Brevi considerazioni alla luce del nuovo termine per la nomina
Tra gli argomenti maggiormente discussi negli ultimi giorni vi è certamente l’emendamento al Ddl di conversione del decreto Rilancio (art. 51-bis) che ha ricevuto la fiducia alla Camera, il quale ha differito per le Srl e le cooperative l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021.
Essendo tuttavia arrivato ampiamente dopo il termine per la nomina degli stessi (scadente il 29 giugno 2020, ossia il termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019) tale emendamento ha colto alla sprovvista molte società che avevano opportunamente proceduto alla nomina prima della scadenza. Cosa fare dunque qualora la società decidesse di revocare l’organo di controllo?
Il DM 261/2012 specifica all’art. 3 che l’incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale possa essere revocato solo per giusta causa e, successivamente all’articolo 4, che costituisce giusta causa la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
Ciò comporta che, essendo venuto meno l’obbligo legislativo, tutte le S.r.l. (o cooperative) potranno decidere di revocare il revisore legale o la società di revisione per giusta causa. In tal caso sarà necessario attendere almeno un anno prima che il revisore legale o la società di revisione legale possano assumere un nuovo incarico presso la medesima società (art. 8, DM 261/2012).
Per cui, ipotizzando che la revoca intervenga a settembre 2020, la società non potrà affidare l’incarico al medesimo revisore/società di revisione prima di settembre 2021.
Qualora poi la società volesse comunque sciogliere il rapporto con il revisore ma non restare ancorato alla impossibilità di poterlo nominare nuovamente solo un anno dopo, allora la soluzione prospettata da Assirevi nel documento di ricerca n. 234 sarebbe quella di optare per la risoluzione consensuale, che permetterebbe, anzi obbligherebbe, a procedere alla rinomina immediatamente o comunque nel termine di 6 mesi dalla risoluzione.
È ovvio, tuttavia, che qualora la scelta della revoca venga motivata da pure ragioni di risparmio economico, la risoluzione non permetterebbe di raggiungere tale obiettivo e si rivelerebbe dunque totalmente inutile.
Nel caso in cui la società abbia proceduto alla nomina del collegio sindacale in luogo del revisore (si ricorda, infatti, che per le S.r.l. sussiste piena libertà in merito alla scelta della strutturazione del proprio sistema di controllo) la questione diventa più complicata. Nel caso del collegio infatti non si potrebbe optare per la revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2400 c.c., in quanto l’unica giusta causa ammessa fa riferimento a comportamenti inadempienti da parte dei sindaci, che ovviamente nel caso in questione non sussisterebbero, né tantomeno si potrebbe utilizzare una delle cause di decadenza, ai sensi dell’art. 2399 c.c.
Per cui, qualora la società abbia provveduto alla nomina dell’organo di controllo nella forma del collegio sindacale, essa non potrà utilizzare né la revoca né tantomeno una delle cause di decadenza, rimanendo obbligata a mantenere il collegio fino alla scadenza del mandato.
In conclusione, si ricorda che accanto a tutte le ragionevoli scelte di convenienza economica che potrebbero portare le società a revocare il revisore, dovrebbe essere parimenti considerato il ruolo che svolge l’organo di controllo all’interno del contesto aziendale specie in virtù dell’entrata in vigore degli indici di allerta della crisi aziendale a partire dal 1° settembre 2021.
In un contesto aziendale particolarmente in difficoltà i revisori potrebbero essere di aiuto agli amministratori non solo nel ravvisare prontamente situazioni di pre-crisi ma soprattutto potrebbero apportare dei benefici notevoli tanto da evitare del tutto tali situazioni.
Differire l’obbligatorietà della nomina dei revisori per le S.r.l. all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, vale a dire nel 2022, e quindi in epoca posteriore all’ingresso dei nuovi indici, potrebbe determinare il palesamento di situazioni di crisi ormai irrecuperabili, situazioni invece che qualora fossero state affrontate con anticipo avrebbero potuto essere riprese.
Ancor di più ora che gli indici sono stati elaborati da parte del CNDCEC, non solo i revisori potrebbero aiutare il processo di sensibilizzazione degli amministratori alla considerazione di tali nuovi indicatori, ma in più potrebbero aiutare gli organi societari a strutturarli e a monitorarli preventivamente.