Pier Luigi Sterzi – amministratore unico Revilaw Srl – revisione legale
Alfonsina Pisano – Team Leader & Quality Manager Revilaw Sel – Società di revisione legale
Molte imprese esternalizzano alcuni aspetti delle proprie attività a organizzazioni che forniscono servizi i quali variano dallo svolgimento di uno specifico compito sotto la direzione dell’impresa alla sostituzione di intere unità o funzioni aziendali dell’impresa, come la funzione che si occupa degli adempimenti fiscali e contabili. Molti dei servizi forniti da tali organizzazioni sono parte integrante delle attività operative dell’impresa; tuttavia, tali servizi non sono tutti rilevanti ai fini della revisione contabile. Il primo problema della revisione nelle aziende di dimensione ridotta è legato alla valutazione del rischio di revisione e al sistema del controllo interno. Nelle aziende di minore dimensione capita nel 99% dei casi che l’imprenditore affidi al dottore commercialista tutta la gestione fiscale e contabile della sua società innescando rapporti di collaborazione lavorativa per lo svolgimento delle procedure di revisione non più tra revisore-dipendente contabile interno della società, ma tra revisore legale e dottore commercialista. Occorre dunque sensibilizzare il professionista dottore commercialista che segue la parte contabile e fiscale della società X, il quale dovrà rendersi totalmente collaborativo nella richiesta della documentazione del revisore legale, consentendo di poter svolgere l’attività di revisione senza ostacolarne le procedure, incluse le verifiche contabili periodiche.
Qualora l’impresa utilizzatrice esternalizzi attività avvalendosi dei servizi di un fornitore, gli obiettivi del revisore dell’impresa utilizzatrice sono:
In premessa abbiamo accennato ad alcuni fattori che influenzano il rischio di revisione quando una società di dimensione ridotta decide di esternalizzare un servizio.
Il primo problema della revisione nelle aziende di dimensione ridotta è legato alla valutazione del rischio di revisione collegato al sistema del controllo interno e tale problematica è connessa principalmente ai seguenti fattori:
Rischio intrinseco – Valutazione semplificata/Nano X Esempio Check list del revisore per i servizi esternalizzati | |
a) Individuare il tipo (natura) di servizio esternalizzato rilevanza | |
1. Adempimenti contabili, inclusi libri e registri | |
2. Adempimenti fiscali (indicare le eventuali esclusioni) | |
3. Amministrazione del personale dipendente | |
4. Funzioni I.T. (software applicativi) | |
5. Altre | |
b) Effetti dei servizi esternalizzati sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice | |
(Impatto delle attività svolte sull’informativa finanziaria): conferma | |
1. Comprensione della struttura amministrativa, se esistente | |
2. Parte degli adempimenti contabili sono eseguiti dall’impresa utilizzatrice con collegamento al sistema informatico del fornitore di servizi |
3. Il fornitore di servizi esegue tutti gli adempimenti contabili e fiscali sulla base di documenti consegnati dall’impresa utilizzatrice | |
4. Per la formazione del bilancio le seguenti attività (rettifiche, ammortamenti, etc.) vengono svolte dall’impresa utilizzatrice | |
5. Ulteriori precisazioni derivanti dall’esame del contratto stipulato con il fornitore di servizi | |
6. Descrivere e valutare il livello di interazione (alto – medio – basso) fra l’impresa utilizzatrice e il fornitore di servizi | |
7. Impegni a carico del fornitore di servizi: | |
– fornire report e informazioni appropriate | |
– custodia della documentazione oggetto di adempimenti contabili e fiscali | |
– indennizzi per inadempimenti | |
– consentire adeguati diritti di accesso alla contabilità e alle altre informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di revisione | |
– consentire la comunicazione diretta fra il proprio revisore e quello dell’impresa utilizzatrice | |
– rilasciare una relazione di tipo 1 | |
– rilasciare una relazione di tipo 2 | |
8. L’impresa utilizzatrice ha configurato e messo in atto controlli interni riguardanti le attività prestate dal fornitore di servizi | |
c) Comprensione dei servizi prestati e valutazione del rischio di errori: conferma | |
1. Le informazioni acquisite sono sufficienti per valutare il rischio | |
2. Si rende necessario integrare le informazioni anche tramite indagini presso il fornitore di servizi per accertare gli impegni assunti, al fine di stabilire se i servizi prestati possano sostituire il sistema di controllo interno dell’impresa utilizzatrice | |
d) Rischio frodi: conferma | |
1. Il fornitore di servizi ha avuto conoscenza, e ha informato l’impresa utilizzatrice, di frodi ed errori non corretti che influenzano il bilancio | |
2. Valutazione dell’impatto sulle procedure di revisione delle informazioni concernenti errori o frodi comunicate dal fornitore di servizi | |
e) Conclusioni – procedure scelte per il controllo del bilancio: opzioni | |
1. Le informazioni acquisite permettono di affermare che le prestazioni eseguite dal fornitore di servizi sono sostanzialmente sostitutive del sistema di controllo interno dell’impresa utilizzatrice. Conseguentemente i controlli sul bilancio consisteranno prevalentemente in procedure di conformità sul fornitore di servizi e si esprime il giudizio alto — medio — basso come valutazione semplificata | |
2. Le informazioni acquisite permettono di affermare che le prestazioni eseguite dal fornitore di servizi non sono sostitutive del sistema di controllo interno dell’impresa utilizzatrice. Conseguentemente i controlli sul bilancio consisteranno prevalentemente in procedure di validità sulla documentazione conservata sia dal fornitore di servizi che dall’impresa e non si esprime il giudizio alto — medio — basso |
Nel determinare la natura e l’ampiezza degli elementi probativi da acquisire in merito ai saldi che rappresentano le attività detenute o le operazioni poste in essere da un fornitore di servizi per conto dell’impresa utilizzatrice, il revisore di quest’ultima può prendere in considerazione le seguenti procedure:
La relazione sulla descrizione e sulla configurazione dei controlli presso il fornitore di servizi è chiamata relazione di tipo 1. Questa relazione comprende:
La relazione sulla descrizione, configurazione ed efficacia operativa dei controlli presso il fornitore di servizi è chiamata relazione di tipo 2. È una relazione che comprende:
− una descrizione, predisposta dalla direzione del fornitore di servizi, riguardante il suo sistema organizzativo, gli obiettivi di controllo e i relativi controlli configurati e messi in atto a una data specifica ovvero nel corso di un periodo prestabilito e, in alcuni casi, la loro efficacia operativa nel corso del periodo prestabilito;
− una relazione emessa dal revisore del fornitore di servizi con l’obiettivo di fornire una ragionevole sicurezza, che includa:
Nello stabilire la sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi forniti da una relazione di tipo 1 o di tipo 2, il revisore dell’impresa utilizzatrice deve ritenersi soddisfatto in merito a:
− la competenza professionale del revisore del fornitore di servizi nonché la sua indipendenza dal fornitore stesso;
− l’adeguatezza dei principi in base ai quali è stata emessa la relazione di tipo 1 o di tipo 2.
Qualora il revisore dell’impresa utilizzatrice pianifichi di utilizzare una relazione di tipo 1 o di tipo 2 quale elemento probativo a supporto della sua comprensione in merito alla configurazione e alla messa in atto dei controlli presso il fornitore di servizi, deve:
− valutare se la descrizione e la configurazione dei controlli presso il fornitore di servizi siano riferiti a una data o a un periodo appropriati per gli scopi del revisore dell’impresa utilizzatrice;
− valutare la sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi forniti dalla relazione ai fini della comprensione dei controlli presso il fornitore di servizi;
− stabilire se i controlli complementari dell’impresa utilizzatrice identificati dal fornitore di servizi siano rilevanti per l’impresa utilizzatrice e, in caso affermativo, comprendere se l’impresa utilizzatrice abbia configurato e messo in atto tali controlli.
Il revisore dell’impresa utilizzatrice deve esprimere un giudizio con modifica nella propria relazione di revisione in conformità al “principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705” qualora egli non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in merito ai servizi prestati dal fornitore che siano rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio dell’impresa utilizzatrice. Se la relazione di revisione sul bilancio dell’impresa utilizzatrice contiene un giudizio senza modifica, il revisore dell’impresa utilizzatrice non deve fare riferimento al lavoro svolto dal revisore del fornitore di servizi, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti. Qualora tale riferimento sia richiesto da leggi o regolamenti, la relazione del revisore dell’impresa utilizzatrice deve indicare che il riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione espresso. Qualora il riferimento al lavoro del revisore del fornitore di servizi sia rilevante ai fini della comprensione di una modifica al giudizio di revisione, la relazione del revisore dell’impresa utilizzatrice deve indicare che tale riferimento non attenua la responsabilità di quest’ultimo per il giudizio di revisione espresso. La disponibilità di una relazione di tipo 1 o di tipo 2 dipenderà generalmente dal fatto che il contratto tra il fornitore di servizi e l’impresa utilizzatrice preveda che il fornitore di servizi rilasci tale relazione. Un fornitore di servizi può anche scegliere di rendere disponibile alle imprese utilizzatrici una relazione di tipo 1 o di tipo 2, per ragioni di ordine pratico. Tuttavia, in alcuni casi, le imprese utilizzatrici possono non avere a disposizione né una relazione di tipo 1 né una di tipo 2.
La rilevanza dei controlli del fornitore di servizi rispetto a quelli dell’impresa utilizzatrice dipende anche dal livello di interazione tra le sue attività e quelle dell’impresa utilizzatrice. Il livello di interazione attiene alla misura in cui un’impresa utilizzatrice è in grado e sceglie di mettere in atto controlli efficaci sulle attività di elaborazione svolte dal fornitore di servizi. Per esempio, esiste un alto livello di interazione tra le attività dell’impresa utilizzatrice e quelle del fornitore di servizi nel caso in cui le operazioni sono autorizzate dall’impresa utilizzatrice ed elaborate e contabilizzate dal fornitore. In tali circostanze, può essere fattibile per l’impresa utilizzatrice mettere in atto controlli efficaci su tali operazioni. D’altra parte, quando un fornitore di servizi rileva ovvero, sin dall’inizio, registra, elabora e contabilizza le operazioni dell’impresa utilizzatrice, esiste un basso livello di interazione tra l’impresa utilizzatrice e il fornitore medesimo. In tali circostanze, l’impresa utilizzatrice può non essere in grado di mettere in atto, al suo interno, controlli efficaci su tali operazioni, ovvero può scegliere di non metterli in atto, e può fare affidamento sui controlli esistenti presso il fornitore di servizi.
Un aspetto molto importante ricade su chi deve fornire tali informazioni al revisore durante le procedure di revisione. Per prima cosa, per il revisore, cambia il soggetto a cui si rivolgerà ogni qualvolta dovrà effettuare tutte le procedure di revisione, anche le verifiche periodiche trimestrali. Il revisore per le aziende di minore dimensione, proprio a causa di questa caratteristica, non fa la revisione in azienda, ma chiederà ogni sorta di documento probativo e informazione a lui utile, al dottore commercialista (quindi andrà personalmente nello studio di un collega e non più del cliente).
Il Principio di revisione n. 402, si attaglia perfettamente alla situazione tipo in cui si troveranno le società destinatarie della novellata versione dell’articolo 2477, cod. civ.. Precisamente, la maggior parte di esse, proprio per le loro dimensioni minime, non gestisce al proprio interno il sistema informativo- contabile; l’informativa finanziaria e societaria è interamente prodotta presso un soggetto terzo (dottore commercialista, esperto contabile, CED, società di servizi e via discorrendo). Ecco la necessità di procedure differenti che coinvolgono “famiglie” di professionisti.
Il fatto che un’impresa utilizzatrice esternalizzi attività avvalendosi di un fornitore di servizi non cambia la responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice, prevista dai Principi di revisione, di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati che forniscano una base ragionevole a supporto del proprio giudizio di revisione. Il revisore dell’impresa utilizzatrice, pertanto, non fa riferimento alla relazione del revisore del fornitore di servizi come base su cui fondare, in parte, il proprio giudizio sul bilancio dell’impresa utilizzatrice. Tuttavia, nei casi in cui il revisore dell’impresa utilizzatrice esprima un giudizio con modifica a causa di un giudizio con modifica presente nella relazione del revisore del fornitore di servizi, al revisore dell’impresa utilizzatrice non è precluso di fare riferimento a tale relazione qualora ciò lo aiuti a spiegare le ragioni dell’espressione del giudizio con modifica. In tali circostanze, prima che il revisore dell’impresa utilizzatrice possa fare tale riferimento, è necessario il consenso del revisore del fornitore di servizi.
La presenza di un qualificato fornitore esterno di servizi contabili rappresenta per il revisore delle “nano- imprese”, una grande risorsa. Con il fornitore esterno (solitamente uno studio professionale) si ha la garanzia di “parlare un linguaggio comune”, di interfacciarsi con addetti contabili estremamente specializzati e di comprovata esperienza, tutti fattori che non è scontato trovare nei reparti amministrativi delle “nano-imprese”, ammesso che esistano.
Si spera che l’obbligo della revisione possa essere un punto di partenza per introdurre nelle “nano- imprese” nuovi modelli di cultura d’impresa e il successo di questa operazione non potrà che passare per il coinvolgimento fattivo dello studio esterno al quale la “nano-impresa” ha affidato le proprie operazioni.
E’ importantissimo sottolineare che il revisore rimarrà sempre tale, in virtù del principio di indipendenza e soprattutto in rispetto della deontologia professionale nei confronti del collega dottore commercialista. Questo concetto deve essere ben chiaro: il cliente sarà sempre e comunque del collega dottore commercialista, in quanto il revisore ha solo il compito di svolgere indipendentemente l’attività di revisione legale senza altri scopi, con un mandato triennale, il quale fattore temporale del mandato stesso, tra l’altro, triennale (e non quindi rapporto di lavoratore dipendente) serve anche a evitare la creazione di dipendenza lavorativa.