Le attestazioni della direzione: Assirevi emana nuove direttive

Pubblicato il: 08/04/2020 – 13:34

Assirevi ha emanato un nuovo documento di ricerca n. 233 (aprile 2020), volto a fornire indicazioni applicative delle regole e linee guida contenute nel principio di revisione ISA Italia n. 580. Detto principio riguarda le attestazioni scritte che la Direzione della società deve fornire al revisore quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di revisione contabile finalizzata all’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio.

Il nuovo Documento di Ricerca sostituisce il Documento di Ricerca n. 230R (Febbraio 2020) che è stato aggiornato in considerazione della necessità di chiarire le responsabilità della Direzione nel processo di scambio di informazioni ed acquisizione di evidenze probative nel particolare contesto operativo venutosi a creare a seguito dei recenti provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo italiano a tutela della salute dei cittadini.

In prima battuta, si ricorda che il revisore deve acquisire le informazioni necessarie da richiedere alla direzione ovvero ai responsabili delle attività di governance, al fine di poter esprimere il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio.

Ciò è previsto dal principio di revisione ISA Italia 580, il quale tratta della responsabilità del revisore di acquisire, nella revisione contabile del bilancio, attestazioni scritte dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance.

Il nuovo documento fornisce indicazioni applicative delle regole e linee guida contenute nel suddetto principio di revisione, utili per mettere il revisore nelle condizioni di poter esprimere un giudizio sul bilancio.

La posizione del CNDCEC – Nel documento del CNDCEC del marzo 2020, rubricato “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, le tipologie di giudizio che il revisore esprime sul bilancio sono le seguenti:

  1. giudizio senza modifica, in assenza di rilievi significativi;
  2. giudizio con modifica, secondo tre tipi:
  • giudizio con rilievi, laddove il revisore concluda, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi, ma non pervasivi;
  • giudizio negativo, laddove il revisore, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio;
  • dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

Il revisore, quindi, chiede alla direzione informazioni sul bilancio al fine di poter esprimere detto giudizio, tenendo conto che le richieste devono essere rivolte alla direzione che abbia un livello di responsabilità per il bilancio appropriato e una conoscenza delle tematiche in questione.

Le informazioni – Come sopra specificato, il revisore ha l’obbligo di ricevere dall’organo direzionale gli elementi probativi necessari per giungere alle conclusioni su cui basare il giudizio sul bilancio d’esercizio.

Per acquisire detti elementi, l’organo di controllo contabile deve ricevere dalla direzione attestazioni scritte che, in pratica, sono informazioni utili che il revisore richiede con riferimento alla verifica contabile del bilancio dell’impresa.

Dall’esame del principio di revisione in analisi, emerge chiaramente che le attestazioni fornite dalla direzione aziendale devono essere scritte, così come le richieste formulate dal revisore alla stessa direzione devono essere altrettanto scritte. Sul punto, il paragrafo 15 del principio conferma che le attestazioni scritte devono avere la forma di una lettera di attestazione indirizzata al revisore.

In merito alla data del rilascio di dette attestazioni relative al bilancio, deve essere quanto più prossima possibile, ma non successiva, alla data della relazione di revisione sul bilancio.

Responsabilità della direzione – Con riguardo al bilancio, l’obbligo del revisore è quello di ricevere informazioni sul fatto che la direzione ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione.

Inoltre, la direzione deve fornire all’organo di controllo contabile un’attestazione scritta dalla quale si evince che:

  • a) ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;
  • b) ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l’accesso come concordato nei termini dell’incarico di revisione e che tutte le informazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.

Dubbi sulla veridicità delle attestazioni – Qualora il revisore ravvisi dei dubbi sull’attendibilità delle informazioni, deve stabilire quale effetto possono avere sul bilancio.

Nello specifico, se le attestazioni scritte non sono coerenti con altri elementi probativi, il revisore deve svolgere un ulteriore controllo volto a risolvere il problema. Qualora la questione rimane irrisolta, allora il revisore deve riconsiderare la valutazione della competenza, dell’integrità, dei valori etici o della diligenza della direzione, o della loro applicazione ovvero dell’impregno da parte della direzione in tal senso, stabilendo il possibile effetto sull’attendibilità delle attestazioni e degli elementi probativi in generale.

L’inattendibilità delle attestazioni, comporta che il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprime un giudizio sul bilancio, in quanto sussistono sufficienti dubbi sull’integrità della direzione tali da rendere non “valide” le attestazioni scritte ovvero non sono stati rispettati le richieste indicate sub a) e b).

Il documento ASSIREVI– Nel documento si riprendono le indicazioni sopra delineate presenti nel principio di revisione ISA Italia 580, sottolineando che il revisore richieda alla Direzione di fornire una attestazione scritta in merito alle proprie responsabilità.

Inoltre, l’Associazione ritiene che le attestazioni della Direzione hanno lo scopo di fornire al revisore conferma, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione della società di revisione ai fini dell’espletamento della sua attività e per la correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella lettera di attestazione.

Per aiutare a svolgere nel miglior modo possibile il mandato di revisione, in allegato al documento ASSIREVI propone dei modelli di lettera di attestazione che potranno essere utilizzati dal revisore nei diversi casi e che tengono conto del contenuto dell’esempio di lettera di attestazione allegata al principio di revisione 580.

Tali modelli dovranno essere adattati alle circostanze dell’incarico secondo il giudizio professionale del revisore, nel presupposto che le modifiche apportate agli stessi non comportino l’eliminazione di attestazioni previste dal citato principio di revisione o da altri principi.

Infine, i modelli di attestazione allegati al documento in esame, riguardano non solo il bilancio d’esercizio ordinario, ma anche quello consolidato.

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