Per le caratteristiche oggettive e soggettive che tipicamente appartengono alla Rete di Professionisti “Revilaw-Revisione Legale”, l’etica e la deontologia professionale adottata dai Professionisti Aderenti è una consolidata e rigida modalità comportamentale: costituiscono il cuore dell’intera rete.
Come noto, quando ci riferiamo all’etica prendiamo in considerazione forme e modi comportamentali, talvolta codificati e altre volte “non scritti”.
Di fatto, l’etica regola il comportamento dell’uomo in relazione agli altri, anche sotto l’aspetto sociale e morale e, in taluni casi, sono resi obbligatori anche da norme specifiche.
Quando, invece, ci riferiamo alla deontologia dobbiamo prendere in considerazione norme codificate, pur sempre di carattere comportamentale, che sono assolutamente obbligatorie per gli appartenenti a specifiche categorie professionali.
Sotto tali aspetti, appunto, la caratteristica della Rete Revilaw rafforza i descritti concetti. Infatti, in Revilaw possono aderire solo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al proprio Ordine Professionale e Revisori Legali iscritti al Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa duplice condizione, assolutamente essenziale, comporta l’obbligatorietà che tali professionisti debbano tener conto di tre importantissimi documenti:
1. Il Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
2. Il Codice Etico dei Revisori Legali;
3. Il Codice Etico della Società di Revisione Revilaw.
In materia di Revisione Legale, un aspetto di carattere etico e deontologico che assume particolare importanza è quello derivante dal rapporto che si instaura tra professionista di fiducia della società oggetto di revisione e il Revisore Legale incaricato. Una tale situazione accentua ancor di più tali fattori comportamentali soprattutto quando le due figure professionali appartengono alla medesima categoria.
In verità, questo aspetto matura sin da prima dell’attribuzione dell’incarico, addirittura sin dalle fasi precedenti la scelta del Revisore Legale da parte della compagine sociale, non raramente assistita in forma consulenziale proprio dal professionista di fiducia.
Si tratta di un aspetto che in molti professionisti che hanno clienti soggetti a revisione legale genera un non occultato timore. Nello specifico, tali professionisti possono maturare un dubbio sulla possibile correttezza del Revisore Legale rispetto al suo “ingerirsi” nei rapporti fiduciari con la società al fine di sostituirsi (quando sarà il momento, non prima del termine dell’incarico) in tale ruolo di “professionista fiduciario”.
Tale situazione è generata anche dal fatto che il consulente di fiducia o, comunque, qualsiasi professionista che intrattenga forme che non rispettino il requisito di indipendenza del Revisore Legale, non possa assumere l’incarico di Revisore Legale e, pertanto, è come “costretto” a far entrare nel “suo” ambiente terzi estranei.
Si tratta della necessità di attuazione dell’obbligatorio requisito di indipendenza, un requisito molto “severo” che, oltre a rendere il consulente della società incompatibile con l’incarico stesso, richiede particolare attenzione anche da parte del Revisore Legale, una attenzione nel valutare proprio tutte quelle relazioni dirette e indirette che possano esistere tra lo stesso Revisore Legale (e la “rete” di rapporti a lui riferibile) e la società da assoggettare a revisione, relazioni che possono insidiare, appunto, la propria indipendenza e obiettività di giudizio.
Ovvio che quanto sopra sinteticamente descritto non può che creare un clima potenzialmente dannoso alla società. Infatti:
– in fase di scelta e attribuzione dell’incarico, la stessa società rischia di basarsi su parametri non sempre professionali e, pertanto, non rispettosi dell’etica e della deontologia nel momento in cui il professionista fiduciario si trova ad essere coinvolto nel supporto a tale scelta;
– in fase di vigenza di rapporto, invece, un tale clima può risultare nocivo per tutte le attività di revisione che, indubbiamente, necessita un clima assolutamente e reciprocamente fiduciario tra il Revisore Legale, la società e i professionisti coinvolti;
– in fase di rinnovo del rapporto, infine, un tale clima potrebbe inficiare una positiva continuità a beneficio della stessa società.
Ferme rimanendo le regole etiche e deontologiche che i Professionisti Aderenti alla Rete Revilaw-Revisione Legale devono rispettare per la loro appartenenza a Ordini ed Elenchi, nonché, per l’adesione stessa alla Rete di Professionisti, la forte professionalità di tutti gli aderenti e quella adottata dalla Revilaw srl stessa, consente di poter rendere disponibile ai professionisti fiduciari delle società soggette a revisione legale un ulteriore patto formalmente tutelante per ogni singolo professionista che lo voglia richiedere a sua garanzia.
La Revilaw srl, la Società di Revisione Legale che assume l’incarico con successiva nomina di Revisore Legale Incaricato alle operazioni, sarà assolutamente disponibile a sottoscrivere un accordo scritto garantendo la non concorrenza per ulteriori cinque anni dal termine dell’incarico di revisione legale assumendosi, così, l’obbligo di non poter svolgere per almeno tale arco di tempo alcuna attività consulenziale o di altri servizi professionali a favore della società revisionata, salvo ciò non sia una espressa e formale richiesta del professionista fiduciario stesso.
Attualmente non risultano presenti sul mercato professionale della revisione legale professionisti o società di revisione disposte ad assumere un vero, leale, trasparente, concreto e collaborativo rapporto professionale, fornendo ulteriori garanzie che tutelino il professionista interessato e i suoi clienti.
Questa è Revilaw, questa è una Rete di Professionisti, questa è una Rete Professionale.
L’Amministratore Unico
Pier Luigi Sterzi
Il Responsabile Operativo
Mirco Comparini