L’ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori contabili) ha pubblicato il documento di ricerca n.234 avente ad oggetto “orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle Srl” con l’obiettivo di fornire, appunto, alcuni orientamenti interpretativi in ordine all’art. 2477 del Codice Civile.
Il Documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 172R dell’ottobre 2014 che è stato aggiornato per tenere conto delle numerose modifiche apportate, a più riprese, da parte del Legislatore all’art. 2477 del Codice Civile dall’art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il “Codice della Crisi”), come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55 (il “Decreto Sblocca Cantieri”), così come ulteriormente modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (il “Decreto Milleproroghe”).
Tralasciando, nel dettaglio, le numerose modifiche subite a più riprese dal testo dell’art. 2477 del Codice Civile (dall’introduzione nell’ordinamento societario nazionale della figura del “sindaco unico”, alle linee essenziali della nuova disciplina in materia di controlli societari, ai limiti dimensionali e da ultimo ai termini per la nomina degli organi di controllo), si focalizza l’attenzione su alcuni punti.
Innanzi tutto a proposito dei termini per la nomina del revisore, il Decreto Milleproroghe aveva stabilito che il termine fosse quello dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019, successivamente il c.d. “Decreto Cura Italia” ha esteso la facoltà di convocare l’assemblea ordinaria di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, a prescindere se questa ipotesi sia prevista nello statuto. Peraltro Assonime, in una sua comunicazione, sostiene che l’utilizzo del maggior termine non deve essere motivato e che lo stesso termine deve intendersi riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea, quindi con la possibilità di arrivare a fine luglio in seconda convocazione.
Tenuto conto dell’allungamento dei termini per il conferimento dell’incarico, si è posta la questione della gestione degli incarichi già assegnati entro il precedente termine del 16 dicembre 2019. Considerato che il conferimento stesso non sarebbe allineato alla nuova disciplina dell’art. 379 del Codice della Crisi (che ora prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019), in quanto risulterebbe venuto meno il presupposto normativo del conferimento dell’incarico, sussisterebbero i presupposti per l’esercizio dell’interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e dal Decreto 28 dicembre 2012,
n. 261 (il “D.M. 261/2012”), vale a dire tramite revoca per giusta causa, dimissioni o risoluzione consensuale. In proposito, si rileva che l’art. 8 del D.M. 261/2012 stabilisce che “in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata”, con danno per tutti i revisori già nominati, nel rispetto della normativa originariamente prevista ed ora non più rispettosa della normativa. Ma la prassi nel caso di risoluzione consensuale dell’incarico si è orientata verso il non obbligo del c.d. cooling off, infatti in questa ipotesi la società potrà nuovamente procedere ad incaricare della revisione legale dei propri conti il revisore cessato.
Ovviamente, nel caso di interruzione anticipata dell’incarico motivata dal venire meno del presupposto normativo, occorre formalizzare al più presto e comunque prima dei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio 2019, l’accordo tra amministratori e revisori. Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto dell’assenza dei presupposti normativi e potrà deliberare la risoluzione dell’incarico e il contestuale conferimento di un nuovo incarico allo stesso revisore in conformità alla nuova disciplina di cui all’art. 379 del
Codice della Crisi. Ovviamente, la società potrà in ogni caso procedere a convocare un’assemblea ad hoc per la delibera di risoluzione dell’incarico di revisione e di conferimento del nuovo incarico anticipatamente rispetto a quella di approvazione del bilancio 2019.
Altro punto trattato è l’esame del comma 1 dell’articolo 2477 del Codice Civile, dal quale si evince come il Legislatore abbia anche di recente confermato che il sistema dei controlli nelle S.r.l. è improntato a principi di elevata flessibilità, senza imporre una soluzione predefinita, e dunque la possibilità nelle S.r.l. di optare tra diverse possibili strutture di controllo: solo interno (nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale), solo esterno (nomina di un revisore, che svolga la sola revisione legale), ovvero interno ed esterno (nomina sia dell’organo di controllo, sia del revisore).
Relativamente alla libertà di nomina dell’organo di controllo (interno e/o esterno), questo comporta molteplici questioni interpretative in merito non solo al soggetto deputato al controllo, ma anche una diversa scelta circa la natura e l’oggetto dei controlli cui si intende sottoporre la società. Secondo ASSIREVI, qualora una srl proceda alla nomina del solo revisore, a quest’ultimo competerà la sola attività di revisione legale, mentre non potrà in nessun caso ritenersi che rientri fra i suoi compiti il controllo sulla gestione ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile. Diversamente, se la scelta ricadrà sull’organo di controllo, quest’ultimo svolgerà al contempo il controllo sulla gestione e, al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile e 16, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, nonché in assenza del revisore esterno, anche la revisione legale.
Nel caso in cui venga nominato l’organo di controllo, anche unipersonale, trova infatti applicazione, per espressa previsione dell’art. 2477, comma 4, del Codice Civile, la disciplina del collegio sindacale nella società per azioni. Ne consegue che all’organo di controllo delle
S.r.l. saranno attribuiti sia il compito di “controllo della gestione”, di cui all’art. 2403 del Codice Civile, sia, eventualmente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, quello del “controllo contabile”, ossia l’attività di revisione legale del bilancio oggi disciplinata dal D.Lgs. 39/2010. Quando, invece, la società opti per la nomina del solo revisore, il controllo esercitabile da parte di quest’ultimo non potrà che essere quello tipicamente attribuito dal legislatore a tale soggetto fin dall’istituzione di tale figura con il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, vale a dire quello di natura contabile22.
In ogni caso, non vi sono validi argomenti per ritenere che il Legislatore abbia inteso affermare che il revisore, quando nominato in luogo dell’organo di controllo, sia incaricato di svolgere, oltre alla revisione legale, anche il “controllo della gestione”.
Resta fermo, ad avviso di ASSIREVI, che nel nuovo sistema dei controlli delle S.r.l., nei casi di nomina obbligatoria, la funzione di revisione legale è comunque sempre prevista, indipendentemente dall’assetto prescelto dalla società. Conseguentemente, le alternative che potranno presentarsi nei casi di nomina obbligatoria sono:
Dalla normativa vigente appare chiaro come il Legislatore abbia voluto esprimere una preferenza per l’esternalizzazione della revisione legale, sia nella SpA che nella Srl. Le condizioni stabilite dall’art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile affinché possa realizzarsi il cumulo delle funzioni di controllo della gestione e di revisione legale in capo al collegio sindacale sono che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e che l’internalizzazione della revisione legale sia prevista dall’atto costitutivo. In mancanza di una tale clausola, ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, cod. civ., applicabile in toto alle S.r.l. tenute alla revisione legale, quest’ultima dovrà necessariamente essere affidata ad un soggetto esterno, revisore persona fisica o società di revisione.
Ancora, ASSIREVI da una interpretazione estensiva, in merito al fatto se l’art. 2477 del Codice Civile con l’espressione “revisore” intenda fare riferimento al solo revisore legale persona fisica ovvero anche alle società di revisione, e quindi ritiene che la società possa indifferentemente procedere alla nomina del revisore persona fisica o della società di revisione.
Un ultimo punto da considerare riguarda il procedimento di conferimento dell’incarico quando nelle S.r.l. si opti per il solo affidamento ad un soggetto esterno della revisione legale e non sia presente l’organo di controllo. In tal caso ci si chiede quale soggetto sarebbe incaricato di sottoporre all’assemblea la proposta motivata relativa all’incarico di audit che, normalmente, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 39/2010, compete all’organo di controllo. A tale proposito Assirevi ritiene che il soggetto deputato a formulare la proposta all’assemblea, in assenza dell’organo di controllo monocratico o collegiale, non può che essere il Consiglio di Amministrazione.
Pubblicato il: 2020-04-25 04:24:09