Il Decreto di Agosto, DL 104/2020 attualmente in corso di conversione in legge, all’art. 110 ha previsto una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, la cui individuazione è rimandata alla sezione II, capo I della L. 342/2000, norma questa che potrebbe essere vista come la “madre” di tutte le leggi di rivalutazione che si sono susseguite dal 2000 ad oggi.
In questo contributo non ci soffermeremo sugli aspetti legati alla rivalutazione, che per espressa previsione normativa (art. 110 c. 1 DL 104/2020) è limitata ai soli soggetti OIC Adopter, bensì cercheremo di fare il punto sul riallineamento dei valori fiscali rispetto ai maggiori valori civili iscritti in bilancio, misura questa che è estesa a tutti i soggetti, quindi anche ai cosiddetti IAS Adopter (art. 110 c. 8 DL 104/2020).
Ambito applicativo – Come ben sappiamo il contesto di riferimento di una operazione di riallineamento è ben diverso rispetto a quello di una rivalutazione: in quest’ultimo caso il soggetto che se ne avvale genera, attraverso la rivalutazione dei propri beni d’impresa, un potenziamento del patrimonio netto, ragione per cui le “leggi di rivalutazione” spesso vedono la luce in momenti di criticità, come nel caso di specie dove la rivalutazione dei beni viene vista come opportunità per creare delle riserve di patrimonio da destinare alla copertura delle (probabili) perdite 2020 e successive legate all’evento eccezionale pandemico COVID-19.
Il riallineamento, invece, mira (solo) a dare rilevanza fiscale ad un differenziale positivo che civilisticamente si è già manifestato, differenziale per lo più legato ad operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni o trasformazioni) o retaggio di precedenti rivalutazioni “solo civilistiche”, l’ultima delle quali risale al DL 185/2008.
Si noti che la norma in commento, contrariamente al passato, prevede che la rivalutazione possa essere effettuata per singolo bene, eliminando così l’obbligatorietà di rivalutare l’intera categoria omogenea di beni. Analogo discorso vale anche per l’operazione di riallineamento, benché per quest’ultima tale opzione fosse già possibile (CM 14/2017 § 9).
Conveniente onerosità– L’azione di adeguamento del differenziale esistente fra i maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali non avviene a titolo gratuito, essa infatti prevede l’assolvimento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% del differenziale riallineato. L’ammontare dell’imposta sostitutiva può essere giudicato conveniente rispetto alla misura delle imposte sostitutive legate all’eventuale affrancamento dei maggiori valori emergenti in occasione delle operazioni straordinarie sopra ricordate (dal 12% al 16%).
Oggetto del riallineamento – Per circoscrivere l’ambito oggettivo del riallineamento, il comma 8 della norma in commento rinvia all’art. 14 della L. 342/2000: quindi parliamo di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali, quest’ultime se “giuridicamente tutelabili” (CM 14/2017 § 1) e partecipazioni immobilizzate in società controllate/collegate.
Una notazione particolare va fatta per l’avviamento derivante dalle operazioni straordinarie d’impresa: il differenziale ad esso relativo non può costituire oggetto di riallineamento (CM 14/2017 § 1).
Effetti del riallineamento – L’effetto fiscale dell’operazione in commento è collegato alle decorrenze previste per la rivalutazione. Nel caso di specie, quindi, i maggiori ammortamenti fiscali (riallineati) potranno essere dedotti già dall’esercizio 2021 (art. 110 c. 4 DL 104/2020) come pure da tale anno avranno rilevanza i maggiori valori per la determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione. Per la determinazione delle plus/minus derivanti da operazioni di cessione, i maggiori valori avranno rilevanza fiscale dall’esercizio 2024 (art. 110 c. 5 DL 104/2020).
Riserva in sospensione – Il comma 8 dell’art. 110, nella parte finale, prevede che coloro che si avvarranno del riallineamento, oltre a corrispondere l’imposta sostitutiva sopra declinata, dovranno procedere a vincolare una riserva in sospensione d’imposta: l’entità di tale riserva è pari al riallineamento operato al netto dell’imposta sostitutiva.
Ne consegue che il patrimonio netto della società che ha in animo di avvalersi dell’operazione di riallineamento deve essere capiente così da potersi permettere di “segregare” una parte dello stesso destinandolo a riserva in sospensione. Tale capienza deve essere già presente al 31.12.2020, ancorché la formale delibera di allocazione possa essere assunta al momento di approvazione del bilancio (CM 14/2017 § 9). Sul tema della “capienza del patrimonio netto” la prassi più volte richiamata contiene una previsione suggestiva: “In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale, in quanto l’imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione d’imposta”.
La riserva in sospensione d’imposta può essere affrancata, a norma del comma 3 dello stesso art. 110 in commento, assolvendo un’ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 10%.
Utilizzo della riserva in sospensione – In questa sede si ritiene opportuno un breve richiamo alle conseguenze derivanti all’utilizzo della riserva in sospensione (non affrancata). Si vuole subito evidenziare come in caso di utilizzo della stessa per procedere alla copertura di perdite d’esercizio non si genereranno indesiderate conseguenze di natura fiscale, sempre che sia stato seguito il corretto ordine di utilizzo delle riserve (dalle più disponibili a quelle meno disponibili). Diverso il caso di attribuzione della riserva ai soci: in questo caso tale utilizzo genererà materia imponibile, come previsto dall’art. 13 L. 342/2020 espressamente richiamato dal comma 7 dell’art. 110 DL 104/2020.