La strada maestra segnata da parte del Governo sembra essere ormai abbastanza chiara, agevolare la capitalizzazione delle imprese evitando di incentivare un eccessivo ricorso al debito che avrebbe come conseguenza ultima quella di portare a delle società ultra indebitate e con una struttura patrimoniale di supporto piuttosto esile.
Tra le ultime misure messe in campo all’interno dell’articolo 36 del decreto Semplificazioni vengono previste una serie di modifiche alla disciplina civilistica di aumento del capitale, alcune delle quali introdotte provvisoriamente, altre invece introdotte in maniera definitiva.
In particolare, all’articolo 36 viene previsto che sino alla data del 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applichi la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall’articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;
c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.
Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.
Viene altresì aumentata la soglia di cui all’art. 2441 quarto comma prevista per le società quotate con azioni quotate in mercati regolamentati fino al 31 dicembre 2020. In particolare, il comma 4 prevede la possibilità per le suddette tipologie societarie di escludere, attraverso una previsione statutaria, il diritto d’opzione limitatamente al 10% del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
Il comma 3 dell’art. 36 ha esteso l’ambito applicativo della norma, solo fino al 31 dicembre 2020, prevedendo la possibilità di escludere fino al 20% del capitale sociale preesistente, anche in caso di mancata indicazione del valore nominale (in questo caso si farà riferimento al venti per cento del numero delle azioni preesistenti), anche per società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, dimezzando inoltre i termini di convocazione.
Il quarto comma, infine, introduce delle modifiche definitive e non transitorie all’art. 2441, in particolare:
- viene ridotto di un giorno il termine minimo per l’esercizio del diritto d’opzione che passa a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società o in mancanza dall’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato viene eliminato l’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. oversubscription); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l’esecuzione di un’operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;
- viene estesa l’ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall’ultima frase dell’articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, rendendo peraltro necessario anche per le stesse l’obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell’informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del comma quarto offre l’opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.