L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 322 pubblicata l’8 settembre 2020, si è nuovamente espressa sul bonus investimenti nel mezzogiorno.
Si ricorda che la legge n. 208/2015, all’articolo 1, commi da 98 a 108, ha previsto un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle Regione del Mezzogiorno.
Sono agevolabili, pertanto, gli investimenti facenti parte di un investimento iniziale relativi all’acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiegate nel territorio.
Il quesito posto all’Amministrazione Finanziaria, riguarda, sostanzialmente, la corretta individuazione dei beni che possono rientrare nell’agevolazione, con specifico riferimento agli investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater, del D.L n. 8/2017.
La società istante, intende acquisire un nuovo carrello elevatore al fine di potenziare la propria attività e di migliorare la sicurezza dei dipendenti. La società fa presente che, il bene oggetto di investimento è caratterizzato dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa e dall’essere un bene di uso durevole atto ad essere impiegato come strumento di produzione all’interno del processo produttivo della stessa. Pertanto, il summenzionato bene, rientrerebbe negli investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia, in quanto classificabile nella voce B.II.2 dello Stato Patrimoniale.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate– L’Agenzia delle Entrate in merito al quesito posto, non fornisce una vera risposta. In via preliminare rileva che il quesito in esame implica una verifica delle modalità di contabilizzazione del bene descritto nell’istanza di interpello e della possibile classificazione dello stesso nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale. Tale valutazione, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, essendo di tipo tecnico-fattuale, non è, quindi, esperibile in sede di interpello.
La stessa, infatti, fornisce chiarimenti solo generici, in merito al Decreto Legge di riferimento.
L’articolo 18-quater, del D.L. n. 8/2017, chiarisce l’Agenzia, ha esteso fino al 31 dicembre 2020, alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 del D.L. n. 208/2015. Pertanto, all’agevolazione in commento, si applicano le summenzionate disposizioni, per quanto compatibili.
Nello specifico, continua l’Agenzia, il D.L. n. 208/2015, ha introdotto un credito di imposta, a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di “beni strumentali nuovi”, vale a dire di “macchinari, impianti e attrezzature varie”, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assististe delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Sotto il profilo soggettivo, quindi, il comma 99 definisce “agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
In merito a quanto sopra evidenziato, l’Amministrazione Finanziaria, richiama la Circolare n. 34/E/2016, nella quale vengono evidenziati i beni che possono rientrare nell’agevolazione, ossia:
funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Ha altresì precisato che, sono ammessi all’agevolazione i beni oggetto di investimento, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, ovvero che devono “essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa”.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che bisogna fare riferimento per la corretta classificazione, a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, e a quanto contenuto nel Principio Contabile OIC 16.
Difatti, la stessa chiarisce che occorre fare riferimento ai beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale come “Impianti e macchinari” e come “Attrezzature industriali e commerciali” di cui alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello Schema di Stato Patrimoniale.
Nello specifico, la voce B.II.2 “impianti e macchinari” può comprendere:
Inoltre, la voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:
In conclusione, l’Amministrazione Finanziaria lascia alla società istante l’obbligo di valutare se il bene strumentale nuovo possa rientrare in un progetto di investimento iniziale, nel rispetto, quindi, delle sopra elencate disposizioni normative.