La Revilaw offre assistenza ai collegi sindacali con funzione anche di Revisione Legale

Pubblicato il: 23/03/2021 – 16:49

Il Principio d Revisione ISA Italia 620 disciplina la possibilità per il Revisore responsabile dell’incarico, di avvalersi di un esperto esterno. La Revilaw S.r.l grazie al background in tema di Revisione Legale, derivante dai numerosi incarichi in diversi ambiti, offre assistenza ai collegi sindacali relativamente l’incarico di Revisione Legale in qualità di esperto esterno.

I Vantaggi- Moltissimi colleghi, già oberati dall’enorme mole di lavoro e di responsabilità che comporta l’essere membro di un collegio sindacale, qualora quest’ultimo dovesse avere anche funzione di Revisione Legale, la Revilaw S.r.l., dopo un’attenta analisi del requisito dell’Indipendenza, caso per caso, ha l’obiettivo di proporsi come membro esperto esterno per affiancare il professionista del collegio sindacale incaricato anche per svolgere la Revisione Legale.

Uno dei primi vantaggi che la Revilaw S.r.l., ingloba con questa opportunità che offre, è sicuramente la competenza sviluppata “sul campo delle aziende clienti” conseguenza dei molteplici incarichi primari, accolti dalla Revilaw in diversi ambiti e discipline.

La diversità è sinonimo di forza e la competenza è conseguenza della pratica e del continuo studio approfondito di ogni singola fattispecie che contraddistingue le diverse società clienti della Revilaw S.r.l.

La diversificazione degli incarichi ha consentito nel tempo, una formazione di una Rete composta da circa 70 professionisti, in grado di seguire diversi ambiti di attività e che orgogliosamente, attualmente popola la Revilaw S.r.l. in circa 40 città italiane.

Pertanto, se un collegio sindacale, con funzioni anche di Revisione Legale desidera apportare qualità, competenza, tempo e risorse congrue, la Revilaw S.r.l si offre in qualità di esperto esterno in grado di fornire, con atteggiamento scettico, un aiuto concreto nell’acquisizione e nell’ analisi approfondita dei documenti probativi, pertinenti e attendibili, utili al fine di poter emettere un ragionevole giudizio di revisione.

Istruzioni, formalizzazione incarico, tempi e ambiti di applicazione- L’Utilizzo del lavoro dell’esperto viene generalmente pianificato in sede della valutazione dei rischi. Al fine di ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi che comprovino inoltre l’adeguatezza e la coerenza del lavoro dell’esperto, rispetto allo scopo della revisione, tale aiuto dell’esperto deve però essere formalizzato.

La formalizzazione dell’accordo con l’esperto: la Lettera di incarico- Il revisore responsabile dell’incarico, è tenuto ad esaminare i termini di coinvolgimento dell’esperto, documentandoli sotto forma di istruzioni scritte. Conseguenza di ciò, è una formalizzazione vera e propria di un’apposita Lettera di incarico, nella quale dovrà essere evidenziata la natura di questo coinvolgimento, prevedendo che l’intera esecuzione del lavoro professionale venga svolta secondo buona fede, segretezza delle informazioni e requisiti professionali obbligatori quali: la valutazione dell’Indipendenza per acquisire l’incarico secondo l’art. 10 del D.lgs. 39/2010, e il mantenimento perentorio del suddetto requisito, per tutto lo svolgimento dell’incarico fino a fine mandato.

Il Revisore deve concordare, per iscritto, i seguenti aspetti con il proprio Esperto:

  • la natura, la portata e gli obiettivi del lavoro dell’esperto;
  • i rispettivi ruoli e le responsabilità del revisore e dell’esperto;
  • la natura, la tempistica e l’estensione della comunicazione tra il revisore e l’esperto, inclusa la forma di qualsiasi relazione fornita dall’esperto;
  • la necessità che l’esperto del revisore rispetti le disposizioni in materia di riservatezza

La responsabilità – Si sottolinea che il Revisore, ha l’esclusiva responsabilità del giudizio di revisione espresso e tale responsabilità non è attenuata dall’utilizzo del lavoro di un proprio esperto. Nondimeno, se il revisore, utilizzando il lavoro di un proprio esperto, conclude che il lavoro di tale esperto è adeguato rispetto ai propri scopi, il revisore può accettare i risultati o le conclusioni cui l’esperto è giunto nel proprio settore di competenza quali elementi probativi appropriati.

La valutazione delle competenze- Il revisore deve valutare se il proprio esperto abbia la competenza, le capacità e l’obiettività necessarie rispetto ai propri scopi. Nel caso di un esperto esterno del revisore, la valutazione dell’obiettività deve includere un’indagine in merito agli interessi e ai rapporti che possono costituire una minaccia per l’obiettività di quell’esperto.

Le informazioni relative alla competenza, alle capacità e all’obiettività dell’esperto del revisore possono provenire da diverse fonti, quali:

  • l’esperienza personale relativa a precedenti lavori svolti dall’esperto;
  • le discussioni con l’esperto;
  • le discussioni con altri revisori o con altri soggetti che conoscano il lavoro dell’esperto;
  • la conoscenza delle qualifiche dell’esperto, l’appartenenza ad un organismo professionale o ad un’associazione di settore, l’abilitazione alla pratica professionale ovvero altre forme di riconoscimento esterno;
  • le pubblicazioni o i libri scritti dall’esperto;
  • le direttive e le procedure per il controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione a cui appartiene il revisore

Istruzioni per le indicazioni nella relazione di revisione- In una relazione di revisione contenente un giudizio senza modifica, il revisore non deve fare riferimento al lavoro del proprio esperto a meno che ciò non sia richiesto da leggi o regolamenti. Qualora tale riferimento sia richiesto da leggi o regolamenti, il revisore deve indicare nella relazione di revisione che il riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione

Laddove, nella relazione di revisione, il revisore faccia riferimento al lavoro del proprio esperto, poiché tale riferimento è rilevante ai fini della comprensione del giudizio espresso con modifica, egli deve specificare nella propria relazione che tale riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio espresso.

Articolo a cura della Dott.ssa  Alfonsina PisanoDottore CommercialistaTeam Leader & Quality Manager REVILAW S.R.L – Società di Revisione Legale

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