Tra le varie agevolazioni introdotte dai vari decreti emergenziali, molte fanno riferimento, tra i requisiti iniziali di cui disporre ai fini del godimento degli incentivi, ad alcuni parametri patrimoniali nonché economici assunti a livello consolidato.
La redazione del bilancio consolidato è disciplinata dal D.lgs. 127/91, così come modificato dal D.lgs. 18.8.2015 n. 139. Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 127/91 sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato:
- le spa, sapa e srl che controllano un’altra impresa;
- gli enti pubblici esercenti – in via esclusiva o prevalente – un’attività commerciale (art. 2201 c.c.), le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una spa, sapa o srl.
In linea generale, secondo l’art. 27 co. 1 lett. a) e b) del D.lgs. 127/91 non sono soggette all’obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- 20 milioni di euro (17,5 milioni di euro nella previgente versione della norma) nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40 milioni di euro (35 milioni di euro nella previgente versione della norma) nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (come nella previgente versione della norma).
Tale esonero non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ovvero un ente sottoposto a regime intermedio (ai sensi degli artt. 16 e 19-ter del D.lgs. 39/2010).
L’esonero inoltre non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. Non sono inoltre soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
Il bilancio consolidato rappresenta inoltre uno strumento che molto spesso è richiesto da parte degli istituti finanziari al fine di valutare il merito creditizio dei gruppi, analizzare la presenza di punti di debolezza e di forza all’interno del gruppo o per valutare il livello di liquidità nell’ambito delle istruttorie di affidamento.
Tra le misure dei vari decreti che fanno riferimento a dei parametri consolidati vi sono innanzitutto il fondo di garanzia per le Pmi, il cui modulo richiede di compilare i parametri dimensionali riferiti eventualmente al gruppo considerato unitariamente, laddove si sia in presenza di Pmi tra loro associate o collegate. È ovvio quindi che laddove esista un bilancio consolidato la domanda potrà essere compilata più agevolmente, al contrario sarà necessario ricostruire i ricavi nonché i parametri patrimoniali ex novo.
Stesso discorso per l’accesso al credito d’imposta previsto per il rafforzamento delle medie-imprese introdotto dall’articolo 26 del decreto Rilancio, il quale permette sia al soggetto conferente quanto al conferitario di beneficiare di un credito d’imposta in caso di conferimento deliberato e integralmente versato entro il 31 dicembre 2020.
Tra i requisiti richiesti per poter accedere all’agevolazione è richiesto che i ricavi nel periodo d’imposta precedente siano compresi tra i 5 e i 50 milioni, considerando tuttavia i ricavi al più alto livello di consolidamento e al netto delle operazioni infragruppo. In questo caso il riferimento ai ricavi da consolidato viene fatto solo qualora la società faccia parte di un gruppo, la cui definizione dovrà essere espressa da un decreto attuativo.
È chiaro che se tale decreto, al fine di individuare cosa sia rilevante come gruppo, farà riferimento a delle soglie differenti rispetto a quanto richiesto ai fini della redazione del consolidato, molte società si troveranno nella scomoda situazione di dover considerare dei parametri consolidati di cui non dispongono e che dovranno necessariamente essere calcolati.