta causa del revisore legale, ossia la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo per intervenuta carenza dei requisiti di legge (art. 4, lett. f), DM 261/2012), tuttavia, in caso di revoca del revisore, verrebbe ad applicarsi l’art. 8 del medesimo DM, il quale prevede un periodo di cooling-off di un anno qualora la cessazione anticipata dell’incarico sia conseguenza di revoca o di dimissioni del revisore. A riguardo Assirevi ha ipotizzato nel documento n. 234/2020 l’applicazione della risoluzione consensuale, in luogo della revoca o delle dimissioni, poiché in questo caso non sarebbe necessario aspettare un anno per la nomina del medesimo revisore ma si potrebbe optare immediatamente per l’assegnazione dell’incarico.
Sarebbe auspicabile a riguardo un chiarimento ufficiale da parte del Ministero che permetta a tutti coloro che diligentemente si siano dotati dell’organo di controllo di ricevere delle istruzioni su come comportarsi.
Altro tema da considerare riguarda gli esercizi da prendere come riferimento al fine di effettuare il vaglio del superamento dei limiti quantitativi indicati nell’attuale versione dell’art. 2477 del codice civile. In quanto non si comprende se gli esercizi da considerare siano rimasti il 2018 e il 2019, oppure siano slittati al 2020 e al 2021. È ovvio che la scelta per un biennio piuttosto che per un altro potrebbe avere delle conseguenze rilevanti sulla nomina dell’organo di controllo, visto che in un caso gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sarebbero del tutto assenti mentre nell’altro caso potrebbero avere influenzato significativamente i parametri (totale dell’attivo, ricavi o dipendenti).