A cura del Dott. Andrea Missori – Revisore Legale
Il vostro revisore legale non rispetta le norme sull’indipendenza, pertanto la sua nomina è nulla ed il vostro bilancio è invalido.
Questo è un fatto reale, e questa circostanza merita la giusta attenzione in quanto spesso, come in questo caso, i soci che nominano i revisori sono all’oscuro sia dei requisiti che deve rispettare un revisore, tra cui l’indipendenza, sia della conseguenza disastrosa dell’invalidità del bilancio revisionato che può essere fatta valere da chiunque.
l Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori legali dei conti, adottato con determina del 23 marzo 2023, rammenta che il revisore in base all’articolo 10 D.lgs 39/2010 deve essere indipendente dalla società revisionata sia durante il periodo cui si riferiscono i bilanci sia durante il periodo in cui si effettua la revisione; per questo (principio Isqc Italia 1) deve stabilire direttive e procedure per conseguire con ragionevole sicurezza la consapevolezza del mantenimento dell’indipendenza da parte sua, del suo personale e dell’eventuale rete di appartenenza.
L’articolo 10 D.lgs 39/2010 che è una norma di natura imperativa stabilisce, infatti, che il revisore o la società di revisione che effettua la revisione contabile, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono in nessun modo essere coinvolti nel suo processo decisionale.
L’ordinanza della Cassazione del maggio 2019 ha inoltre interpretato in maniera estremamente rigorosa le norme sull’indipendenza del revisore esterno.
Ne consegue che per soddisfare il requisito dell’indipendenza non devono sussistere, con la società sottoposta a revisione relazioni finanziarie, relazioni d’affari, relazioni personali o relazioni di lavoro – dirette o indirette – comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile dalle quali un soggetto terzo informato trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione risulti compromessa.
In sostanza, è stato accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche in “apparenza”, essendo necessario che il revisore contabile appaia indipendente anche agli occhi dei terzi e non solo rispetto alla società. Quindi, pena la nullità della nomina, il revisore legale della società non potrà essere il “collega” con cui il consulente della società collabora ed ha relazioni, scambiandosi quando possibile gli incarichi dei propri clienti.
Di particolare interesse per i commercialisti è la sezione n. 600 del Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori legali dei conti, relativa all’esame dei rischi connessi alla prestazione di servizi non di assurance a clienti di revisione. Ad esempio, qualora vengano forniti servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità si può generare un rischio derivante da auto-riesame che deve essere attentamente valutato. A tal proposito, il Codice prevede che il revisore o un soggetto appartenente alla rete non debba fornire a un cliente di revisione servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità inclusa la predisposizione del bilancio su cui esprime un giudizio o delle informazioni finanziarie che sono alla base di tale bilancio, tranne se: i servizi siano di natura routinaria o comportino registrazioni contabili meccaniche e il soggetto abilitato alla revisione gestisca eventuali rischi generati dalla prestazione di tali servizi che non sono contenuti entro un livello accettabile.
Esempi di misure di salvaguardia in tale ambito possono essere: avvalersi di professionisti che non fanno parte del gruppo di revisione per lo svolgimento del servizio e incaricare un soggetto appropriato non coinvolto nell’incarico di riesaminare l’incarico di revisione o il servizio non di assurance svolto. Ulteriori casi di prestazioni diverse dalla revisione trattati nel documento riguardano i servizi fiscali e legali, la revisione interna, l’assistenza nell’ambito di un contenzioso, i servizi di valutazione, le attività di ricerca del personale nonché i servizi IT e di corporate finance.
Ciò che emerge è che un progetto di bilancio accompagnato dalla relazione di revisione di un revisore non legittimato a emetterla determina l’invalidità del bilancio, quindi annullabile per un (forte) vizio della procedura di approvazione della stessa.
A tale conclusione, peraltro, è giunta un’altra Sentenza della Cassazione a fronte di un bilancio approvato con il concorso di sindaci ineleggibili.