Nano imprese: nuovi incarichi di revisione ai nastri di partenza

Pubblicato il: 29/06/2020 – 9:09

Sembra passata un’era geologica dallo scorso gennaio quando, su queste pagine, ci interrogavamo, da un lato, sulle conseguenze della mancata nomina del revisore entro lo scorso 16 dicembre 2019 (vecchia formulazione del CCII) e, dall’altro, sulla decorrenza dell’incarico di revisione per coloro che risultavano essere stati nominati (revisori) a ridosso della scadenza di legge: bilanci 2020, come sosteneva Assonime, o bilanci 2019, come chiarito dal Ministro dello Sviluppo Economico nella “famosa” audizione alla Camera dei Deputati del 5 febbraio scorso.

A dirimere la disputa arrivava la conversione del DL 162/2019 che spostava il termine per la nomina del revisore all’approvazione dei bilanci 2019 e quindi, ci dicevamo in quel momento storico (fine febbraio), al 29 aprile 2020 (se l’approvazione fosse avvenuta nei canonici 120 giorni dalla fine dell’esercizio) o al 28 giugno 2020 (per coloro che avessero usufruito del maggior termine).

E poi “è arrivato” il COVID-19 e la nostra attenzione, umana e professionale, viene catturata dall’emergenza, dai DPCM, dai Decreti Legge e dalle relative conversioni e quasi senza accorgercene ci troviamo, oggi, a ridosso delle prossime (ultime) assemblee di bilancio del 28 giugno (i cui termini sono stati “allungati per tutti” proprio in forza dell’emergenza pandemica) con l’adempimento aggiuntivo rappresentato dalla nomina del revisore, nomina ormai non ulteriormente procrastinabile.

Il quadro operativo – I revisori che le prossime assemblee andranno a nominare, contattati per tempo dalle società e dai relativi organi amministrativi, è verosimile attendersi che abbiano già compiuto alcune delle fondamentali valutazioni necessarie al fine di maturare la decisione circa l’accettazione o meno dell’incarico.

Nella pratica, il revisore al quale viene richiesta la disponibilità ad assolvere al delicato compito di revisionare il bilancio della società, prima di “sciogliere la propria riserva” e di accettare che il proprio nome venga portato in assemblea, dovrà aver svolto una serie di verifiche preliminari tese a valutare la concreta accettabilità dell’incarico alla luce, come ricorda il documento Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni (CNDCEC 2018), del livello di rischio associato al potenziale cliente, della presenza di ragionevoli aspettative di poter svolgere il lavoro nel rispetto dei principi di revisione e della effettiva posizione di indipendenza.

Su quest’ultimo aspetto, sempre nelle pagine del nostro quotidiano e nella sezione dedicata alle tematiche di revisione, ci siamo più volte intrattenuti a commentare spinose situazioni vissute da Colleghi che si sono trovati, loro malgrado, al centro di vicende giudiziarie sfociate in sentenze che mettevano in discussione (o meglio censuravano) la posizione del revisore rispetto al requisito dell’indipendenza.

In seno al documento edito dal CNDCEC, sopra citato, troviamo due utilissime check list, associate al capitolo 5 e 7 i cui files sono identificati con il nome PRE13.0.docx e PRE14.0.docx, esse possono rivelarsi un valido ausilio per tutti i Colleghi chiamati ad effettuare questa indispensabile ricognizione preventiva.

La formalizzazione – Superato lo “scoglio” di questa ineluttabile fase preventiva, l’affidamento dell’incarico di revisione sarà ufficializzato dal verbale di assemblea dei soci che, unitamente all’approvazione del bilancio, provvederà alla nomina del revisore per il triennio entrante (bilanci 2020-2021-2022).

Il capitolo 7 della guida del CNDCEC e l’ISA Italia 210 dedicano particolare enfasi (più che giustificata) alla lettera di incarico: essa è un documento fondamentale che è da considerarsi una sorta di “statuto” del rapporto fra il revisore ed il soggetto revisionato.

La lettera di incarico infatti si articola in più sezioni e tocca una serie di punti che dettano le coordinate di riferimento del rapporto. Vengono infatti declinati gli obiettivi e la portata della revisione, vengono fissate le responsabilità del revisore, le responsabilità della direzione nonché l’identificazione del quadro normativo di riferimento sull’informazione finanziaria applicabile, viene affrontato l’argomento della relazione di revisione, delle carte di lavoro e della tempistica degli interventi di revisione.

Si affronta anche il tema della stima dei tempi e dei corrispettivi e delle relative condizioni di pagamento nonché la delicata tematica dei consulenti esterni, necessari tutte le volte in cui il revisore ritiene necessario l’ausilio di figure professionali complementari.

Un punto nodale della lettera è rappresentato dalla dichiarazione di indipendenza ed assenza di cause di incompatibilità: chi si occupa di revisione ben comprende la delicatezza e la primaria importanza di questo paragrafo della lettera. Il revisore, nel modello proposto dal CNDCEC scrive (e sottoscrive) “Tenuto conto della legge e dei principi deontologici che disciplinano l’attività di revisione, dichiaro sin d’ora la mia indipendenza nei confronti della società e l’insussistenza di cause di incompatibilità per l’assunzione di questo incarico. Mi impegno altresì a porre in atto tutte le azioni necessarie a verificare che tali condizioni permangano per l’intera durata dell’incarico”.

Per concludere, nella lettera troviamo poi i necessari riferimenti alla normativa sulla privacy e sull’antiriciclaggio e gli estremi della polizza assicurativa del revisore.

Il CNDCEC raccomanda che una copia della lettera venga restituita firmata, per accettazione, dal legale rappresentante della società revisionata e che menzione della stessa venga data, ad ogni buon conto, anche nel verbale di nomina.

Ultimo passaggio operativo: entro 30 giorni dalla nomina, l’organo amministrativo (per il tramite del professionista che segue la società) dovrà iscrivere la nomina del revisore al Registro delle Imprese ed il revisore dovrà ricordarsi, pena sanzioni non proprio leggere, di comunicare il nuovo incarico al Registro dei Revisori.

Tag correlati

logo_footer_revilaw
La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende, hanno l'obiettivo di dare comfort alle informazioni di natura sia finanziaria sia non finanziaria e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. Una leva per conseguire un importante vantaggio competitivo nel mercato dei capitali, nell'ambito di intese commerciali e nel percorso di crescita delle aziende. Revilaw srl - Revisione Legale offre molteplici servizi, altamente qualificati, alle aziende del tessuto economico italiano che vedono nella revisione del bilancio un'occasione per la crescita manageriale, la trasparenza e la competitività.


Privacy policy - Cookie policy
Copyright © 2020, Revilaw SRL. Tutti i diritti riservati.
P.I. 04641610235 Sede Legale: Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Tel (+39) 045 8010734
Design: cfweb