Interpretazioni Assirevi sulla disciplina dell’organo di controllo nelle Srl

Pubblicato il: 27/04/2020 – 13:28

Di recente è stato pubblicato da Assirevi il Documento di Ricerca n. 234 “Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle S.r.l.” con l’obiettivo di fornire alle Associate alcuni orientamenti interpretativi in ordine all’art. 2477 del Codice Civile, avente ad oggetto la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

Tale Documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 172R (Ottobre 2014) che è stato aggiornato per tenere conto delle variazioni apportate all’articolo 2477 del Codice Civile dall’articolo 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il “Codice della Crisi”), come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55 (il “Decreto Sblocca Cantieri”), così come ulteriormente modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (il “Decreto Milleproroghe”).

Tra le varie proroghe previste da quest’ultimo decreto ciò che interessa analizzare in questa sede è lo slittamento della nomina dei revisori che dovevano essere nominati secondo le previsioni della riforma del Codice della Crisi d’impresa. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative avrebbero dovuto assolvere alla nomina del revisore o degli organi di controllo entro il 16 dicembre 2019. Infatti, si ricorda che il nuovo obbligo vede interessate alternativamente le società:

  • tenute a redigere il bilancio consolidato;
  • che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • che hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Nel recente documento pubblicato da Assirevi è stato fatto un interessantissimo riferimento a quelle società che, nel rispetto dell’originaria scadenza prevista per il 16 dicembre 2019, hanno nominato il revisore legale in ragione del superamento di uno dei nuovi parametri di cui all’articolo 2477 comma 2 lettera c) del Codice civile negli esercizi 2017 e 2018, vedendo, poi, tale obbligo venire meno in ragione del differimento disposto, prima, dal D.L. 162/2019 e, poi, del D.L. 18/2020. Assirevi sottolinea come sia necessario effettuare un’attenta disamina delle delibere assembleari di conferimento degli stessi per valutare le diverse situazioni che si possono prospettare.

Nel caso in cui l’incarico di revisione legale sia stato conferito per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, per gli esercizi 2017 e 2018, dei parametri di cui all’articolo 2477, secondo comma del Codice Civile, essendo venuto meno il presupposto normativo, ci si trovi in presenza di una circostanza idonea a provocare una revoca per giusta causa, dimissioni volontarie o una risoluzione consensuale del rapporto.

Occorre, però, tenere in considerazione che l’articolo 8 del D.M. 261/2012 richiede, per l’assunzione di un nuovo incarico nella medesima società, che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del precedente in carico. Ma, come già osservato da Assonime nella circolare 19/2013, questo obbligo non è applicabile nell’ipotesi di risoluzione consensuale. Per cui, nel caso si decidesse di optare per questa soluzione è necessario che sia formalizzato al più presto, e comunque prima dei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio 2019, l’accordo tra amministratori e revisore, per l’attribuzione dell’incarico.

Sarà compito dell’assemblea deliberare, da un lato, la risoluzione dell’incarico, essendo venuto meno il presupposto normativo della nomina già disposta, dall’altro, il conferimento di un nuovo incarico al medesimo revisore.

Potrà, altresì, accadere che si presentino anche casi nei quali una società, pur non più tenuta alla revisione legale del bilancio per l’esercizio 2019 alla luce della nuova disciplina del Codice della Crisi, ritenga comunque di voler applicare, in relazione a detto esercizio, l’articolo 2477, primo comma del Codice Civile secondo cui “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. […]”. In detta circostanza, la Società avrà cura che tale volontà emerga in sede assembleare, quantomeno in occasione dell’approvazione del bilancio 2019. Nella medesima occasione, la società dovrà altresì valutare la sussistenza o meno del superamento dei parametri di cui all’articolo 2477, secondo comma, del Codice Civile in relazione agli esercizi 2019 e 2018 e i conseguenti effetti in termini di applicabilità delle nuove disposizioni previste dal Codice della Crisi con riguardo al bilancio relativo all’esercizio 2020.

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