Avviamento: i possibili regimi fiscali di affrancamento

Pubblicato il: 28/09/2020 – 13:25

L’articolo 137 del D.L. n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), ha prorogato al 15 novembre 2020, il termine per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate detenute dalle persone fisiche alla data del 1° luglio 2020.

Si rileva che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020.

L’imposta sostitutiva è pari all’11%, per le partecipazioni qualificate, non qualificate e per i terreni.

Sul punto, occorre sottolineare che la rivalutazione produce effetti sulla determinazione delle plusvalenze realizzate al momento della cessione dei beni rivalutati, dal momento che è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, quello risultante dalla perizia, che è affrancato tramite il pagamento della relativa imposta sostitutiva.

Particolare importanza assume la cessione delle partecipazioni rivalutate, o l’intero acquisto dell’azienda da parte di una società in quanto, in tale ultima ipotesi, potranno essere dedotti i maggiori ammortamenti sui beni acquisiti, compreso l’avviamento.

Occorre evidenziare che, nel caso in cui, successivamente all’acquisto delle partecipazioni della società target, vi è un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell’articolo 172 del TUIR, il quale dispone che “l’operazione di fusione è caratterizzata da un regime fiscale di neutralità per tutti i soggetti coinvolti”, il soggetto acquirente, potrebbe decidere di affrancare l’avviamento iscritto in bilancio, beneficiando della deduzione delle quote di ammortamento.

Affrancamento ordinario – In deroga al principio di neutralità fiscale, l’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, regola un regime alternativo di imposizione sostitutiva, che non produce alcun effetto fiscale nei confronti del conferente, ma solo del conferitario.

Nello specifico, quindi, il conferitario può ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili dei beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali iscritti nel proprio Stato Patrimoniale, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali (incluso l’avviamento) relativi all’azienda ricevuta, ovvero riguardare solo una parte degli stessi.

L’imposta sostitutiva si determina, applicando:

  • il 12% sulla parte dei maggiori valori fino a euro 5 milioni;
  • il 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni;
  • il 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro

La summenzionata imposta deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30%, mentre la seconda e la terza pari rispettivamente al 40% e al 30%.

Affrancamento derogatorio – L’affrancamento derogatorio è disciplinato dall’articolo 15, commi 10, 10-bis, 10-ter e 11, del D.L. n. 185/2008.

Tale regime prevede il versamento di un’imposta sostitutiva, da versare in un’unica soluzione, pari al 16%, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata realizzata l’operazione.

Si evidenzia che, in caso di affrancamento derogatorio, la quota massima dell’ammortamento fiscalmente riconosciuta è pari al 20%, quindi l’ammortamento avviene in cinque anni invece che in diciotto e non al 5,56% come nel regime “ordinario”. La decorrenza degli effetti fiscali, è posticipata di un anno rispetto al summenzionato regime ordinario.

A parere di chi scrive, quindi, è del tutto evidente che con il richiamato regime derogatorio vi è un beneficio fiscale, in quanto il recupero del valore affrancato dell’avviamento avviene in un periodo di 5 esercizi.

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