L’articolo 83, comma 1, del TUIR, stabilisce le modalità di determinazione del reddito complessivo ai fini IRES per le società ed enti commerciali. Nello specifico, è previsto che per i soggetti IAS adopter assumono diretta valenza fiscale “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili”, secondo il principio di derivazione rafforzata.
Sul punto, si evidenzia che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011, all’articolo 5, comma 1, ha stabilito che “indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano:
Quanto su esposto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 291/2020.
La società istante intende emettere titoli perpetui a favore di investitori qualificati. La stessa ritiene che i titoli emessi sono qualificabili agli effetti delle imposte sui redditi come “obbligazioni” o, comunque, come “titoli similari alle obbligazioni” ai sensi dell’articolo 44, comma 2, n.2) della lettera c), del TUIR, e che, pertanto, gli interessi di tali titoli nei confronti dei loro possessori sono soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi del D.lgs. n. 239/1996, essendo le sue azioni negoziate nel mercato regolamentato della Borsa Italiana S.p.A.
La stessa evidenzia, inoltre, che gli interessi derivanti dai Titoli sono deducibili dal suo imponibile IRES ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell’articolo 109 del TUIR, nei limiti stabiliti dall’articolo 96 del medesimo Testo Unico.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate– L’Agenzia delle Entrate, richiamando la Risoluzione n. 30/2019, afferma quanto in precedenza espresso. Nello specifico, ha chiarito che il comma 1 dell’articolo 5 del D.M. 08.06.2011 “disattivando la derivazione (rafforzata) dal bilancio, supera le qualificazioni e le classificazioni del bilancio IAS compliant e mantiene (ovvero impone) la descritta distinzione “formale” contenuta nell’articolo 44 del TUIR. Le diverse modalità di individuazione e di classificazione in bilancio delle passività finanziarie e degli strumenti di equity rispetto ai criteri fiscali comportano, ovviamente, la formazione di doppi binari tra valori civili e valori fiscali”.
Pertanto, ai fini IRES, la qualificazione dei titoli della società istante deve essere effettuata sulla base di criteri formali contenuti nel richiamato articolo 44, qualificabili come strumenti finanziari similari alle obbligazioni.
L’Amministrazione Finanziaria ricorda che nel qualificare un determinato titolo ai fini fiscali occorre innanzitutto accertare che lo stesso non abbia le caratteristiche per essere considerato “similare alle azioni” e, successivamente, verificare la sussistenza dei requisiti per ricondurlo tra i titoli “similari alle obbligazioni”, trattandolo residualmente, in caso contrario, come titolo atipico.
Nel caso in esame, a parere dell’Agenzia, si può escludere che i titoli in commento sono “similari alle azioni” in quanto i titoli della società istante prevedono una remunerazione che non è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, delle società del suo gruppo o di un affare, poiché accordano interessi a un tasso fisso secondo i termini individuati nella relativa documentazione contrattuale, in ogni caso, mai commisurato ai risultati economici delle predette entità.
Né può affermarsi che la facoltà, riconosciuta alla società istante dal regolamento di emissione, di differire, a sua discrezione, il pagamento degli interessi dovuti ad ogni scadenza annuale costituisca una forma di partecipazione indiretta ai risultati economici dell’emittente.
In merito a quanto su esposto, l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n. 26/E/2004, dove è stato affermato che il regime di indeducibilità della remunerazione previsto dall’articolo 109, comma 9, lettera a) del TUIR, per le ipotesi in cui la remunerazione dei titoli comporti direttamente o indirettamente la partecipazione ai risultati economici della società emittente, “non è esteso ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell’impresa riguardi unicamente l’an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori”.
Per quanto riguarda i requisiti di assimilazione ai titoli obbligazionari, la stessa rileva che i titoli della società istante presentano le caratteristiche dei titoli “similari alle obbligazioni” agli effetti della determinazione della base imponibile IRES, così come previsto dall’articolo 44, comma 2, lett. c) n. 2) del TUIR.
Si ricorda che la summenzionata disposizione qualifica come tali “i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa”.
Nell’istanza di interpello, dalla società è specificato che i titoli, alla scadenza, prevedono il pagamento di un importo pari al capitale non ancora rimborsato, nonché degli interessi maturati e degli eventuali interessi arretrati differiti, sia in caso di rimborso per scioglimento o liquidazione della società, sia in caso di rimborso anticipato o di sostituzione. È stato chiarito, inoltre, dall’istante che i titoli in commento costituiranno obbligazioni subordinate, in quanto nel caso di scioglimento, liquidazione o insolvenza della società, nel rispetto della normativa applicabile, tali obbligazioni saranno antergate rispetto alle azioni di ogni categoria della società medesima, equi ordinate rispetto alle altre obbligazioni di pari categoria già emesse nonché, alle obbligazioni e altri strumenti emessi da altre società che beneficiano di una garanzia dalla medesima. Tale aspetto non rappresenta, a parere dell’Agenzia, un limite alla qualificazione dei Titoli dell’istante tra quelli similari alle obbligazioni.
L’Amministrazione Finanziaria, pertanto, conclude affermando che i titoli della società devono essere qualificati come titoli “similari alle obbligazioni”, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lett. c) n. 2) del TUIR.
Per quanto riguarda, invece, il regime di deducibilità dall’imponibile IRES della relativa remunerazione, l’Agenzia richiama l’articolo 109, comma 9, lettera a) del TUIR. La relativa remunerazione, infatti, non comporta neanche indirettamente una partecipazione ai risultati economici della società emittente, di altre società del gruppo o di un affare.
Infine, la stessa ritiene che gli interessi generati dai titoli della società istante siano deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 109, commi 4 e 9 del TUIR, nei limiti stabiliti dall’articolo 96 del medesimo Testo Unico, anche se imputati a patrimonio in conformità ai principi contabili internazionali, poiché tali interessi non comportano una partecipazione ai risultati economici dell’emittente, delle società del gruppo o di un affare, in quanto l’imputazione a patrimonio secondo tali principi equivale all’imputazione a conto economico.
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