La lettera di attestazione alla Direzione: documento che deve precedere la relazione del Giudizio di Revisione sul Bilancio d’esercizio
La Revilaw S.r.l -rispettando tempi ben definiti- con i vertici delle società clienti e i relativi Responsabili, ha compilato, in sede di controlli, una specifica Carta di lavoro “Check list e impatto Covid-19 sul bilancio 2020”.
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Si ripropone, come per l’anno scorso, anche per i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 la possibilità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ex art. 106 del DL 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27). Si tratta di una norma che trova la sua giustificazione nel perdurare della crisi pandemica e che riscrive, anche per il 2021, il calendario degli adempimenti.
Ma quali sono i documenti e le informazioni che servono al Revisore?
Prima ancora di esprimere il giudizio sul Bilancio chiuso al 31/12/2020, il Revisore deve richiedere la Lettera di attestazioni alla Direzione.
L’attestazione scritta ha un ruolo rilevante nella Revisione e rappresenta uno degli elementi probativi che il Revisore utilizza per trarre le conclusioni sulle quali baserà il proprio giudizio.
Pertanto, non è automatica l’emissione del giudizio del revisore sul Bilancio 2020, infatti dopo aver ottenuto il progetto di bilancio, il Revisore non può esprimere il giudizio se prima non richiede la lettera di attestazione alla Direzione.
Il Bilancio chiuso al 31.12.2020 è ormai conosciuto come “il Bilancio della pandemia” e a tal proposito, occorre avere alcune accortezze, soprattutto nella fase che precede il giudizio, quindi riguarda la lettera di attestazione alla Direzione.
Un apposito paragrafo della lettera di attestazione alla Direzione infatti, deve contenere tutta la procedura, che per tempo, il Revisore ha espletato sul Bilancio concernente gli effetti che il Covid-19, avrebbe potuto/o ha effettivamente avuto, sul Bilancio della società che si sta revisionando.
A titolo di esempio, va inserito nell’attestazione della Direzione, il seguente punto:
Vi confermiamo di:
L’attestazione è elemento probativo necessario ma non sufficiente
L’attestazione scritta, costituisce, in determinate circostanze, un elemento necessario, ma è importante evidenziare che la stessa non può considerarsi anche sufficiente.
Non costituiscono, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Conseguentemente, le attestazioni scritte non possono essere usate quale sostituto di altre procedure di revisione o unica evidenza di un significativo aspetto della revisione.
Le attestazioni scritte quindi supportano (ma non sostituiscono) altri elementi probativi rilevanti per il bilancio o per specifiche asserzioni del bilancio stesso.
La Data delle attestazioni
Le attestazioni devono avere una data quanto più prossima possibile, ma non successiva, alla data della relazione di revisione sul bilancio. La ratio di quanto appena affermato è contenuta nel paragrafo 14 del Principio di revisione ISA Italia 580 infatti:
I soggetti ai quali bisogna richiedere le attestazioni
Le attestazioni scritte sono richieste a coloro che hanno la responsabilità della redazione del bilancio. Tali soggetti possono variare secondo la struttura di governance dell’impresa e le leggi o i regolamenti applicabili.
I soggetti cui fare riferimento- e a cui chiedere il rilascio dell’attestazione- saranno: il consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato, l’amministratore unico (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo tradizionale o monistico), il consiglio di gestione (ove la società adotti il sistema di amministrazione di tipo dualistico) oppure ancora il direttore amministrativo o finanziario.
In alcune circostanze, tuttavia, anche altri soggetti, quali i responsabili delle attività di governance, sono responsabili della redazione del bilancio.
In ragione delle sue responsabilità per la redazione del bilancio e per la gestione dell’attività dell’impresa, ci si attende che la direzione abbia una conoscenza sufficiente del processo seguito dall’impresa per la redazione del bilancio e delle relative asserzioni su cui basare le attestazioni scritte.
Il contenuto
Concernente il contenuto della lettera di attestazione, la direzione dichiara:
La forma delle attestazioni
Le attestazioni, in via generale devono essere lettere rilasciate dalla società assoggettata a revisione, indirizzate al revisore legale e sottoscritte dal legale rappresentante (e, in genere, anche dal responsabile amministrativo).
Nella pratica, è lo stesso revisore che prepara la lettera e la fornisce alla direzione, chiedendo di sottoscriverla e di inviarla nuovamente al revisore, solitamente attraverso una modalità che ne garantisca l’attribuzione di una data certa (esempio: PEC).
Suggerimenti operativi
Al capitolo 22 del volume del CNDCEC dal titolo “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” si possono trovare alcuni Fac simile di attestazione della direzione.
Il Documento lo trovate anche sul nostro sito, consultabile gratuitamente⤵️
Altri facsimili utilizzabili ai fini della formalizzazione delle carte di lavoro del revisore sono quelli allegati al principio di revisione internazionale Isa Italia n. 580 e al documento di ricerca ASSIREVI n. 230 R di febbraio 2020.
Inoltre si consiglia di studiare anche il documento pubblicato dal CNDCEC ad aprile 2021 “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti “
Scaricabile gratuitamente sul nostro sito ⤵️
Autore
Dott.ssa Alfonsina Pisano- Dottore Commercialista
Team Leader & Quality Manager REVILAW S.R.L – Società di Revisione Legale –