Il D.lgs. n. 142/2018, ha completamente riscritto la disciplina riguardante gli interessi passivi dei soggetti IRES. Per effetto delle nuove disposizioni, si possono riportate in avanti anche le eccedenze degli interessi attivi e, il riporto in avanti delle eccedenze, è limitato ad un periodo di cinque anni.
Si evidenzia che, il ROL a seguito delle succitate modifiche viene determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
Vengono, inoltre, previste delle regole transitorie. Sul punto, l’articolo 13, del D.lgs. n. 142/2018, stabilisce che, non si deve tener conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che nello stesso periodo non hanno ancora esaurito la rilevanza fiscale.
La determinazione del ROL – L’articolo 96, comma 4, del TUIR stabilisce che, le voci facenti parte del ROL, devono essere quantificate secondo le regole fiscali. Pertanto, ricavi e costi classificati in una delle voci di conto economico civilistico rilevanti ai fini del calcolo del ROL, dovranno essere assunti per l’importo fiscale, ovvero tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione operate ai fini della determinazione del reddito di impresa e riconducibili ai costi e ricavi classificati nelle voci di conto economico.
Occorre sottolineare che, applicando il regime dal 2019, non è più prevista l’esclusione del ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Inoltre, il riporto dell’eccedenza del ROL fiscale viene limitato a cinque periodi di imposta.
La riportabilità è consentita se gli interessi passivi in un determinato periodo di imposta eccedono la somma tra:
- gli interessi attivi di competenza del periodo;
- gli interessi attivi riportati da precedenti periodi di imposta;
- il 30 per cento del ROL del periodo;
- il 30 per cento del ROL riportato dai periodi di imposta precedenti.
Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi di imposta, senza limiti temporali, se la somma degli interessi attivi e de ROL di tali periodi è superiore all’ammontare degli interessi passivi di competenza dei medesimi periodi.
Nella sostanza, se in un periodo di imposta il 30 per cento del ROL della gestione caratteristica è superiore alla somma tra l’eccedenza e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi di imposta precedenti, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi di imposta.