Se le società o gli enti a capo del gruppo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato
L’istanza di interpello n.233/2020 dell’Agenzia delle Entrate è stata presentata dalla società Alfa, partecipata al 50% rispettivamente dalle società Beta e Gamma, che fa capo alla compagnia Delta. Alfa è soggetta a consolidamento integralmente da parte di Delta e Gamma è esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, poiché il bilancio viene predisposto e depositato da Delta presso il Registro delle Imprese, e in esso sono rinvenibili anche i dati di bilancio di Alfa, che non ha optato per il consolidato, cui partecipa Gamma in qualità di consolidante.
Alfa chiede se sia possibile cedere alla controllante italiana Gamma l’eccedenza a credito IRES prodottasi per effetto delle ritenute d’acconto applicate sui proventi corrisposti da OICR e SICAV.
La cessione delle eccedenza d’imposta– In base a quanto disposto dall’articolo 43-ter del DPR n.602/1973 le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923.
Tale disposizione si applica al gruppo, l’ente o società controllante e le società da questo controllate, e alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
La cessione dei crediti è, dunque, consentita sia nell’ambito del c.d. “gruppo fiscale”, laddove vi sia una partecipazione di maggioranza, sia nell’ambito del c.d. ” gruppo civile”, nel caso in cui le società o gli enti a capo del gruppo siano “tenuti alla redazione del bilancio consolidato”.
La Risoluzione n.488/1996 ha chiarito che la norma in esame consente la cessione delle eccedenze tra i soggetti che hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato. Inoltre, la cessione delle eccedenze è consentita anche nel caso in cui l’obbligo di redazione del bilancio consolidato non venga adempiuto in quanto vi abbia già provveduto un altro soggetto, a sua volta obbligato, come nel caso di una controllante estera.
Bilancio consolidato: imprese obbligate– In base all’articolo 95 del D.Lgs. n.209/1995, “le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 142/2005.”
Condizioni di esonero– L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle predette imprese, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato o da un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro. Ai fini dell’esonero:
- l’impresa controllata non deve aver emesso titoli quotati in mercati regolamentati,
- la controllante deve essere titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata,
- la controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento devono essere incluse nel bilancio consolidato della controllante,
- l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, deve redigere e sottoporre a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
L’Agenzia ritiene che qualora vengano rispettati i predetti requisiti la società Alfa possa cedere le eccedenze IRES emergenti dalla propria dichiarazione annuale alla società controllante Gamma.