La sospensione degli obblighi di riduzione del capitale si applica anche alle perdite relative al bilancio 2019

Pubblicato il: 07/08/2020 – 10:36

Con la circolare 16/2020 Assonime è intervenuta facendo chiarezza su alcuni punti ancora incerti con riferimento alle discipline derogatorie introdotte dal Decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e dal Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per fronteggiare l’impatto della pandemia da Covid-19 sulla continuità operativa delle imprese ed evitare disgregazioni e liquidazioni di attività ancora produttive.

In particolare gli articoli 6, 7 e 8 del decreto Liquidità hanno previsto, rispettivamente:

a) una temporanea sospensione, dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020, degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento della società per perdite significative;
b) una forma di presunzione della sussistenza della continuità aziendale nella valutazione delle voci del bilancio, relativa ai bilanci relativi ad esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e a quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati;
c) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della regola di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di società a responsabilità limitata oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento o dalle società a essa sottoposte, in presenza di una situazione di sottocapitalizzazione.
Il decreto Rilancio, in sede di conversione, ha poi ripreso con l’articolo 38-quater una nuova disciplina sulla valutazione nella prospettiva della continuità aziendale, in sostituzione della precedente previsione dell’articolo 7, la quale ne conferma gli effetti sostanziali pur recando alcuni chiarimenti alla norma.

Per quanto concerne il contenuto dell’articolo 38-quater, Assonime, oltre a ribadire gli obblighi informativi da riportare in Nota Integrativa e nella relazione sulla gestione, fornisce alcuni chiarimenti importanti in merito all’ambito di applicazione.

In particolare, secondo Assonime il principio sarebbe applicabile anche alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, nonostante parte della dottrina non ritenga possibile che il legislatore nazionale possa incidere sull’applicazione degli IAS/IFRS che sono adottati con regolamento europeo. Assonime, tuttavia, ritiene che negare l’applicazione di tale deroga alle società IAS comporterebbe dei problemi di comparabilità dei bilanci tra imprese, introducendo una disparità di trattamento non giustificabile e potenzialmente decettiva per i terzi.

In virtù di questo si ritiene applicabile l’art. 5 del d.lgs. n. 38/2005 secondo cui, qualora in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata e gli eventuali utili, derivanti dalla deroga, sono iscritti in una riserva non distribuibile.

Seguendo questa via, si potrebbe sostenere che l’art. 38-quater costituisca una forma di tipizzazione normativa di un caso eccezionale, che giustifica la disapplicazione delle regole ordinarie per la valutazione della prospettiva della continuità aziendale, la quale non è legata necessariamente ad un quadro contabile nazionale ma può essere utilizzata anche dalle imprese IAS adopter.

Un secondo chiarimento riguarda invece la possibilità di applicare la deroga non solo ai bilanci d’esercizio ma anche a quelli consolidati. Secondo Assonime la precisa identificazione del bilancio d’esercizio contenuta nella norma è effettuata unicamente in virtù del rilievo che ai fini della continuità operativa esso assume. Sarebbe quindi un richiamo generico, estensibile anche al bilancio consolidato, ancor più in considerazione del fatto che la valutazione del bilancio consolidato debba avvenire secondo i principi di valutazione utilizzati dalla consolidante nel suo bilancio d’esercizio, e qualora si negasse che il bilancio consolidato possa godere della deroga si arriverebbe al paradosso di avere, qualora la consolidante si serva della deroga, un bilancio della consolidante difforme dal consolidato.

Ancora, viene ulteriormente chiarito che, nonostante la norma faccia riferimento a due sole classi di bilancio, ossia bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati e bilanci in corso al 31 dicembre 2020, il suo obiettivo, come chiarito anche dal documento interpretativo 6, OIC, 6 giugno 2020, sarebbe quello di creare un campo di applicazione della norma senza soluzione di continuità che parte dai bilanci chiusi prima del 23 febbraio 2020 e va fino a quelli in corso al 31 dicembre 2020, pertanto essa sarebbe applicabile anche ai bilanci chiusi dopo il 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne invece la sospensione introdotta dall’articolo 6 del decreto Liquidità, in merito agli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione per s.p.a. e s.r.l. e in merito all’inoperatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale previsto per tali società (art. 2484, n. 4, c.c.) e per la perdita integrale del capitale nelle cooperative (art. 2545-duodecies c.c.) il punto più dolente riguarda proprio l’ambito di applicazione. La norma specifica che essa si applichi alle sole “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”.

Tale formulazione ha generato parecchia confusione, in quanto non si comprende esattamente cosa debba intendersi per “fattispecie verificatesi”. Secondo Assonime il riferimento potrebbe avere tre interpretazioni:

  • la prima secondo cui la fattispecie si verifica alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale sottoposta all’assemblea dagli amministratori tanto se si identifichi nel bilancio d’esercizio quanto in un bilancio infra-annuale;
  • la seconda secondo cui la fattispecie si verifica alla data in cui l’assemblea è chiamata ad adottare le misure di reazione alla perdita che possono essere la riduzione nominale (ex 2446 c.c.) o la ricapitalizzazione (ex 2447 c.c.);
  • la terza secondo cui si attribuisce alla nozione di fattispecie verificatesi un senso più ampio che comprende entrambi i momenti.

Con la prima interpretazione sarebbero escluse le perdite relative all’esercizio 2019, con la seconda sarebbero escluse le perdite relative all’esercizio 2020 mentre con la terza verrebbero tutte incluse.

Secondo Assonime la terza tesi sarebbe quella più coerente con la ratio legis, in quanto il fine della norma sarebbe tanto quello di sterilizzare gli effetti in termini giuridici delle perdite accertate nel periodo in cui si sono manifestati gli effetti economici della pandemia quanto, per altro verso, quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero i soci nel reperire i mezzi di finanziamento (in tal senso è molto chiara la relazione illustrativa).

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