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Il ruolo del revisore e gli indici di bilancio del CNDCEC. Uno strumento per verificare la continuità aziendale

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:11

Il ruolo del revisore legale si è evoluto nel corso degli anni e si è radicalmente innovato. Le diverse ispezioni e i relativi controlli sulle voci di bilancio, in un incarico di revisione legale, prevedono, obbligatoriamente, verifiche periodiche, infrannuali, programmate e documentate.

Rispetto al passato il revisore non deve più recarsi in azienda a consuntivo, ma ad oggi deve avere un approccio diverso nei confronti della stessa, invero, per individuare il periodo esatto dell’emersione della crisi, sono necessarie verifiche periodiche (almeno ogni sei mesi).

L’arco temporale non necessariamente deve avere una cadenza rigorosa, ma è preferibile riuscire ad individuare, grazie anche all’esperienza del revisore, quali potrebbero essere i mesi decisivi (ad esempio, riguardanti operazioni o acquisti particolari e rilevanti che potrebbero compromettere la going concern), appellandosi anche all’ausilio di bilanci intermedi.

Un bilancio intermedio ha l’obiettivo di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde all’esigenza degli utilizzatori del bilancio di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.

Affinché sia di effettiva utilità per i destinatari, un bilancio intermedio, deve essere comunicato con tempestività poiché il ritardo nella rilevazione dell’informazione può rendere la stessa scarsamente significativa per coloro che, sulla base di tale bilancio, avrebbero dovuto prendere delle decisioni. Inoltre, questi tipi di bilanci non sempre richiedono l’approvazione da parte dei soci.

Ciò nonostante, le imprese non devono essere gravate di costi eccessivi per produrre continuamente informazioni finanziarie destinate al pubblico. Pertanto, pur dovendo rispettare i criteri generali sopra citati, i bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche.

Gli indici elaborati dal CNDCEC, in assenza di un bilancio approvato, devono essere verificati mediante i bilanci intermedi regolamentati dall’OIC 30

 

Il legislatore ha incaricato il CNDCEC di elaborare gli indicatori della crisi, tenendo conto delle migliori prassi internazionali, elaborando in tal modo indici specifici. Tuttavia, la capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo, che consenta un frequente calcolo degli indicatori di crisi dipende da vari fattori, quali la dimensione, la complessità, la qualità dell’organizzazione aziendale, gli strumenti disponibili e le risorse umane impiegate.

Il principio assoluto su cui si fondano i summenzionati indici è la loro verifica periodica, favorendo e individuando, in tal modo, l’emersione anticipata di uno stato di crisi evitando che sfoci in insolvenza. Il CNDCEC suggerisce che la modalità di tale verifica, in assenza di un bilancio approvato, è possibile tramite l’elaborazione di bilanci intermedi così definiti dall’OIC 30.

I bilanci intermedi, essendo documenti contabili pubblici, destinati ad informare i lettori sull’andamento dell’impresa in corso d’anno, devono osservare i requisiti del secondo comma dell’art. 2423 cod. civ, ovvero: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

L’individuazione del bilancio intermedio, in relazione al controllo del frequente calcolo degli indicatori di crisi, deriva dall’interpretazione dell’art. 19 del CCI, il quale dispone: “su istanza del debitore, formulata anche all’esito dell’audizione di cui all’articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative”.

Il riferimento ai tre mesi implica necessariamente una valutazione almeno trimestrale degli indici. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall’impresa per la valutazione dell’andamento economico e finanziario.

Suddetta verifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche solo dal prospetto di stato patrimoniale e conto economico redatti secondo quanto previso dall’OIC 30.

Per le micro-imprese, considerando le relative necessità di semplificazione, i prospetti suddetti possono essere redatti anche privi delle tipiche scritture di assestamento di fine periodo, purché non significative in relazione alle altre principali grandezze di bilancio.

Il Documento sugli indici di bilancio, elaborato dal CNDCEC, in formato bozza, evidenzia che: il riferimento all’ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l’indicatore di patrimonio netto e per gli indici; mentre il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti.

Occorre in particolare, che il controllo degli indicatori di crisi, sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell’impresa siano tali da renderlo necessario: in questo contesto, un bilancio intermedio è lo strumento idoneo a soddisfare tale verifica.

Nel caso in cui si utilizzino bilanci di esercizio non approvati dall’assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell’organo amministrativo, oppure in sua assenza, del responsabile delle scritture contabili.

 

 

 

Pubblicato il: 2019-11-04 18:06:02

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