Filippo Dott. Lo Piccolo
Dottore Commercialista-Revisore Legale
Professore a Contratto – UNIBO
L’art. 15 del D.lgs. 39 del 2010 disciplina approfonditamente la responsabilità del Revisore Legale, in particolare anche la solidarietà tra il soggetto incaricato della Revisione Legale ed i suoi collaboratori e/o dipendenti nello svolgimento dell’incarico.
RESPONSABILITÀ DEL REVISORE. – art. 15 d.lgs. 39/2010 – TESTO
—OMISSIS —-
* Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
* La responsabilità si estende dal responsabile della revisione (di norma il socio) ai dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione legale che sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
—OMISSIS —-
Viene a configurarsi dunque una responsabilità civile in capo al revisore in termini di obbligo di risarcimento del danno cagionato, per dolo o per colpa, in conseguenza alla sua negligenza, leggendo tale norma in combinato disposto con l’art.2407 c.c..
Tale responsabilità può avere la natura di responsabilità contrattuale, ma anche extracontrattuale, ed è legata strettamente al fatto che tali inadempienze si riflettono in modo significativo sul giudizio di revisione.
Approfondendo il concetto espresso dall’art. 15, emerge inequivocabilmente, in un incarico di revisione svolto in team, che la responsabilità sia ripartita tra il responsabile della revisione ed i dipendenti o collaboratori non dipendenti che hanno collaborato alla attività di revisione legale. Si configura dunque non solo una responsabilità solidale tra revisore legale ed amministratori, ma anche, internamente, tra tutti i soggetti che hanno partecipato alla revisione della società e vi hanno causato danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti dela società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. La responsabilità è parametrata chiaramente al proprio contributo effettivo al danno cagionato.
Quindi, come emerge da quanto sopra descritto, la dimostrazione della responsabilità del revisore si lega ad una serie di elementi, come la inosservanza dei suoi obblighi, nonché la scorretta attuazione dei principi di revisione oppure anche la presenza di un danno cagionato a seguito del comportamento illecito tenuto nello svolgimento del proprio incarico. L’eventuale responsabilità, in tema di prescrizione, va fatta valere entro i 5 anni dalla data apposta sulla relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato, un tempo che sembra breve ma che, soprattutto letto in relazione all’elevato turnover del personale cui sono statisticamente sottoposte le società di revisione, appare più lungo di quanto sembri.
La norma nazionale sancita dall’art. 15 D.lgs. 39 del 2010 sopra citato va letta dunque in combinato disposto con il principio di revisione ISA Italia 570 (Continuità aziendale) ed il principio di revisione ISA Italia 700 (Formazione del giudizio e relazione sul bilancio). Il revisore dovrà acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo; concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono fare sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento e, in caso affermativo, valutarne i riflessi in bilancio; formulare la relazione di revisione in conformità al principio Isa Italia 570. Per cui il revisore dovrà esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità rispetto alle richieste delle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio. Sono in definitiva questi i parametri di responsabilità civile del revisore.
La responsabilità solidale tra il revisore e la società di revisione inoltre si manifesta anche quando un investitore, facendo affidamento su dati di bilancio certificati da revisore, consegue una perdita dall’investimento. Per analizzare la responsabilità del revisore per il danno economico cagionato sono necessarie ricognizioni delle violazioni delle regole tecniche, di diligenza, di prudenza, dei principi internazionali, ed anche l’esistenza di una relazione di causa-effetto che deve sussistere fra la condotta illecita ed il pregiudizio lamentato.
In conclusione questa norma fa sì che ci sia una particolare forma di responsabilizzazione dei soggetti che svolgono le procedure di revisione e quindi pervengono alla formazione del giudizio sul bilancio in team sotto la direzione, in collaborazione e/o alle dipendenze di una società di revisione.
Molto spesso questo aspetto viene trascurato ed a tratti sottovalutato, ma nella realtà diventa fondamentale per il corretto svolgimento degli incarichi di revisione legale.