A cura della Dott.ssa Laura Lunetta – Commercialista, ETS e della Dott.ssa Patrizia Sideri – Revisore Legale, ETS
Con la riforma del terzo settore, il nuovo codice ha separato le funzioni di controllo amministrativo da quella di controllo contabile disciplinandole disgiuntamente. L’art. 31, in particolare, disciplina, che gli ETS “devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
La nomina del revisore legale è sempre obbligatoria quando l’Ente abbia costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 117/2017.
La revisione legale può essere attribuita anche all’organo di controllo nominato ex art. 30 purché costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro e a condizione che lo statuto lo preveda.
La nomina avviene nell’atto costitutivo solamente nell’ipotesi di neo-costituzione dell’Ente, mentre, nel caso di Enti già costituiti, per le associazioni avviene in sede assembleare, e per le fondazioni da parte dell’organo assembleare o di indirizzo comunque denominato.
Requisiti essenziali per il revisore al momento dell’incarico sono l’indipendenza (art. 2399 c.c.), l’onorabilità (art. 2382 c.c.) e la professionalità (art. 2397 c.c.).
Anche per gli ETS, così come per le società, il revisore deve procedere all’identificazione e alla valutazione del rischio dell’Ente; valutazione che nel corso dello svolgimento dell’incarico potrà essere modificata e riconsiderata in base all’acquisizione di nuovi elementi probativi.
Il revisore legale o la società di revisione oltre ai normali controlli deve effettuare delle attività di verifica tipiche per questi enti. In particolare deve:
-controllare la tenuta di una contabilità separata nel caso di esistenza di patrimoni destinati ex art. 10 del CTS;
-deve controllare il carattere di secondarietà e strumentalità delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS;
-verificare la corretta predisposizione del rendiconto ex art. 7 del CTS e la corretta destinazione dei fondi raccolti;
-verificare l’esistenza di distribuzione indiretta di utili;
-verificare il rispetto dei limiti delle differenze retributive previste dalla norma in merito ai costi dei dipendenti (art.16 Cts);
-verificare l’esistenza di delibere autorizzative e dei documenti di supporto nel caso di rimborsi spese a volontari (art. 17 Cts);
-verificare il corretto rispetto dei requisiti previsti per le ODV (art. 84 Cts) e le APS (art. 85 Cts);
-verificare i limiti previsti per i dipendenti delle ODV (art. 33 Cts) e delle APS (art. 36 Cts);
-verificare le attività in convenzione con gli enti pubblici (art. 56 Cts);
-nel caso di sussistenza di entrate commerciali e non commerciali, verificare la corretta allocazione contabile e la corretta tenuta delle contabilità separate per le attività commerciali;
-verificare la corretta predisposizione dei documenti che compongono il bilancio ed il corretto deposito dello stesso nel RUNTS nei termini di legge;
-verificare la sussistenza del patrimonio minimo (15 mila euro per le associazioni; 30 mila euro per le fondazioni);
-nel caso di scioglimento o cancellazione dell’ente dal RUNTS, verificare il corretto adempimento della procedura di devoluzione del patrimonio.
Atteso che, la finalità della revisione è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio, la stessa si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore o della società di revisione sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione laddove illustra l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della stessa parte della relazione di missione alle norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi di cui all’art. 14, comma 2, del Dlgs 39/2010.
In ultimo, è bene ricordare che la revisione legale, di cui all’art. 31 del Dlgs 117/2017, è svolta ai sensi del Dlgs 39/2010 nel rispetto dei principi di revisione ISA Italia n. 200, 260 e 700 e SA 250B e 720B, l’estensione di questi ultimi agli ETS è una vera novità in termini di maggiore responsabilità per il revisore.