Realizzo controllato: non applicabile se le partecipazioni sono conferite in società non interamente partecipate dal conferente
L’istanza di interpello n.309/2020 dell’Agenzia delle Entrate è stata presentata da un socio della società X non quotata, caratterizzata da un azionariato prevalentemente familiare. I soci vorrebbero attuare un processo di ristrutturazione societaria consistente nella creazione di quattro holding familiari poste a capo della società X. La costituzione delle quattro holding familiari avverrebbe mediante il conferimento, da parte di ciascun singolo socio, delle azioni nella holding riferibile al proprio ramo familiare.
Il socio ha presentato l’istanza per sapere se i conferimenti effettuati dai soci della società X nelle holding possano beneficiare del regime di conferimento a realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR, atteso che le Holding riceveranno partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale della Società X, così come richiesto dalla norma.
Il realizzo controllato – Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo è valutata, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (art.177, comma 2 TUIR).
Tale disposizione non prevede nulla in merito alla consistenza delle partecipazioni dei soci della società conferita. Questo porta a ritenere che il requisito del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile possa essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita; l’importante è che l’acquisizione avvenga attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
L’intervento del DL Crescita– Il comma 2-bis dell’articolo 177, inserito dal DL Crescita n.34/2019, estende il regime del c.d. “realizzo controllato” ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superino determinate soglie di qualificazione.
Tuttavia, l’estensione del regime è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
La ratio della norma è di consentire il criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche qualora la riallocazione delle stesse sia effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. In merito, il riferimento al “conferente” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.
Anche nel conferimento di partecipazioni detenute in una holding, la determinazione delle percentuali di partecipazioni conferite ai fini dell’ingresso nel regime ha luogo ” relativamente al conferente“, con esclusione dei conferimenti plurimi.
La duplice disciplina dell’articolo 177 – L’articolo 177 racchiude, quindi, due differenti discipline con ambiti applicativi e presupposti diversi. Infatti l’obiettivo del comma 2 è il conseguimento del controllo di diritto nella società scambiata; invece, nelle operazioni del comma 2-bis si attribuisce rilevanza all’oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.
In sostanza, quest’ultimo “trasforma” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.
L’Agenzia ritiene che nel caso in esame, nel conferimento contestuale delle partecipazioni detenute dal socio istante e dagli altri soci menzionati in una holding dagli stessi interamente partecipata, non sia applicabile il regime a realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, in quanto non risulta integrato il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis.
Per lo stesso motivo, il conferimento nelle holding da parte di una pluralità di soci è soggetto a tassazione sulla base del criterio del “valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR.