Il D.lgs. 14/2019 è stato rivisto dal legislatore, in sei mesi, ben due volte, ma l’effetto di maggiore impatto si è concretizzato nel D.L. Sblocca Cantieri. Suddetta modifica riguarda la determinazione, in via definitiva, dei limiti, i quali se superati, fanno scattare l’obbligo di nomina del Revisore fissato per il 16 dicembre 2019, ovvero:
L’abbassamento delle soglie di esenzione ha notevolmente ampliato la platea di società soggette all’obbligo di revisione dei bilanci, ricomprendendovi anche realtà aziendali di dimensioni molto ridotte per le quali il costo della revisione dei bilanci potrebbe risultare, in prima battuta, eccessivamente gravoso.
Durante il convegno nazionale del 26 ottobre dedicato alla Revisione Legale, tenutosi a Firenze, è stato anticipato che verrà reso noto circa il 6 novembre, un documento dal titolo “La revisione legale nelle nano-imprese” dal quale emerge l’obbligo di revisione anche per le sopraindicate società.
Il presente documento deve essere letto congiuntamente al volume “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, emanato dal CNDCEC nel 2018, che rappresenta la base metodologica e operativa del processo di revisione. La denominazione di “nano-imprese”, allude non soltanto alla minore entità dei parametri di bilancio a cui si deve fare riferimento, ma anche alle differenti caratteristiche delle stesse.
Per le nano-imprese, la revisione non è un costo ma queste società potranno godere, al pari delle imprese di entità maggiore, dei tanti benefici derivanti dalla revisione dei bilanci in quanto presidio di garanzia per l’attendibilità, la chiarezza e trasparenza dell’informativa finanziaria.
È indubbio che per la società revisionata, anche quella di dimensioni minori, esistono importanti benefici connessi alla revisione del bilancio, tra cui la possibilità di comprovare la veridicità dei costi iscritti in bilancio anche nei confronti del Fisco; la facilità di accesso al credito e di valutazione del merito creditizio dell’impresa; la potenziale riduzione del rischio di frodi ed insolvenze.
L’espressione “nano-imprese” non è presente nella legislazione vigente, ma si sta affermando gradualmente in dottrina.
Si intendono “nano-imprese” quelle che inglobano tutti i criteri caratterizzanti l’impresa di dimensioni minori contenuti nei Principi di Revisione, nonché: scarsa separazione delle funzioni; proprietario che è anche amministratore e che è spesso coinvolto anche in ruoli operativi; contabilità e altre funzioni connesse esternalizzate; bilancio in forma abbreviata, nonché tutte le operazioni e registrazioni contabili estremamente semplici e lineari nelle quali le procedure sono raramente formalizzate e il proprietario-amministratore è estremamente pervasivo nella gestione.
In relazione alle nano-imprese, i principi cardine della revisione legale sono rimasti invariati: il Revisore legale, oltre ad applicare lo scetticismo professionale e conformarsi alle regole applicabili contenute nei principi internazionali, deve rispettare le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano.
L’approccio da seguire, che si consiglia al Revisore, è quello incentrato su un controllo di sostanza rispetto a quello sui controlli interni. È importante evidenziare che perdurerà l’obbligo degli amministratori nel dotare la società di adeguati assetti organizzativi anche in funzione della tempestiva emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale e ai correlati doveri degli organi di controllo previsti dall’art. 13 del Codice della Crisi.
Nelle nano-imprese la strategia generale di revisione non rappresenta necessariamente un’attività complessa o laboriosa. Per esempio, un breve memorandum predisposto al completamento della precedente revisione, basato sul riesame delle carte di lavoro e che evidenzi le problematiche identificate nella revisione appena conclusa, aggiornato ai fini dell’incarico in corso sulla base delle discussioni con il proprietario-amministratore, è una documentazione utile della strategia di revisione per l’incarico di revisione in corso, a condizione che vengano considerati i seguenti aspetti:
1) identificare le caratteristiche dell’incarico che ne definiscono la portata;
2) determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
Nelle nano-imprese, a fronte di una strategia non particolarmente complessa, è necessario predisporre un piano operativo maggiormente dettagliato il quale tenga conto, che in tali contesti, il sistema di controllo interno è spesso meno formalizzato. Il piano dettagliato di revisione, infatti, comprende una descrizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione adeguatamente pianificate in risposta alla identificazione e alla valutazione dei rischi.
Al fine di semplificare il controllo sul bilancio, il Revisore potrebbe usare il filtro della significatività operativa per valutare tutti i rischi, a livello di poste di bilancio, cui poter dare appropriata risposta tramite test di dettaglio, distinguendoli da quelli, invece, che potranno essere affrontati con la procedura di analisi comparativa finale. Si avrà una notevole semplificazione nella fase di valutazione del rischio con innegabili riflessi sulle procedure di risposta ai rischi. Numerosi sono i riferimenti, nell’ambito dell’ISA (Italia) 315, a cui si rimanda, che legittimano questo tipo di approccio.
Fondare lo svolgimento della revisione legale delle nano-imprese sugli stessi standard professionali di riferimento (i principi di revisione internazionali ISA Italia) elaborati per essere applicati anche nella revisione delle società quotate e negli altri Enti di interesse pubblico, potrebbe creare talune difficoltà. A tal proposito si sta cercando di porre rimedio attraverso lo sviluppo di un set separato di principi di revisione ad hoc per lo svolgimento degli incarichi in contesti aziendali di minori dimensioni e complessità.
È di notevole importanza il ruolo che assumerà la collaborazione tra il revisore e gli studi professionali che detengono le contabilità e contribuiscono alla redazione dei bilanci delle cosiddette nano-imprese. Il Revisore è tenuto ad applicare l’Isa Italia n. 402, il quale stabilisce le responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice dei servizi esternalizzati.
Secondo il citato principio, il Revisore deve innanzitutto acquisire una comprensione della natura e della rilevanza dei servizi forniti e del loro effetto sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice. La tenuta della contabilità è un servizio rilevante ai fini della revisione e, in molti casi, riduce il rischio di errori significativi per l’impresa utilizzatrice, qualora questa non possegga le competenze necessarie a svolgere determinate attività.
In ogni caso, è bene sottolineare (così com’è ripreso nell’Isa Italia n. 402) che l’organo amministrativo della società utilizzatrice non è affatto esentato dalle proprie responsabilità per il bilancio. Si auspica che gli studi professionali si organizzino sin da subito per poter collaborare con il revisore legale delle nano-società obbligate alla revisione acconsentendo tempestivamente ai documenti necessari per espletare la procedura di revisione.
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Pubblicato il: 2019-10-28 17:21:29