La verifica delle disponibilità liquide durante i controlli contabili trimestrali

Pubblicato il: 17/07/2024 – 11:44

A cura del Dott. Cambrea

Partendo da quanto definito dal principio contabile OIC 14 “Disponibilità liquide”, il quale a sua volta cita la previsione dell’articolo 2424 del codice civile, è possibile identificare, all’interno delle disponibilità liquide oggetto del presente articolo, tre voci:

  • Depositi bancari e postali;
  • Assegni;
  • Denaro e valori in cassa.

Le verifiche periodiche effettuate dal revisore nell’espletamento del proprio incarico abbracciano dunque anche il controllo sulle suddette voci, le quali possono essere o meno significative a seconda della società revisionata ed anche a seconda del modello di business adottato da quest’ultima.

Ponendo ad esempio il caso di una catena di supermercati, è immaginabile una cassa elevata e perciò significativa, viceversa una azienda che si occupi solamente del settore B2B probabilmente avrà una cassa irrisoria, dal momento in cui tutte o quasi le transazioni si svolgono mediante rapporti bancari.

Il revisore, tenendo conto delle caratteristiche della società cliente, dovrà dunque verificare sia i saldi che le transazioni del periodo oggetto di controllo, onde scongiurare l’esistenza di rischi potenziali che inficino l’esistenza, la completezza e l’accuratezza delle voci in oggetto.

Il saldo della cassa, come anche quello dei conti correnti, può, ad una determinata data stabilita dal revisore per effettuare la verifica periodica, non essere rilevante o comunque tale da destare evidenze di potenziali errori significativi, per cui è opportuno indagare le transazioni  intervenute nel periodo oggetto di controllo che hanno determinato quel saldo, al fine di individuare eventuali e potenziali evidenze di errori significativi, cosi come normato dal principio di revisione ISA ITALIA n. 315 i quali possano inficiare la regolare tenuta della contabilità, ed acquisire gli elementi probativi necessari alla verifica della correttezza e della veridicità del bilancio d’esercizio, come normato dal principio di revisione ISA ITALIA 500.

Normalmente, le procedure più utilizzate nella prassi professionale consistono nella richiesta di conferma esterna alle banche (circolarizzazione) e nella rilevazione fisica dei beni (conta di cassa), queste però attengono alla fase final di revisione del bilancio d’esercizio.

Durante i controlli periodici, sulla falsariga di queste procedure, è opportuno, nell’ambito dei rapporti bancari, ottenere gli estratti conto mensili/trimestrali di modo da verificare la corrispondenza con i relativi movimenti contabili mensili/trimestrali.

 La conta di cassa, invece, come procedura rimane invariata, poiché il revisore, nel recarsi presso la società, verificherà fisicamente l’esistenza del saldo indicato.

Nella verifica della cassa assume cruciale importanza verificare che le transazioni monetarie non superino i limiti fissati dalla legge sull’anti-riciclaggio (attualmente pari ad euro 4.999,99).

Qualora la società non autorizzi il revisore ad effettuare la conta fisica di cassa, quest’ultimo potrebbe trovarsi nelle condizioni di non esprimere un giudizio a causa della limitazione imposta al suo lavoro.

Le altre verifiche riguardanti le disponibilità liquide variano a seconda della gestione finanziaria adottata dalla società in questione, esemplificando andrà verificata la presenza di beni acquisiti in leasing e la relativa corretta contabilizzazione, a seconda del metodo adottato (patrimoniale o finanziario), o ancora andrà verificato se la società si avvale della cessione dei crediti ad uno o più factor e di che tipo di factoring si avvale.

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