Nella serata di ieri l’Organismo Italiano di Contabilità ha rilasciato una comunicazione con riferimento ad una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le previsioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”.
In particolare, è stato chiesto se per effetto del lock-down, che ha limitato l’uso delle immobilizzazioni, una società possa modificare il metodo di ammortamento passando dal metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto.
Al riguardo l’OIC riconosce che effettivamente la pandemia da Covid-19 potrebbe aver provocato un utilizzo delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento del tutto diverso rispetto al passato, incidendo in maniere rilevante sull’uso del bene e sulla vita utile.
Per tale ragione gli effetti della pandemia sull’operatività delle imprese possono rappresentare secondo l’OIC un valido motivo per ripensare all’adeguatezza del metodo contabile di ammortamento in precedenza adottato.
Sia l’OIC 16 che l’OIC 24 prevedono infatti che i metodi di ammortamento debbano assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dell’immobilizzazione durante la vita utile stimata.
Le metodologie che possono essere scelte sono essenzialmente tre (par. 65,66 OIC16 e paragrafo 63 OIC24):
- il metodo a quote costanti che si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità dell’immobilizzazione si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile;
- il metodo a quote decrescenti che si basa sull’ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita e si applica quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile;
- il metodo per unità di prodotto che consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione e si utilizza quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile.
Il cambiamento del metodo di ammortamento rappresenta secondo le indicazioni dell’OIC un cambiamento di stima contabile ai sensi dell’OIC 29 che dovrà essere contabilizzato nel seguente modo:
- stima della capacità produttiva residua dell’immobilizzazione alla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- determinazione delle quantità prodotte nell’esercizio dalla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- calcolo della quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra 2) ed 1) per il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento.
Tale cambiamento dovrà inoltre essere evidenziato nella Nota Integrativa, ai sensi dell’art. 2426 comma 2 c.c., e ai sensi del paragrafo 40 dell’OIC 29, il quale richiede che qualora il cambiamento non sia originato da normali aggiornamenti di stima ma da eventi inaspettati che determinino modifiche rilevanti nella stima sarà necessario illustrare:
- a) le ragioni del cambiamento;
- b) il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;
- c) l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.
Viene specificato inoltre che anche a prescindere dal cambiamento del metodo di stima, gli effetti della pandemia potrebbero aver generato sulle immobilizzazioni modificazioni importanti tanto da richiedere ad esempio una diversa stima della vita utile. Anche in questo caso, qualora si mantenga lo stesso metodo a quote costanti ad esempio ma si riveda la vita utile, si sarà in presenza di un cambiamento di stima contabile del quale sarà necessario dare adeguata informativa.