Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in sede di conversione in legge del DL 34/2020, stabilisce che l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata (e nelle cooperative), sulla base dei nuovi parametri indicati dall’art. 2477 co. 2 lett. c) c.c., sarà operativo solo con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022).
Secondo il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, con un comunicato stampa del 2 luglio 2020, ci si troverebbe di fronte ad un intervento non solo sbagliato, ma anche dannoso, in quanto:
Se non si farà un passo indietro, prorogare (rimandare) al 2022, in questo contesto, significherà “perdere” la grande occasione, perché domani ci ritroveremo nello stesso mondo di oggi, un mondo che “non premia” le aziende virtuose, penalizzandole da dietrofront repentini.
Agli inizi del lockdown in Italia, sia nelle dirette del nostro Premier Giuseppe Conte, sia nei principali notiziari quotidiani, il messaggio condiviso era:
Il mondo è cambiato molte volte, e sta cambiando di nuovo. Tutti noi dovremo adattarci a un nuovo modo di vivere, di lavorare e di creare relazioni.
Bene, mi domando e vi invito a farlo anche voi: VOGLIAMO DAVVERO PERDERE IL TRENO DEL CAMBIAMENTO EPOCALE NEL MODO DI VIVERE, CONSUMARE E PRODURRE? QUESTA EMERGENZA SANITARIA DAVVERO NON HA INSEGNATO NULLA?
La crisi innescata dal COVID-19 ha portato alla luce una serie di problemi endemici del nostro sistema economico, ancorato a valori e modelli sorpassati da tempo. In particolare, le microimprese stanno affrontando quotidianamente la difficoltà di continuare la produzione o addirittura di sopravvivere a un periodo di immobilità. Questo trauma è solo l’ultimo di una lunga serie. Però, se lo si guarda sotto un’altra prospettiva, piuttosto che una terribile malattia, può rappresentare un sintomo, utile a rivelare e sconfiggere la malattia stessa.
Questa analisi di Sigmund Freud spiega molto bene la situazione di incertezza in cui ci troviamo, risultando ancora attuale:
Se non vi domanderete cosa “non capiamo” vi invito ad interrompere questa lettura, perché come anche un “Signore” ci insegna:
“Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi”.
E’ tempo di uscire dal finto buonismo new age per entrare nella nuova era!
La professione della revisione contabile viene avviata in Italia negli anni ‘50, su spinta delle Società estere che richiedevano un controllo adeguato dei bilanci delle loro controllate nel territorio italiano, migliorando la credibilità dell’informazione finanziaria, nonché rafforzando la protezione contro gli scandali finanziari.
Ma cos’è la revisione?
Una revisione legale dei conti è un riesame della contabilità finanziaria richiesto dalla legge. Il ruolo della revisione legale è quello di certificare il bilancio di società o enti pubblici. Una revisione fornisce alle parti interessate, come investitori e azionisti, un parere in merito all’esattezza dei conti delle società. Di conseguenza, le revisioni legali contribuiscono al regolare funzionamento dei mercati, migliorando la fiducia nella correttezza dei bilanci[1].
Scopo della revisione è dunque quello di acquisire ogni elemento necessario per consentire di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, nel suo complesso, in conformità al quadro normativo di riferimento, al fine di accrescere la fiducia degli utilizzatori del bilancio mediante l’espressione di un giudizio.
Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del professionista sono i seguenti (ISA Italia 200):
A livello nazionale[2], per anticipare e contrastare tempestivamente l’emersione di eventuali stati di crisi delle aziende, nonché agevolare i nuovi strumenti pre-early warning, è stata ampliata la platea di aziende in cui risulta obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore. In particolare, secondo l’art. 2477 c.c., la nomina dell’organo di controllo o del revisore è (sarà nel 2022) obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
Il Codice della crisi assegna al bilancio di esercizio una centralità assoluta, conferendole, tramite l’utilizzo della revisione legale, una funzione nuova, prospettiva e predittiva.
In questo contesto, il postulato del bilancio della continuità aziendale assume un ruolo centrale, poiché il Codice della crisi, ed in particolare il sistema degli indici di allerta, hanno come finalità proprio quello di accertare, in chiave prospettica, la continuità aziendale.
La revisione rappresenta pertanto una chiave strategia per la crescita razionale dell’impresa.
Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti, recentemente, hanno
pubblicato un documento di ricerca intitolato “Le procedure di revisione ai
tempi del Covid-19 “la resilienza del sindaco-revisore” con l’intento di fornire
un’analisi degli impatti sui bilanci delle imprese e sull’attività del
sindaco/revisore connessi all’attuale situazione d’emergenza Covid-19. Il testo deve essere considerato come un’integrazione dei documenti precedenti emanati dal Cndcec:
1) “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” (2018); e
2) “La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessi e strumenti operativi” (2020).
Una particolare attenzione è stata dedicata alla verifica del presupposto della continuità aziendale e all’applicazione dell’ISA Italia 570. In particolare, si sottolinea che sebbene il “Decreto Liquidità” abbia, di fatto, sterilizzato gli effetti della crisi pandemica sui valori di bilancio, sospendendo la verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale, nessuna esenzione è stata, invece, prevista in termini di informativa di bilancio. Al riguardo l’OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo 6, intitolato “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” in cui viene precisato come le società che nella fase di preparazione del bilancio (ad esempio, quello chiuso al 31.12.2019), ricorrendone le condizioni, decidano di esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale debbano fornire adeguata informativa in Nota integrativa anche nei casi in cui, nell’arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di bilancio, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. Di conseguenza, appare necessario considerare tutte le circostanze che possono determinare la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell’esercizio.
Il reale ruolo del revisore e dei relativi benefici che può apportare all’impresa, è stato sottovalutato nel tempo per via di una visione limitata ad un semplice organo esterno per la revisione legale dei conti fine a sé stessa.
Ma se c’è una cosa che l’esperienza insegna è quella che le opportunità e le possibilità di sviluppo, per qualsiasi impresa, nascono dalla capacità di percepire in anticipo i cambiamenti, e l’approccio di revisione, soprattutto in aziende non dotate di controllo di gestione, pone le basi per un’introduzione graduale di questo importante presidio di controllo interno, per il suo compito di stimolare l’imprenditore verso forme di:
per meglio definire le eventuali azioni necessarie a “correggere la rotta” dell’attività di impresa.
Il fatto è che siamo sempre pronti a disprezzare quello che non capiamo; è un modo comodo per semplificare i problemi.
[1] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/auditing-companies-financial-statements_it
[2] L’ultima disciplina comunitaria in tema di revisione è stata adottata nell’aprile 2014 con lo scopo è migliorare la revisione nell’UE rafforzando l’indipendenza dei revisori e il loro senso critico (scetticismo professionale) nei confronti della direzione della società sottoposta a revisione.