Contributo in conto esercizio: l’indicazione nella voce A5 del conto economico

Pubblicato il: 21/09/2020 – 13:22

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2015, con riferimento alle spese di pubblicità, come è noto, è stato previsto che, dal 2016 non possono più essere capitalizzate, bensì imputate a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenute. Le stesse, possono essere capitalizzate se rispettano i requisiti per essere qualificate come spese di impianto/ampliamento.

Tax credit – Si ricorda che il tax credit è stato introdotto dall’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, in forza del quale alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Successivamente, l’articolo 3-bis del D.L. n. 59/2019, ha apportato alcune modifiche alla summenzionata disciplina. Nello specifico, il citato articolo, aggiunge al comma 3, dell’articolo 57-bis, il periodo in base al quale, per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del tax credit si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, della Legge n. 198/2016, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con D.P.C.M., da emanare entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta.

Da ultimo, il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), con l’articolo 186, ha integrato l’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, introducendo il nuovo comma 1-ter. Pertanto, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati nel 2020. È stato, inoltre, abolito il calcolo sul valore incrementale dell’investimento pubblicitario 2020 rispetto a quello nel 2019.

Sul punto, occorre evidenziare che le spese di pubblicità correlate al tax credit devono essere contabilizzate come costi di periodo. Con riferimento, invece, al connesso credito di imposta, quest’ultimo deve essere contabilizzato come “contributo in conto esercizio” alla voce A5 del conto economico.

Contributi in conto esercizio – Come precisato dal Principio Contabile OIC 12, i contributi in conto esercizio, sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico. Nella sostanza, deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 “interessi ed altri oneri finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 “altri proventi finanziari”).

I contributi in conto esercizio, sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Pertanto, come chiarito in precedenza, i contributi corrisposti a fronte di ricavi o costi dell’attività caratteristica o accessorie, devono essere classificate nella sotto voce A5 del conto economico.
Il summenzionato Documento OIC 12 chiarisce, inoltre, che, la voce A5, comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, se contabilizzati non in una voce di patrimonio netto, bensì mediante imputazione al conto economico. La quota del contributo di competenza dei successivi esercizi viene compresa nella voce Risconti Passivi. Qualora, invece, il contributo viene riportato in detrazione del costo dell’immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce nel conto economico attraverso il minor onere di ammortamento.

Trattamento fiscale – Dal punto di vista fiscale, le spese in commento si considerano sostenute in base a quanto disposto dall’articolo 109 del TUIR. Nello specifico, quindi, i costi relativi alle summenzionate prestazioni sono di competenza dell’esercizio in cui le stesse sono ultimate. Occorre evidenziare, infine, che, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione ed è, comunque, tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

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