Abbiamo già avuto modo di trattare come il Dl Semplificazioni avesse introdotto delle modifiche, talune provvisorie e altre a regime, alla disciplina civilistica riguardante gli aumenti di capitale nelle società quotate e non.
La versione definitiva inviata alla bollinatura è intervenuta proprio su quelle provvisorie, originariamente previste fino al 31 dicembre 2020, da ultimo estese fino al 30 Aprile 2020.
Le deroghe alla disciplina civilistica, in particolare, prevedevano la possibilità, qualora sia presente in assemblea almeno la metà del capitale sociale, di non applicare la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall’articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
- a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
- b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;
- c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.
Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.
Oltre a questo, è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 2441 quarto comma sempre fino al 30 aprile 2020. In particolare, il comma 4 prevede la possibilità, per società con azioni quotate in mercati regolamentati, di escludere, attraverso una previsione statutaria, il diritto d’opzione limitatamente al 10% del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
Il comma 3 dell’art 44 del Dl Semplificazioni ha esteso tale possibilità alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione solo fino al 30 aprile 2020, prevedendo la possibilità di escludere fino al 20% del capitale sociale preesistente, anche in assenza di previsione statutaria, anche in caso di mancata indicazione del valore nominale (in questo caso si farà riferimento al venti per cento del numero delle azioni preesistenti), dimezzando inoltre i termini di convocazione.
Restano invece immutate le modifiche “a regime” introdotte per l’art. 2441, in particolare:
- viene ridotto di un giorno il termine minimo per l’esercizio del diritto d’opzione, che passa a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società o in mancanza dall’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato viene eliminato l’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. oversubscription); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l’esecuzione di un’operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;
- viene estesa l’ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall’ultima frase dell’articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, rendendo peraltro necessario anche per le stesse l’obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell’informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del comma quarto offre l’opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.