Il compenso come garanzia per qualità e indipendenza

Pubblicato il: 07/03/2024 – 12:32

A cura della Dott.ssa Alfonsina Pisano – Team Leader & Quality Manager REVILAW S.R.L

Non si deve confondere l’obiettività e la qualità del lavoro del Revisore con il successo imprenditoriale della realtà sottoposta a controllo. L’obiettivo del Revisore è quello di esprimere con ragionevole certezza un giudizio di congruità delle informazioni contenute nei documenti contabili rispetto alla realtà.

La buona riuscita dell’attività di revisione non è collegabile con il buon andamento dell’impresa anzi, proprio nei momenti più critici della vita dell’impresa il Revisore è chiamato ad esprimersi con la massima obiettività sulla correttezza dei bilanci e soprattutto sul principio di continuità. Il compenso non può essere subordinato ad alcuna condizione, né stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può tantomeno dipendere da eventuali servizi aggiuntivi prestati dal Revisore legale o altri professionisti appartenenti alla sua rete.

Un adeguato compenso è indice di affidabilità e qualità del lavoro di revisione, motivo per cui occorre determinare i tempi per l’espletamento della revisione avendo particolare riguardo ai seguenti parametri:

– dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio ed eventualmente, del bilancio consolidato;
– preparazione tecnica ed esperienza che il lavoro richiede;
– necessità di assicurare, oltre alla materiale esecuzione delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione ed indirizzo.

Il compenso per l’incarico della revisione legale, disciplinato dall’art. 10, comma 10 del D.lgs. 39/2010, deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 20, comma 13 del suddetto decreto: “Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché’ del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale”.

Pertanto, ciò significa che laddove il Mef dovesse espletare una fase di controllo sulla revisione legale, le carte di lavoro, riguardante l’autovalutazione delle risorse e la stima del compenso dell’incarico, saranno sottoposte a verifica e valutate congiuntamente a tutte le altre carte di lavoro attinenti alle procedure di revisione effettuate. Al fine di dare concreta attuazione alla disciplina, è stato costituito presso il MEF – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, un Comitato consultivo per il controllo della qualità, composto da 18 membri e presieduto da un rappresentante del MEF, finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità, con il compito di fornire proposte e schemi di procedure per l’avvio dei controlli. I lavori hanno preso avvio il 1° marzo 2023 e si sono conclusi il 30 giugno 2023. Il controllo di qualità si baserà su un esame adeguato dei documenti di revisione selezionati e includerà una valutazione:

• della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
della quantità e qualità delle risorse impiegate;
dei corrispettivi della revisione;
• del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.

Le sanzioni: Art. 24 D.lgs. 39/2010
Il MEF, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:

A. un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
B. una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14;
C. la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
D. la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
E. la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;
F. la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
G. il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
H. la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell’incarico.

I tempi di revisione per un incarico di revisione legale di qualità
Nella fase della determinazione del compenso professionale, è da precisare che non esiste uno standard di calcolo per la determinazione del corrispettivo per l’attività della revisione legale, ma il CNDCEC nel documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” elabora uno schema di calcolo utilizzabile dai professionisti, articolato nei seguenti criteri:

fase A
stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard;

fase B
1) considerazione di una rischiosità generica di settore. In particolare, si applica: o un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa; o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari; o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili;

2) considerazione di una rischiosità specifica di azienda. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio d’incarico. In particolare si applica: o nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato “Basso”; o un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato “Moderato”; o un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato “Alto”.

Un esempio pratico di preventivo di Revisione

Qualunque compenso determinato senza il supporto delle carte di lavoro, destinate a rappresentare documentazione probatoria, è da intendersi mancante del prerequisito fondamentale della qualità del lavoro svolto dal revisore relativamente alla fase di accettazione (o mantenimento) dell’incarico. Pertanto è utile inserire nella lettera di conferimento d’incarico di revisione legale, un paragrafo dedicato alla stima dei tempi (ore lavoro) e del compenso.

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