A cura della Dott.ssa Patrizia Sideri – Revisore Legale, ETS
L’attività di revisione legale è disciplinata dal d.lgs. 39/2010, che ne regolamenta i criteri di accesso e di permanenze nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF (Ministero dell’economia e delle finanze).
Il titolo di “revisore legale” può infatti essere utilizzato esclusivamente dai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Mef, conformemente a quanto stabilito con il Dlgs. 39/2010.
La formazione continua implica la partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Mef, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali dei revisori legali. Ogni anno, un revisore deve acquisire 20 crediti formativi e un totale di 60 crediti su base triennale.
I revisori legali sono soggetti all’obbligo di formazione continua, che consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione (fonte https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/FAQ/FaqFormazioneContinua/index.html )
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, ha chiarito quali sono gli obblighi di formazione continua dei revisori legali, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 5 (comma 2) del d.lgs. 39/2010, come modificato dal d.lgs. 135/2016 :
1) Almeno dieci crediti formativi, in ogni annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti come gruppo “A” (allegato 3 della circolare 26/2017):
A.1. Gestione del rischio e controllo interno;
A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali
A.3 Disciplina della revisione legale
A.4 Deontologia professionale ed indipendenza
A.5 Tecnica professionale della revisione
2) Gli altri dieci crediti formativi possono essere conseguiti attraverso le cosiddette materie non caratterizzanti (gruppi “B” e “C” della richiamata circolare).
B.1 Contabilità generale
B.2 Contabilità analitica e di gestione
B.3 Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
B.4 Principi contabili nazionali ed internazionali
B.5 Analisi finanziaria
C.1 Diritto civile e commerciale
C.2 Diritto societario
C.3 Diritto fallimentare
C.4 Diritto tributario
C.5 Diritto del lavoro e della previdenza sociale
C.6 Informatica e sistemi operativi
C.7 Economia politica, aziendale e finanziaria
C.8 Principi fondamentali di gestione finanziaria
C.9 Matematica e statistica
Le tematiche dell’area A rappresentano argomenti centrali del bagaglio delle conoscenze del revisore legale e dei rispettivi principi di revisione ISA Italia :
-gestione del rischio: la revisione legale si fonda sul modello basato sul rischio, definito risk based approach; il revisore deve costantemente applicare procedure capaci di identificare e valutare il rischio di errori significativi, per poi mettere in atto risposte adeguate, al fine di ridurlo ad un livello accettabile
-il controllo interno: il controllo interno è il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili; il revisore legale deve valutare il sistema di controllo interno, al fine della pianificazione dell’attività di revisione
-i principi di revisione nazionali e internazionali: i principi di revisione identificano le regole di comportamento (etiche e tecniche) che guidano il revisore nello svolgimento della sua attività e disciplinano la formazione del giudizio e la relazione sul bilancio; anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori, il loro rispetto ed applicazione è finalizzato ad assicurare la qualità della revisione e attenuare i rischi connessi allo svolgimento dell’incarico; la valutazione della conformità ai principi di revisione è un elemento di verifica nel corso dei controlli sulla qualità
-la disciplina della revisione legale: la disciplina di riferimento è d. lgs 39/2010 come modificato dal d.lgs. 135/2016
-la deontologia professionale: con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti”, anche denominato “Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/codice-etico/index.html)
-l’indipendenza: Il revisore legale o la società di revisione prima di accettare, o comunque di proseguire, un incarico di revisione contabile deve valutare la sussistenza del requisito di indipendenza definito dall’articolo 10 D.Lgs. 39/2010 (norma di natura imperativa); l’indipendenza del revisore deve essere mantenuta necessariamente per tutto il periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione: il revisore o la società di revisione che effettua la revisione contabile, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono in nessun modo essere coinvolti nel suo processo decisionale; ne consegue che il revisore legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non venga influenzata da alcun conflitto di interessi – anche solo potenziale – riguardanti il revisore legale e la società sottoposta a revisione nonché la sua rete, i membri dell’organo di amministrazione, i dirigenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione; per poter soddisfare tali requisiti, quindi, non devono sussistere, con la società sottoposta a revisione, relazioni finanziarie, relazioni d’affari, relazioni personali o relazioni di lavoro – dirette o indirette – comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile dalle quali un terzo informato “obiettivo e ragionevole” trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione risulti compromessa;
-la tecnica professionale della revisione: la materia «Tecnica professionale della revisione», tratta della modalità operativa, della metodologia applicativa con cui viene svolta la revisione contabile, nonché degli aspetti organizzativi della stessa; il corpo normativo e regolamentare attraverso il quale tale attività viene svolta è rappresentato dai principi di revisione.
L’alto profilo professionale del revisore legale e il rispetto dei principi che ne regolamentano la professione – tecnica professionale, deontologia, indipendenza – assicurano l’elevato livello qualitativo dell’attività svolta e un notevole valore aggiunto per le aziende soggette a revisione.
La comprensione della professionalità del revisore legale quale valore aggiunto per l’azienda e non più quale sopravvenienza passiva, è la sfida che dovranno superare gli imprenditori che stanno affrontando i primi anni di revisione legale sulla base dei nuovi limiti introdotti dall’art. 2435 bis c.c.
Per quanto riguarda il triennio formativo 2023-2025, il Mef con il comunicato del 10 novembre 2023 ha chiarito che l’eccedenza di crediti maturati durante l’annualità 2023, oltre i 20 previsti, non sarà riportabile per il 2024.