La duplice funzione della formazione 4.0

Pubblicato il: 19/04/2021 – 21:52

Formazione 4.0- Revilaw S.r.l certifica il tuo credito d’imposta per la formazione, gratuita, dei tuoi dipendenti

In tutte le società, può capitare, durante una pausa tra colleghi, che vengano chiariti dubbi legati alla normale amministrazione interna dell’ambiente in cui si opera, senza accorgersi che si sta facendo formazione in quel preciso istante. Tutti gli imprenditori, organizzano almeno una volta a settimana una riunione con i propri dipendenti per formarli e informarli su determinati processi tecnologici e/o amministrativi-contabili del tutto nuovi e innovativi, senza accorgersi, ancora una volta, che anche questa è formazione.

Tutte le società formano i propri dipendenti, e alcuni imprenditori però aumentano nel proprio Bilancio, una vera e propria voce di costo per la formazione senza alcun recupero in termini economici. Questo fino a pochissimo tempo fa!

Forse non tutte le società però sanno che oggi, la formazione, ha costo zero, e Revilaw S.r.l in qualità di Società di Revisione, certifica il credito d’imposta della formazione dei tuoi dipendenti.

Il tempo che l’imprenditore impiega per formare i propri dipendenti, oggi può essere ottimizzato e quantificato in vantaggio economico per l’intera società sotto forma di credito d’imposta.

Infatti, se prima l’imprenditore per formare il proprio personale doveva vincolare risorse dedicate ai costi di trasferta, e magari, perdere una risorsa in azienda per uno/due giorni interi dedicati alla formazione, oggi il credito d’imposta può maturare anche in riferimento ai corsi sviluppati interamente in aule virtuali, gestite con metodologie adeguate a garantire il controllo dell’effettiva partecipazione del personale dipendente.

Non è possibile beneficiare del credito in riferimento alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor».

  • Personale dipendente: Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
  • Costo aziendale: Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.

Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di quantificare la misura del credito d’imposta. Le percentuali sono le seguenti:

  • 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.

Per tutte le imprese, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

La Revilaw S.r.l ti aiuta e affianca in tutto l’iter dedicato alla Formazione 4.0 grazie anche alla rete composta da 70 professionisti, ognuno specializzato e altamente qualificato in diverse materie, obbligatorie per usufruire del credito d’imposta, come ad esempio: il Consulente del Lavoro, figura indispensabile per il calcolo delle ore in maniera corretta in relazione all’analisi puntuale delle buste paga; il Dottore Commercialista, fondamentale per tutta la procedura concernente l’iter fiscale e documentale; e il Revisore Legale, figura professionale altamente qualificata e obbligatoria per la certificazione contabile della formazione dei tuoi dipendenti.


CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU’

La legge di Bilancio 2021, ha prorogato, per il biennio 2021/2022, la possibilità di accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0. Oltre al vantaggio di formare il proprio personale dipendente e beneficiare di un credito d’imposta, a partire da gennaio 2021 è possibile convertire in credito anche le seguenti spese:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.


La misura è destinata alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche. Già dallo scorso anno, una delle novità maggiormente rilevanti, è stata l’eliminazione dell’obbligo, da parte dell’azienda, di redigere l’accordo sindacale aziendale o territoriale, per poter riscuotere il credito di imposta. L’eliminazione di questo obbligo ha reso questo strumento ancora più flessibile rispetto al passato.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

La formazione 4.0, si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Autore

Dott.ssa Alfonsina Pisano- Dottore Commercialista

Team Leader & Quality Manager REVILAW S.R.L – Società di Revisione Legale –

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