Il bilancio può essere influenzato da eventi che si verificano dopo la chiusura dell’esercizio. Tali eventi hanno, in taluni casi, un impatto determinante e pertanto, benché intervenuti successivamente, devono trovare evidenza all’interno del bilancio. Una mancata rappresentazione, infatti, potrebbe inficiare la stessa veridicità dell’informativa.
Della questione si occupa il principio di revisione ISA Italia 560rubricato, appunto, “Eventi successivi”. Questa norma deve essere letta congiuntamente al principio contabile OIC 29, che disciplina, tra l’altro, il trattamento contabile e la rilevazione degli eventi successivi. Più in particolare, l’OIC 29 fornisce una tassonomia dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, suddivisi in 3 categorie:
1) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
2) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
3) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Nel primo gruppo rientrano, ex OIC 29, quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che, pertanto, richiedono una modifica dei valori in ossequio al principio della competenza economica.Al contrario, della seconda categoria fanno parte eventi di competenza degli esercizi successivi. L’OIC 29 impone la rettifica dei valori in presenza degli eventi di tipo 1) e 3). Se il principio contabile, dal suo canto, fornisce una classificazione degli eventi al fine di stabilire la necessità o meno di rettifica dei valori da parte del redattore del bilancio, allo stesso modo, il principio di revisione 560 suddivide gli eventi successivi in 3 categorie, con l’obiettivo di evidenziare gli effetti sulla relazione di revisione a fronte della loro verifica. Gli eventi successivi sono suddivisi, pertanto, in:
1) eventi che sono intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;
2) eventi di cui il revisore viene a conoscenza dopo l’emissione del giudizio ma prima dell’approvazione del bilancio;
3) eventi di cui il revisore viene a conoscenza dopo l’approvazione del bilancio.
Nell’ipotesi 1), il revisore deve raccogliere elementi probativi appropriati e sufficienti per verificare che siano state identificate tutte le circostanze che possono determinare modifiche al reddito e al capitale, nonché svolgere indagini presso la direzione aziendale e leggere eventuali verbali dell’assemblea dei soci o degli organi sociali tenute successivamente alla data di riferimento del bilancio. Per i fatti che rientrano nella seconda categoria, il revisore non è obbligato a svolgere procedure, tuttavia, nel caso in cui venga a conoscenza di circostanze che possano indurlo a modificare la relazione, deve discutere della fattispecie con la direzione aziendale e stabilire se il bilancio necessiti o meno di modifiche. Nel caso sia necessario e la direzione non modifichi il bilancio, il revisore sarà tenuto a esprimere un giudizio con modifiche se la relazione non è stata ancora consegnata alla società, oppure a modificarla se è stata già consegnata, previa intimazione notificata alla direzione e ai responsabili della governance di non sottoporre il bilancio ad approvazione prima delle modifiche. Anche nell’ipotesi 3), il principio prevede la possibilità di rettifica o predisposizione di una nuova relazione.