Prossima Scadenza Revisione Legale- La sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali

Pubblicato il: 03/10/2022 – 11:12

La normativa in essere prevede, per il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio, un obbligo di sottoscrizione a scopo identificativo (D.P.R. n. 322/1998):

– della Dichiarazione dei Redditi per società di capitali (Modello Redditi SC)

– della Dichiarazione IRAP (Modello IRAP)

– della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770).

Il Modello REDDITI SC, Modello IRAP e Modello 770 devono essere firmati dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione al bilancio. La sottoscrizione del Modello Redditi SC va apposta nello specifico al riquadro, denominato “Firma della dichiarazione”

Tale obbligo non riguarda la Dichiarazione Annuale Iva. La normativa non prevede, per il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio, un obbligo di sottoscrizione per la Dichiarazione annuale Iva a scopo identificativo. Per la Dichiarazione annuale Iva e per i Modelli Iva TR (trimestrali) è invece prevista la sottoscrizione del revisore, in alternativa al visto di conformità, qualora il contribuente intenda utilizzare crediti Iva in compensazione orizzontale o intenda chiederli a rimborso senza prestazione della garanzia da rilasciare in tale fattispecie. In tal caso, la firma del revisore legale nel campo del frontespizio “Sottoscrizione organo di controllo” indica l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c.2, D.lgs. n.164/1999.

Soggetto responsabileLa responsabilità connessa alla sottoscrizione della Dichiarazione dei Redditi parte dal presupposto che la responsabilità non deriva dalla firma della dichiarazione, ma dalla firma della relazione di revisione sul bilancio. La firma della dichiarazione non aggiunge nulla di più alla responsabilità che il revisore si è assunto al momento della firma della relazione sul bilancio.

La sottoscrizione delle dichiarazioni, in seguito ad una serie di approfondimenti della normativa, ha lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione e che ha espresso un giudizio sul bilancio per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni-  Si ricorda che con la Riforma dei reati tributari, è stata prevista la sola punibilità del revisore per l’omessa sottoscrizione della dichiarazione con l’applicazione della sanzione del 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione; sanzione che avrà un ammontare minimo di euro 250 e uno massimo che non ecceda l’imposta effettivamente accertata al carico del contribuente.

Per l’Agenzia delle Entrate i soggetti obbligati alla sottoscrizione delle dichiarazioni sono coloro che sottoscrivono la relazione di revisione e non il soggetto incaricato del controllo contabile. Ciò in quanto la sottoscrizione delle dichiarazioni ha lo scopo di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile. Il Documento di Ricerca Assirevi n.208 (Rivisitato a giugno 2020) ha confermato l’interpretazione indicata.

Chiarimento rotazione incarichi- In caso di rotazione dell’incarico di revisione legale o di variazione del soggetto incaricato, spetterà quindi al revisore uscente la sottoscrizione dei modelli fiscali.

Una domanda sorge spontanea: e se il giudizio di revisione non è stato un giudizio positivo, la sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere comunque effettuata?  Assolutamente sì! Questa domanda potrebbe nascere in maniera legittima se si considera la maggioranza degli incarichi avuti nel 2019 con conseguente espressione del giudizio diverso da quello positivo.

Dunque, anche nelle fattispecie di un giudizio espresso sul bilancio con rilievi, negativo o impossibilità di poter dare un giudizio, la sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali da parte del revisore non rappresenta un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi, né sul rispetto della normativa tributaria e nemmeno una attestazione che non ricorresse il presupposto della mancanza delle scritture contabili.

Pertanto, anche in tali fattispecie potrà essere effettuata la sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali da parte del revisore.

Procedure di controllo- Nonostante la sottoscrizione rivesti una mera funzione di individuazione del soggetto che ha svolto la revisione ed espresso un giudizio sul bilancio, il Documento di Ricerca n. 208 di Assirevi Rivisitato a giugno 2020 precisa che debbano essere comunque svolte delle specifiche procedure.

Tale previsione rientra nel quadro generale previsto dai Principi di Revisione ISA Italia 500, per i quali il revisore acquisisce elementi probativi per concludere sulla ragionevolezza di una verifica, e questo evidentemente assume una rilevanza anche laddove la firma non abbia una valenza di attestazione nei confronti dei terzi, ma abbia lo scopo di individuare il soggetto che ha redatto la redazione di revisione sul bilancio (per i Modelli SC, IRAP e CNM – Modello Consolidato Nazionale e Mondiale-)

È opportuno effettuare:

        Raffronto tra: i dati iscritti in dichiarazione e quelli presenti nelle scritture contabili

        Analisi: del prospetto di raccordo tra i valori civili e fiscali sotto il profilo della continuità dei valori rispetto a quelli dell’esercizio precedente

Per il Modello 770 è necessario:

        Raffronto tra: i dati iscritti nella dichiarazione e quelli presenti nelle scritture contabili

        Riscontro per: alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti del Modello 770 e quanto risulta dalla contabilità

Le procedure di cui sopra, potranno essere integrate in funzione delle particolarità e complessità dell’impresa

 La normativa in essere prevede, per il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio, un obbligo di sottoscrizione a scopo identificativo (D.P.R. n. 322/1998):

– della Dichiarazione dei Redditi per società di capitali (Modello Redditi SC)

– della Dichiarazione IRAP (Modello IRAP)

– della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770).

Il Modello REDDITI SC, Modello IRAP e Modello 770 devono essere firmati dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione al bilancio. La sottoscrizione del Modello Redditi SC va apposta nello specifico al riquadro, denominato “Firma della dichiarazione”

Tale obbligo non riguarda la Dichiarazione Annuale Iva. La normativa non prevede, per il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio, un obbligo di sottoscrizione per la Dichiarazione annuale Iva a scopo identificativo. Per la Dichiarazione annuale Iva e per i Modelli Iva TR (trimestrali) è invece prevista la sottoscrizione del revisore, in alternativa al visto di conformità, qualora il contribuente intenda utilizzare crediti Iva in compensazione orizzontale o intenda chiederli a rimborso senza prestazione della garanzia da rilasciare in tale fattispecie. In tal caso, la firma del revisore legale nel campo del frontespizio “Sottoscrizione organo di controllo” indica l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c.2, D.lgs. n.164/1999.

Soggetto responsabileLa responsabilità connessa alla sottoscrizione della Dichiarazione dei Redditi parte dal presupposto che la responsabilità non deriva dalla firma della dichiarazione, ma dalla firma della relazione di revisione sul bilancio. La firma della dichiarazione non aggiunge nulla di più alla responsabilità che il revisore si è assunto al momento della firma della relazione sul bilancio.

La sottoscrizione delle dichiarazioni, in seguito ad una serie di approfondimenti della normativa, ha lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione e che ha espresso un giudizio sul bilancio per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni-  Si ricorda che con la Riforma dei reati tributari, è stata prevista la sola punibilità del revisore per l’omessa sottoscrizione della dichiarazione con l’applicazione della sanzione del 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione; sanzione che avrà un ammontare minimo di euro 250 e uno massimo che non ecceda l’imposta effettivamente accertata al carico del contribuente.

Per l’Agenzia delle Entrate i soggetti obbligati alla sottoscrizione delle dichiarazioni sono coloro che sottoscrivono la relazione di revisione e non il soggetto incaricato del controllo contabile. Ciò in quanto la sottoscrizione delle dichiarazioni ha lo scopo di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile. Il Documento di Ricerca Assirevi n.208 (Rivisitato a giugno 2020) ha confermato l’interpretazione indicata.

Chiarimento rotazione incarichi- In caso di rotazione dell’incarico di revisione legale o di variazione del soggetto incaricato, spetterà quindi al revisore uscente la sottoscrizione dei modelli fiscali.

Una domanda sorge spontanea: e se il giudizio di revisione non è stato un giudizio positivo, la sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere comunque effettuata?  Assolutamente sì! Questa domanda potrebbe nascere in maniera legittima se si considera la maggioranza degli incarichi avuti nel 2016 con conseguente espressione del giudizio diverso da quello positivo.

Dunque, anche nelle fattispecie di un giudizio espresso sul bilancio con rilievi, negativo o impossibilità di poter dare un giudizio, la sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali da parte del revisore non rappresenta un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi, né sul rispetto della normativa tributaria e nemmeno una attestazione che non ricorresse il presupposto della mancanza delle scritture contabili.

Pertanto, anche in tali fattispecie potrà essere effettuata la sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali da parte del revisore.

Procedure di controllo- Nonostante la sottoscrizione rivesti una mera funzione di individuazione del soggetto che ha svolto la revisione ed espresso un giudizio sul bilancio, il Documento di Ricerca n. 208 di Assirevi Rivisitato a giugno 2020 precisa che debbano essere comunque svolte delle specifiche procedure.

Tale previsione rientra nel quadro generale previsto dai Principi di Revisione ISA Italia 500, per i quali il revisore acquisisce elementi probativi per concludere sulla ragionevolezza di una verifica, e questo evidentemente assume una rilevanza anche laddove la firma non abbia una valenza di attestazione nei confronti dei terzi, ma abbia lo scopo di individuare il soggetto che ha redatto la redazione di revisione sul bilancio (per i Modelli SC, IRAP e CNM – Modello Consolidato Nazionale e Mondiale-)

È opportuno effettuare:

        Raffronto tra: i dati iscritti in dichiarazione e quelli presenti nelle scritture contabili

        Analisi: del prospetto di raccordo tra i valori civili e fiscali sotto il profilo della continuità dei valori rispetto a quelli dell’esercizio precedente

Per il Modello 770 è necessario:

        Raffronto tra: i dati iscritti nella dichiarazione e quelli presenti nelle scritture contabili

        Riscontro per: alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti del Modello 770 e quanto risulta dalla contabilità

Le procedure di cui sopra, potranno essere integrate in funzione delle particolarità e complessità dell’impresa

Dott.ssa  Alfonsina Pisano

Dottore Commercialista 

Capo Team Area Sud – Controllo della qualità

REVILAW S.R.L – Società di Revisione Legale –

Pubblicato il: 2020-08-26 17:58:17

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