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L’importanza delle verifiche contabili periodiche

Pubblicato il: 11/12/2023 – 17:32

Il revisore legale ha la responsabilità di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti avvenuti durante la gestione all’interno delle scritture contabili della società oggetto di revisione legale dei conti, cosi come normato dal principio di revisione (SA Italia) 250B, in vigore per gli esercizi/periodi amministrativi che decorrono a partire dal 1° gennaio 2022, e ciò si estrinseca mediante lo svolgimento delle verifiche contabili periodiche.

Tale principio va interpretato e letto contestualmente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n°200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia)” che ha ad oggetto la natura e la portata di una revisione contabile ed illustra l’oggetto, il livello di autorevolezza e la struttura dei principi di revisione, e include le regole che stabiliscono le responsabilità generali del revisore indipendente applicabili a tutte le revisioni contabili.

È fondamentale ricordare che suddetti principi si applicano anche agli ETS (Enti del Terzo Settore).

Il revisore deve, in primo luogo, pianificare la frequenza delle verifiche contabili periodiche, sulla base delle dimensioni e della complessità dell’azienda oggetto dell’incarico di revisione, avendo cura di considerare il settore merceologico oltreché la natura, la frammentazione e la numerosità delle operazioni svolte. La frequenza dovrà essere almeno trimestrale, e discrezionalmente anche più breve.

Le verifiche contabili periodiche sono strumentali allo svolgimento della seconda attività normata dal principio in oggetto, ossia la corretta rilevazione dei fatti avvenuti durante la gestione all’interno delle scritture contabili della società, che si espleta mediante la revisione contabile del bilancio d’esercizio.

Le date delle verifiche: vediamo insieme quando e perché

La data di riferimento sulla base della quale stabilire il primo periodo di verifica contabile è quella di conferimento dell’incarico, generalmente stabilito alla data dell’assemblea, come statuito dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 39/10.

Il revisore, nell’espletamento dell’incarico, deve recarsi obbligatoriamente presso la sede della società oggetto di revisione, sia per obbligo di legge che per necessità in quanto alcuni dati, ad esempio giacenze di cassa, devono necessariamente essere acquisiti e valutati al giorno in cui il revisore è fisicamente presente in azienda.

Materialmente, il contenuto e l’oggetto delle verifiche contabili attengono alla raccolta e all’aggiornamento di alcune informazioni ed alla verifica a campione di una serie di documenti.

In particolare, il revisore deve attenzionare la tenuta e la corretta gestione dei libri sociali obbligatori, oltreché il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in ambito sia fiscale che previdenziale. Oltre alla richiesta puntuale di copia dei verbali dei Libri e varie assemblee e decisione soci, esistono una serie di compiti che vengono eseguiti a campionamento avendo cura di selezionare basi campionarie di dati che siano utili ad effettuare indagini e verifiche significative, previo calcolo della significatività, ad esempio: ciclo acquisti, ciclo vendite, ciclo personale dipendente e ciclo magazzino, che possono essere estratte in modo puramente casuale, oppure, selezionate direttamente dal revisore in base alla sua valutazione del rischio di errore o frode.

I riscontri di questa attività sono atti a verificare:

– eventuali carenze procedurali in ordine alla regolare tenuta della contabilità sociale;

– eventuali difformità nell’adempiere agli obblighi normati dalla legge in ambito fiscale e previdenziale;

– eventuali errori nelle scritture contabili;

– il tipo di comunicazione eventuale da mettere in atto con la governance societaria.

I riscontri sopra descritti devono essere prontamente documentati non solo riguardo ai risultati ottenuti, ma anche con riferimento alla parte procedurale ed alla frequenza temporale.

La documentazione sopra accennata, nella prassi professionale, è composta da diversi strumenti quali possono essere le carte di lavoro oppure le check-list, integrate a seconda delle specifiche caratteristiche dei dati e delle informazioni raccolte.

Da ultimo è bene ricordare come la cooperazione professionale (strumentale all’ottenimento della documentazione) tra chi cura la contabilità ed il Revisore sia auspicabile e necessaria affinché l’espletamento dell’incarico avvenga nel miglior modo possibile, viceversa la mancata disponibilità a collaborare potrebbe addirittura portare alla rinuncia/scioglimento dell’incarico.

Articolo a cura di

Dario Cambrea
Dott.Commercialista
Palmi (RC)

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