La rivalutazione dei beni e gli adempimenti del sindaco-revisore

Pubblicato il: 29/06/2020 – 9:10

Le immobilizzazioni materiali sono detenute da un’impresa allo scopo di produrre beni o prestare servizi. In ragione del costante impiego per il normale svolgimento dell’attività, tali beni subiscono nel tempo un deprezzamento fisiologico. Il continuo verificarsi di eventi congiunturali in tutti i settori economici e finanziari, determina una fase di ristagno nella quale la perdita di valore viene fortemente influenzata. Per mitigare gli effetti negativi di tali eventi, negli ultimi anni, il legislatore ha emanato diverse disposizioni allo scopo di consentire alle aziende interessate, di procedere ad una ricapitalizzazione. Tale obiettivo è stato perseguito mediante l’adozione di provvedimenti che hanno favorito la possibilità imprenditoriale di procedere ad una rivalutazione dei beni.

La rivalutazione dei beni – La rivalutazione consiste nell’attribuire, attraverso l’applicazione di un procedimento di calcolo fissato dalla legge stessa, ad una o più voci costituenti l’attivo di un’azienda, una valutazione superiore a quella precedente per adeguarla al valore corrente. La scelta di procedere ad una rivalutazione dei beni può trovare la sua utilità al fine di decidere se investire in un altro business oppure in previsione di una vendita o, in preparazione di potenziali trattative o per ragioni fiscali. La recente rivalutazione di cui alla legge di bilancio 2020, quale misura “anticrisi”, trova la sua giustificazione nella volontà del legislatore di migliorare, da un punto di vista contabile, la situazione dei bilanci delle imprese.

I soggetti che possono effettuare la rivalutazione– Possono accedere all’istituto della rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’ultimo provvedimento legislativo può essere applicata ai beni risultanti dal bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018. Inoltre, i beni oggetto di rivalutazione devono risultare anche dal bilancio o dal rendiconto relativo all’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade posteriormente al 1° gennaio 2020, data coincidente con quella di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio.

Effetti della rivalutazione – L’effetto innegabile della rivalutazione è quello di generare un incremento dei valori di bilancio che determina un impatto positivo in qualunque situazione. La rivalutazione dei beni comporta, inoltre, l’allineamento dei valori civili e fiscali, il cui disallineamento potrebbe essere dipeso da varie casistiche. L’incremento del patrimonio netto determinatosi successivamente all’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione, quale contropartita del maggior valore attribuito ai cespiti, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare viene evidenziato in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019. In tale circostanza, l’incremento così determinatosi, assume rilievo nel bilancio in cui la rivalutazione è stata effettuata.

Beni rivalutabili – La disciplina inerente la rivalutazione dei beni d’impresa torna applicabile ai seguenti beni:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili: rientrano in questa categoria gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti, i macchinari operatori, le attrezzature, i mezzi di trasporto interni ed altri;
  • immobilizzazioni immateriali: rientrano in questa categoria i diritti di brevetto, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessione, di licenze, di marchi, di know-how ed ogni altro bene immateriale iscritti nell’attivo del bilancio, ancora degni di tutela in applicazione delle vigenti disposizioni legislative;
  • partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie: rientrano in questa categoria le partecipazioni di cui all’articolo 2359 del codice civile.

Nella rivalutazione dei beni d’impresa, il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o fatto confluire in un’apposita riserva che, ai fini fiscali, è da considerarsi in sospensione d’imposta; inoltre, può essere affrancata mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Gli adempimenti del sindaco-revisore – Trattando di società di capitali che sono soggette a maggiori obblighi di controllo, in presenza delle operazioni sopra illustrate, il sindaco-revisore si trova a dover porre in essere diversi adempimenti. Premesso che il controllo del sindaco-revisore non dovrà eccedere le normali procedure finalizzate alla corretta contabilizzazione delle operazioni relative alla rivalutazione, appare opportuno ricordare, in linea di massima, quali sono gli adempimenti formali e sostanziali da riscontrare:

  • verificare che ai sensi della legge 342/2000, la rivalutazione sia stata correttamente annotata sul libro degli inventari;
  • verificare che dell’utilizzo delle disposizioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa sia stata data notizia nella nota integrativa e che siano state indicate le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, n°2) del c.c.;
  • verificare che, nella relazione di pertinenza dell’organo di controllo e dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 11, comma 3), della legge 342/2000, siano stati indicati i criteri seguiti nel procedimento di rivalutazione dei vari cespiti interessati, attestando, inoltre, che la rivalutazione effettuata non ecceda il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 (“I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”).

In rifermento a tale ultimo riscontro, si segnala la precisazione fornita dal CNDCEC, secondo cui “il sindaco-revisore dovrà porre in essere le normali procedure di controllo finalizzate a verificare la corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva, nonché, finalizzate a verificare che la società abbia fornito adeguata informativa (…). (…) Qualora il sindaco-revisore ritenga necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tale aspetto, che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale nella relazione ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità ai principi di revisione (…)”.

Tag correlati

logo_footer_revilaw
La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende, hanno l'obiettivo di dare comfort alle informazioni di natura sia finanziaria sia non finanziaria e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. Una leva per conseguire un importante vantaggio competitivo nel mercato dei capitali, nell'ambito di intese commerciali e nel percorso di crescita delle aziende. Revilaw srl - Revisione Legale offre molteplici servizi, altamente qualificati, alle aziende del tessuto economico italiano che vedono nella revisione del bilancio un'occasione per la crescita manageriale, la trasparenza e la competitività.


Privacy policy - Cookie policy
Copyright © 2020-2025, Revilaw SRL. Tutti i diritti riservati.
P.I. 04641610235 Sede Legale: Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Tel (+39) 045 8010734
Design: cfweb