L’art. 37 del “decreto semplificazioni” D.L. n. 76/2020 in vigore dal 17 luglio 2020 e convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020, n. 120, ha apportato importanti modifiche al sistema sanzionatorio connesso gli obblighi vigenti in capo alle imprese e ai professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese, all’albo professionale o al proprio elenco di appartenenza. Le novità, già oggetto di approfondimento col contributo Obbligo di domicilio fiscale per imprese, ditte individuali e professionisti dell’11 settembre 2020, incidono in maniera significativa sugli oneri in capo non solo ai professionisti ma anche agli ordini e ai collegi i quali, se inadempienti, rischiano lo scioglimento.
I nuovi obblighi per professionisti e ordini– L’art. 37 citato ha introdotto il nuovo comma 7-bis dell’art. 16 del DL 185/2008. In particolare, il comma disciplina il sistema sanzionatorio – finora inesistente – applicabile ai professionisti e agli ordini che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 7.
Con riferimento ai professionisti, nel caso di mancata comunicazione del proprio domicilio fiscale, è stabilito che l’Ente formuli apposita diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica della stessa. In caso di inottemperanza nel predetto termine, l’Ordine dovrà avviare il procedimento disciplinare che comporta la sanzione della sospensione del professionista dal relativo Albo o elenco, con impossibilità di continuare ad esercitare la professione fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
La medesima procedura sanzionatoria è prevista in capo ai revisori legali e alle società di revisione iscritti nel registro del MEF ai sensi del D.Lgs. 39/2010.
Con riferimento agli ordini professionali e ai collegi, la nuova procedura prevede non solo gli obblighi di diffida nei confronti dei professionisti inadempienti, ma anche l’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del MISE 19 marzo 2013. Il rifiuto reiterato di comunicare alla Pubblica Amministrazione i predetti dati, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente a cura del Ministero vigilante.
Definizione di domicilio digitale – In base allo stato di attuazione delle norme in materia di domicilio digitale, quest’ultimo deve intendersi ancora riferito alla sola Posta Elettronica Certificata. Tuttavia, si fa presente che la definizione dovrebbe essere più ampia, in quanto si rinvia al Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 217/2017 che include, oltre alla PEC, anche i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq).
Obblighi per imprese e ditte individuali – Si ricorda infine che per effetto delle ulteriori modifiche introdotte dall’articolo 37 in commento anche le imprese costituite in forma di ditte individuali sono tenute a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 1 ottobre. Inoltre, “l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda d’iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale”.
In caso di inadempimento da parte dell’impresa o in caso di cancellazione del domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, le imprese individuali in questione sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del Codice Civile, in misura triplicata da un minimo di 30 euro fino ad un massimo di 1.548 euro, previa diffida da parte del Conservatore del registro delle imprese a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.
Per le imprese costituite in forma societaria, la sanzione applicabile va da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.064 euro.