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Il giudizio di revisione in presenza di eventi successivi

Pubblicato il: 27/01/2021 – 11:11

Con l’espressione “eventi successivi” si intendono tutti quegli eventi intervenuti tra la data di chiusura del bilancio e la data dell’approvazione dello stesso oppure, nell’ottica del presente articolo, eventi o fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data di redazione della relazione di revisione.

 

Il principio di revisione di riferimento è il 560.

La datazione

Gli eventi successivi sono circostanze che rendono necessario un incremento del lavoro del revisore e che hanno impatto anche sulla data della relazione:

   Nel caso in cui gli eventi successivi comportino esclusivamente una modifica alla parte descrittiva della nota al bilancio, è possibile lasciare la data originale della relazione, aggiungendo una nuova data al solo fine di dare conoscenza ai lettori della procedura svolta;

   Qualora invece si rendano necessarie nuove analisi su saldi o stime numeriche, sulle poste di valutazione o accantonamento, deve essere emessa una nuova revisione, ovviamente con data successiva a quella di approvazione del bilancio contenente le modifiche.

L’identificazione degli eventi successivi

Il primo passo è sicuramente l’identificazione dell’evento successivo.

Di prassi (principio 560.14) il revisore non ha l’obbligo di svolgere verifiche dopo che il bilancio è stato pubblicato; ma se successivamente alla pubblicazione del documento viene a conoscenza di un fatto che, se noto alla data della relazione, ne avrebbe comportato una modifica deve:

   Confrontarsi con la direzione per conoscere le procedure e le attività messe in atto per l’analisi dell’evento;

   Mettere in atto una procedura di analisi per stabilire se il bilancio sia da rettificare o meno e, qualora si renda necessaria la modifica, indagare con la direzione e i responsabili di riferimento per capire come questi vogliano importare nel bilancio l’evento successivo e i suoi impatti.

Questo significa che il revisore dovrà, relativamente all’evento successivo, compiere le stesse analisi per la sua valutazione iniziale, quindi: analizzare eventuali verbali CdA o assemblee, analizzare ogni altra informativa finanziaria emessa dalla società successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, eventuali rettifiche contabili, svalutazioni e accantonamenti, prendere, se necessario, contatti con i legali e i consulenti coinvolti nell’evento successivo.

È importante in questa fase ottenere anche dichiarazioni o attestazioni sottoscritte dalla Direzione o dal management, per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, così come è importante ottenere attestazioni che tutti gli eventi successivi di cui si è venuti a conoscenza hanno trovato luogo nelle rettifiche contabili o nell’informativa del bilancio.

Il giudizio

Occorre fare una distinzione in relazione al momento in cui il revisore viene a conoscenza dell’evento successivo:

   Qualora questo accada dopo la redazione della redazione ma prima della pubblicazione del bilancio, una volta appurato che il bilancio stesso necessita di modifiche e che la direzione non le vuole apportare, la relazione dovrà contenere un giudizio che ne tenga conto;

   Se la relazione è già stata consegnata, occorre intimare alla direzione di non procedere alla pubblicazione del bilancio, senza che siano state apportate le modifiche, se nonostante l’intimazione, il bilancio viene pubblicato senza modifiche, occorre intraprendere tutte le azioni per rendere pubblico il fatto che il lettore non deve fare affidamento sulla relazione di revisione;

   Qualora il bilancio sia già stato pubblicato e qualora la direzione proceda alla modifica (se non procede, deve agire come precedentemente indicato), occorre redigere una nuova relazione, che includa un richiamo di informativa alla precedente in cui si approfondiscono le ragioni della rettifica; è altresì necessario che la Direzione pubblicizzi in maniera adeguata il nuovo bilancio, diversamente il revisore dovrà intraprendere tutte le azioni per rendere pubblico il fatto che il lettore non deve fare affidamento sulla relazione di revisione.

 

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Pubblicato il: 2020-04-08 06:12:47

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