Srl: revisori e sindaci obbligatori dal 2022

Pubblicato il: 22/07/2020 – 7:31

A sperare che l’emendamento apportato al DL 34/2020, c.d. decreto “Rilancio”, concernente l’ulteriore proroga riguardante la nomina di sindaci e revisori per le S.r.l., approvato dalla Commissione Bilancio della Camera in sede di conversione, potesse, nella conversione definitiva in legge, subire una modifica, erano in tanti, ma così non è stato e ormai l’emendamento è legge (n. 77/2020).

In particolare, giovedì scorso è stato confermato che per le S.r.l. il termine ultimo per la nomina dell’organo di controllo, nella forma o del collegio sindacale o del revisore, è stato posticipato all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, ossia nel 2022. Tale slittamento ha ovviamente avuto delle conseguenze anche sui bilanci da prendere a riferimento per vagliare il superamento dei parametri che impongono la nomina. Ricordiamo infatti che la nomina dell’organo di controllo risulta obbligatoria per le S.r.l. che redigano il bilancio consolidato, che controllino una società obbligata alla revisione legale dei conti o che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno tra i seguenti parametri (rivisti in seguito alla riforma del codice della crisi d’impresa):

  • 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale,
  • 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Originariamente, infatti, l’obbligo di nomina era previsto entro il 16 dicembre 2019, e gli esercizi da assumere come riferimento erano il 2017 e il 2018, poi il decreto Milleproroghe ha spostato l’obbligo all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019; in tale contesto anche gli esercizi di riferimento sono cambiati, diventando il 2018 e il 2019, ossia i due precedenti al momento della nomina. Con questo ulteriore slittamento l’obbligo scatta, qualora i parametri summenzionati vengano superati, negli esercizi 2020 e 2021.

Molte società avevano diligentemente ottemperato alla nomina dell’organo entro il termine del 29 giugno, considerando che l’ulteriore proroga prevista dall’emendamento è arrivata ben oltre tale data, e molte, per le quali il sostenimento del costo della revisione è comunque un costo abbastanza impattante, si chiedono se sia possibile tornare indietro.

Per quanto concerne il collegio sindacale, in realtà, non esistono molte possibilità: la legge infatti prevede che la revoca del collegio sindacale possa avvenire solo ai sensi dell’art. 2409 del codice civile, ossia solo in caso di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Per i revisori la questione è differente, in quanto sussisterebbero le condizioni per applicare la revoca per giusta causa del revisore legale, ossia la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo per intervenuta carenza dei requisiti di legge (art. 4, lett. f), DM 261/2012).

Una parte della dottrina, tuttavia, sostiene che la revoca non sarebbe applicabile neanche al caso dei revisori, in quanto la proroga del termine per dotarsi dell’organo di controllo non consisterebbe nella pratica ad un’insussistenza dell’obbligo, ma ad una semplice riapertura dei termini, che nella pratica ha generato delle discriminazioni evidenti tra diligenti e meno diligenti, ma che permetterebbe agli amministratori inadempienti di non incorrere nella sanzione di cui al 2630 c.c.

La strada alternativa sarebbe quella di optare per la risoluzione consensuale, prospettata da Assirevi nel documento n. 234/2020, tuttavia in questo caso sarebbe obbligatorio riprocedere alla nomina dell’organo di controllo nel giro di 6 mesi. Per cui non sembra essere una soluzione molto efficace nell’ottica del risparmio di costi.

Non si può tuttavia non sottolineare come lo slittamento in questione risulta essere totalmente incoerente rispetto al sistema di allerta introdotto dall’art. 14 del Codice della crisi d’impresa che sarà operativo a partire dal 1° settembre 2021. Il sistema degli indicatori di allerta verrebbe ad entrare in vigore molto prima rispetto agli organi di controllo stessi che dovrebbero essere i principali deputati a sovrintenderne la gestione nonché il loro funzionamento, al fine di monitorare che gli amministratori abbiano preso le adeguate precauzioni e abbiano adottato assetti organizzativi consoni.

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