Articolo a cura di
Dott. Vincenzo A. Napolitano, Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Avellino, Revisore Legale, Professionista aderente Revilaw – Capo Area e coordinatore Basilicata, Campania, Puglia e Molise.
Da gennaio 2025 partiranno i controlli di qualità del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sugli incarichi di revisione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2010. Tali controlli avranno l’obiettivo di garantire che i Revisori (sia singoli professionisti che società di revisione) rispettino gli standard professionali richiesti dalla normativa sulla revisione e che le attività di revisione siano condotte in modo imparziale ed accurato, sostenendo così l’integrità del mercato finanziario.
In tale conteso trova collocazione il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 24 del D.Lgs 39/2010 che, se da una parte, serve a penalizzare le inadempienze, dall’altra incentiva una cultura della conoscenza della materia e dell’aggiornamento continuo, unico strumento che possa garantire la qualità e l’efficacia dell’attività di revisione.
È, pertanto opportuno rappresentare quelle che sono le sanzioni, in ordine di gravità, previste dall’art. 24 del D.Lgs 39/2010 che potrebbero essere comminate al revisore al termine dell’attività di verifica e laddove essa non sia conforme agli standard qualitativi (ISQM1 e ISQM2)
Si elencano in ordine di gravità, le sanzioni previste:
- un’avvertimento che impone al responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 D.LGS. 39/2010;
- la censura ovvero una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro;
- la sospensione dal Registro per un periodo non superiore a tre anni del soggetto cui sono ascrivibili le irregolarità;
- la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
- il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
- la cancellazione dal Registro.
Appare ovvio che le sanzioni, laddove comminate, non solo influenzeranno economicamente i Revisori colpiti, ma danneggeranno anche, e soprattutto, la loro reputazione professionale.
Per non incorrere in tali sanzioni il Revisore (persona fisica o società di revisione), oltre al corretto svolgimento delle attività di revisione ed alla corretta e costante tenuta delle carte di lavoro, dovrà adottare stringenti misure preventive, tra cui il rafforzamento dei controlli interni e l’investimento in formazione continua al fine di garantire che gli standard di qualità siano rispettati in ogni momento. Un controllo di qualità interno, rigoroso, è essenziale non solo per evitare sanzioni, ma anche per mantenere un alto livello di fiducia tra il pubblico e gli investitori.