A cura della Dott.ssa Laura Lunetta – Commercialista, ETS e della Dott.ssa Patrizia Sideri – Revisore Legale, ETS
La riforma di cui al d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, oltre CTS) e al d.lgs. 112/2017 (Impresa sociale), ha introdotto per gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’obbligo di nomina dell’organo di controllo in funzione della forma giuridica e dei livelli dimensionali dell’ente.
L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Il componente dell’organo di controllo monocratico e, almeno uno di quello collegiale dovrà essere scelto tra gli iscritti: i) all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ii) all’Albo degli avvocati; iii) all’Albo dei consulenti del lavoro; iv) nell’elenco dei revisori legali; v) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.
Al momento della formale accettazione dell’incarico, i componenti dell’organo di controllo, dovranno valutare la loro capacità a svolgere l’incarico e verificare che non ci siano cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità secondo i principi e le modalità previste nella Norma ETS 1.3; che la nomina sia conforme allo Statuto e che siano state osservate eventuali disposizioni di legge particolari previste per associazioni o fondazioni operanti in particolari ambiti. Inoltre, al componente dell’organo di controllo, si applica quanto disposto dall’art. 2399 del c.c.
Al momento della nomina il professionista dovrà valutare la congruità del compenso, il quale deve essere idoneo a tutelare la professionalità, l’esperienza e l’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico. Lo svolgimento dell’incarico a titolo gratuito è sinonimo di mancanza di indipendenza.
L’art. 30 del Codice del Terzo Settore, prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo per le fondazioni, per le imprese sociali e per le associazioni che abbiano costituito patrimoni destinati ex art. 10 del CTS; mentre per le associazioni del Terzo Settore, riconosciute e non, al superamento per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 110 mila euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 5 unità a tempo pieno.
In seguito alle verifiche operate dagli Uffici del RUNTS dopo il primo periodo di iscrizione, è risultato che sono ancora molti gli ETS che non hanno provveduto alla nomina dell’organo di controllo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota N. 14432, del 22.12.2023, ha precisato che, gli Uffici Territoriali del RUNTS, in caso di superamento dei parametri di legge, dovranno richiedere agli ETS interessati di procedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale; il mancato adeguamento potrà comportare la cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 50 del CTS e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.
L’organo di controllo, sia monocratico che collegiale, è tenuto ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica, limitando la verifica all’ente stesso. Quando l’ente abbia nominato anche un revisore legale tale obbligo dovrà essere assolto soltanto da quest’ultimo, limitandosi l’organo di controllo alla conservazione del verbale di nomina.
L’attività di vigilanza dell’organo di controllo è modulata in base alla complessità, alle caratteristiche dimensionali ed organizzative e di settore dell’ente. Deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nell’art. 30, comma 6, del CTS vi è un richiamo, in quanto applicabile, al d.lgs 231/2001, in merito alla responsabilità amministrativa degli enti.
L’organo di controllo deve altresì partecipare alle riunioni degli organi sociali; scambiare e acquisire informazioni con gli amministratori; richiedere e acquisire informazioni dagli organi di controllo interno dell’ente; scambiare informazioni con il revisore legale, relativamente alle sue funzioni; effettuare operazioni di ispezione e controllo. Deve inoltre esercitare un’attività di monitoraggio verificando l’esercizio esclusivo e prevalente delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del CTS; il rispetto delle previsioni costitutive e statutarie e del rapporto di strumentalità e secondarietà delle attività diverse ex art. 6 del CTS; il rispetto delle previsioni normative contenute negli art. 7 ed 8 del CTS. Deve inoltre attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida previste dal DM 4 luglio 2019.
L’organo di controllo è inoltre tenuto a monitorare che il patrimonio minimo degli enti dotati di personalità giuridica non si sia ridotto al di sotto dei minimi di legge (€ 15 mila per le associazioni e € 30 mila per le fondazioni) e, ove il patrimonio risulti diminuito di oltre un terzo, in caso di inerzia degli amministratori, deve senza indugio convocare l’organo preposto per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Infine, l’art. 30 del CTS non prevede, da parte dell’organo di controllo, la predisposizione della relazione annuale di accompagnamento al bilancio, da sottoporre all’organo preposto all’approvazione. Al riguardo, con la nota n. 17146 del 15 novembre 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la relazione dell’organo di controllo debba essere depositata presso il RUNTS, unitamente al bilancio sociale.
Da ultimo, si segnala che l’attività di vigilanza dell’organo di controllo trova un importante riferimento nelle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” emanate da parte del Consiglio nazionale dottori commercialisti e esperti contabili (CNDCEC).