Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la nota n. 47 ha pubblicato ieri le “Linee Guida” in materia di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni – ai sensi del DLgs n. 231/2007, così come modificato dal DLgs n. 90/2017.
In Italia, il recepimento della Direttiva UE 2015/849, la cosiddetta “IV Direttiva – in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, aveva già accorciato le distanze “applicative” per attuazione delle norme disposte dal D.Lgs n. 231/2007, già oggetto di diverse integrazioni a cura del D.Lgs. n. 90/2017.
Come noto, questo gap per l’applicazione delle norme a diverse categorie – o, meglio, a categorie troppo diverse fra loro – era stato già risolto, seppur parzialmente, dalla pubblicazione delle cosiddette Regole Tecniche, approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019.
Grazie a questo documento, come esplicitato in premessa delle nuove Linee Guida del Consiglio Nazionale, si è demandato alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di implementare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi.
Il CNDCEC con la pubblicazione delle Linee Guida in commento, destinate agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, vuole fornire uno strumento che, seppur di valenza meramente esemplificativa, può fornire una mappa operativa per l’applicazione delle citate Regole Tecniche.
La Guida è strutturata in 3 macroaree che affrontano le diverse tematiche di seguito indicate:
– autovalutazione del rischio;
– adeguata verifica della clientela;
– conservazione dei dati, documenti e informazioni.
L’ultima parte delle Linee Guida contiene i pro-forma utili per l’applicazione delle disposizioni esplicitate per le varie tematiche nelle singole aree di approfondimento.
Prima di passare alla trattazione della presente disamina è opportuno segnalare al lettore che per la definizione del livello di rischio effettivo, connesso alla prestazione professionale richiesta in sede di “adeguata verifica del cliente”, le linee guida adottano una scala di valori – che si equivale a quella indicata, dal “Comitato di Sicurezza Finanziaria” nell’ambito della definizione della metodologia per la valutazione del rischio effettivo di riciclaggio/fdt da parte dei professionisti -.
Nello specifico, ecco la tabella di raccordo presente nella guida per classificare il livello di rischio:
Come noto, la cosiddetta “adeguata verifica della clientela” è croce e delizia per i tanti professionisti che si trovano quotidianamente a operare con clienti e operazioni di natura sempre più variegata.
Stabilire con un processo sistematico per eseguire tale verifica è dunque fondamentale.
Il punto è trattato nello specifico nella Parte Seconda delle Linee Guida pubblicate dal Consiglio Nazionale ieri che tratta, appunto, l’adeguata verifica della clientela, secondo quanto disposto dagli artt. 17 – 30 del DLgs. n. 231/2007 e dalla Regola tecnica n. 2
Tale verifica è riferita proprio al rischio connesso all’attività svolta dal professionista, considerata per categorie omogenee sia in termini oggettivi che astratti. Questo rischio è già individuato, ancorché in via indicativa, nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2.
Gli obblighi del collegio sindacale e dei revisori
Nel rappresentare quali sono gli obblighi di adeguata verifica, quali le metodologie più idonee alla valutazione del rischio, nonché ai processi e gli adempimenti atti a definire un’adeguata procedura di verifica il documento pubblicato ieri dal CNDCEC illustra in dettaglio le peculiarità afferenti tale obbligo anche da parte dei membri degli organi di controllo societario e del revisore.
Questi soggetti sono obbligati, ovvero i componenti dell’organo collegiale – quando gli stessi rientrano nella definizione ex art. 3 del D.Lgs. n.231/2007.
Ai fini del corretto espletamento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo, quali i componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies C.C.) se sono obbligati in quanto rientranti ab originenel perimetro, tra l’altro occorre procedere alla verifica in via preventiva di alcuni elementi per distinguere fra le tre situazioni ovvero collegi sindacali e organi di controllo di soggetti:
– non destinatari normativa AR (senza revisione legale);
– non destinatari normativa AR (con revisione legale);
– destinatari normativa AR.
Gli adempimenti si differenziano in relazione a quanto detto, nelle ipotesi in cui non vi siano obblighi in materia di Antiriciclaggio, e nello specifico possono essere così epilogati:
Ma vediamo in dettaglio le diverse fattispecie.
Sindaci privi di funzione di revisione
La guida del CNDCEC dispone che quando i compiti del componente di collegio sindacale o del sindaco unico non prevedono funzioni di revisione legale dei conti, in società non coincidenti con soggetti obbligati, si applica la Regola Tecnica n. 2 che considera “non significativo” il c.d. rischio inerente.
In tale fattispecie, il professionista che riveste tale carica – ovvero quella di membro del consiglio di sorveglianza – deve solo acquisire e conservare la copia del verbale di nomina.
Sindaci con funzione di revisione e revisore
La procedura di adeguata verifica (semplificata/ordinaria/rafforzata) dovrà essere posta in essere dai seguenti soggetti:
– ciascuno dei membri componenti il collegio nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione
– sindaco unico con funzione di revisione, nominato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2477 del Codice Civile
– revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso in cui le funzioni di revisione sono appunto attribuite a un soggetto esterno.
I soggetti sopraindicati nelle fasi di analisi del rischio effettivo si troveranno di fronte ad un rischio inerente “abbastanza significativo” individuabile secondo la Tabella 2, n. 15 delle Regole Tecniche, riportata nella II parte paragrafo 2.1 della guida in commento.
Per il rischio specifico, invece, detti soggetti potranno limitarsi a redigere la Tabella “A” del paragrafo 2.2 della guida – che valuta questa categoria di rischio in modo omogeneo nell’ambito della clientela analizzando criteri oggettivi degli aspetti connessi al cliente, riferiti alla Natura giuridica e dell’attività prevalentemente svolta – e sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per 4.
Il Consiglio nazionale raccomanda che qualora il revisore per la prestazione professionale si avvale della collaborazione di terzi (collaboratori o dipendenti) è responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal Decreto, nonché degli adempimenti assegnati loro.
Pertanto, in questa fattispecie egli dovrà:
– fornire ai collaboratori un idoneo set di strumenti operativi e procedure per assolvere gli adempimenti antiriciclaggio/FDT;
– verificare l’adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio/FDT dei collaboratori;
– dirigere, supervisione e controllare il corretto adempimento della normativa da parte dei dipendenti e collaboratori.
Obblighi antiriciclaggio
Per il collegio sindacale, gli organi di controllo e il revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio la situazione è più articolata e relativamente alla “vigilanza su osservanza” di cui al D.Lgs. n.231/2007 si può riepilogare che sono da comunicare le seguenti particolarità:
– le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;
– le violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti;
– le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica;
– conservazione, SOS e comunicazioni oggettive.
La rilevazione di queste “casistiche” è oggetto di comunicazione:
– al rappresentante legale o suo delegato
– alla Ragioneria territoriale dello Stato
– all’Autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati.
Infine, i componenti degli organi di controllo – presso i soggetti obbligati – sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (di cui all’articolo 46, co. 2 del D.Lgs. 231/2007); invece, sono soggetti agli obblighi i revisori con incarico presso soggetti obbligati.
Non profit, terzo settore
La riforma del terzo settore disposta dal D.Lgs. n. 117/2017 ha previsto idonee regole per i controlli interni e la revisione legale.
In merito agli obblighi antiriciclaggio è da ritenere che gli organi di controllo interno e i sindaci delle imprese sociali siano tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente.
Tali obblighi, coerentemente alla disciplina generale, sono in capo al revisore esterno negli enti maggiori.
Ne deriva che se nominato il revisore legale, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 117/2017 e dell’art. 1, c. 5 del DLgs n. 112/2017, gli obblighi di adeguata verifica sono a carico esclusivo del revisore, mentre i membri degli organi di controllo interno potranno considerare “non significativo” il c.d. rischio inerente.
Considerazioni analoghe sono applicabili agli enti che sceglieranno di non confluire nel Registro Unico del Terzo Settore, rimanendo disciplinati dal libro I del codice civile. In questa fattispecie, l’adeguata verifica dovrà essere assolta da chi nell’ente viene delegato al controllo contabile o alla revisione legale.
Enti locali
Negli Enti locali gli obblighi di adeguata verifica dell’ente sono a cura dei revisori, nominati quali organi di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 234 del DLgs n. 267/2000
In questa casistica, la guida del CNDCEC, dispone che salva la rilevazione di uno specifico livello di rischio “non basso” da parte del soggetto obbligato, l’adeguata verifica potrà essere svolta con modalità semplificata, secondo quanto disposto dalla Regola Tecnica n.2.4.
La dichiarazione del cliente, unica modalità prevista per l’espletamento dell’obbligo, potrà essere rilasciata dal rappresentante legale o da un suo delegato.