Studio associato e concetto di rete: indipendenza del sindaco/revisore compromessa

Pubblicato il: 25/06/2020 – 6:38

Materia quanto mai insidiosa quella dell’indipendenza: prova ne è che ancora una volta ci troviamo a commentare una qualche “disavventura” occorsa ad un Collega.

Lo scorso 9 dicembre 2019 il Tribunale di Torino si è occupato di una vicenda societaria, come spesso accade, innescata da un “conflitto insanabile” fra soci (specie se parenti) che, quasi in un contesto di rivalse incrociate, si è incentrata sulla richiesta di accertamento dell’intervenuta decadenza dalla carica di sindaco unico ai danni in un Collega.

Come sempre, ci asterremo dall’entrare nel merito della vicenda specifica, cercando di mutuare invece validi principi di comportamento generale dal contenuto delle sentenze che, di volta in volta, ci troviamo a leggere insieme.

La fattispecie – Una Srl, con limiti dimensionali eccedenti rispetto alle soglie di cui all’art. 2477 C.C. (già nella versione ante CCII), ebbe a nominare quale sindaco unico un professionista appartenente ad uno Studio Associato (per la verità sembrerebbe essere uno dei soci di riferimento dello stesso, dato che l’associazione professionale ha mutuato la propria denominazione dal cognome del Collega). Al medesimo studio associato la Srl ha affidato anche l’incarico relativo alla tenuta contabile e all’espletamento di tutti gli adempimenti civili e fiscali conseguenti.

In seno alla lite fra i due soci della Srl, fratelli detentori ciascuno del 50% del capitale sociale, la parte ricorrente ha richiesto, tra le altre questioni, che il Tribunale di Torino si pronunciasse sull’assenza di indipendenza del sindaco unico, proprio perché socio dello studio associato “commercialista” della Srl medesima.

Assenza di indipendenza – sussiste – Il Tribunale di Torino, esaminati gli atti e le memorie prodotte dalle parti coinvolte, ha ritenuto sussistere l’assenza di indipendenza in capo al Collega, con la conseguenza che egli non possa che considerarsi automaticamente decaduto (Cass. 8 maggio 2015 n. 9392, Cass. 23 ottobre 2014 n. 22575).

I Giudici hanno assunto una posizione molto netta sulla questione loro sottoposta. Le linee guida rinvenibili possono essere così riassunte:

  1. l’indipendenza è pregiudicata dal contestuale esercizio dell’attività professionale, ancorché da parte dello studio associato, a favore del soggetto revisionato;
  2. l’aver compromesso l’indipendenza si sostanzia in una causa di decadenza dalla carica di sindaco;
  3. la causa di decadenza ex art. 2399 C.C. opera di diritto senza che sia necessaria una presa d’atto da parte dell’organo assembleare o da parte dell’organo amministrativo;
  4. la mancanza di una presa d’atto da parte dell’assemblea circa la causa di decadenza non impedisce di considerare vacante la carica di sindaco;
  5. alla luce dei quattro punti che precedono sussistono tutte le condizioni affinché il Tribunale provveda alla nomina del sindaco ex art. 2477 c. 6 C.C. .

La sentenza è molto articolata nelle proprie analisi e motivazioni: importanti sono i richiami che i Giudici effettuano nei confronti delle Norme di comportamento del sindaco di società non quotata, documento che ben sappiamo è stato redatto dal CNDCEC (ultima edizione 2015). Con riferimento al richiamo suddetto, per tutti vale l’invito ad una rilettura della norma di comportamento 1.4, con particolare attenzione al concetto di percezione del terzo informato riguardo all’indipendenza del sindaco.

Non meno importante, non solo nel contesto della vicenda in commento ma, ancor di più, nelle realtà quotidiane dei nostri Studi Professionali, è il richiamo al concetto di rete ben esplicitato in seno alla norma di comportamento citata.

La simultaneità delle prestazioni erogate dalla “rete professionale” (studio associato) e della funzione di sindaco ricoperta da uno dei componenti dello stesso, induce i Giudici a sostenere come “evidentemente, in questa confusione di ruoli esce pregiudicata l’indipendenza di giudizio del sindaco nel duplice aspetto considerato dalle linee guida: c’è interferenza di un fattore estraneo, consistente nell’imbarazzo di esercitare il controllo nei confronti dei propri collaboratori; c’è aperta compromissione dell’indipendenza, poiché tale interferenza è riconoscibile anche agli occhi di «un terzo informato, obiettivo e ragionevole». Contribuisce al giudizio di perdita d’indipendenza la circostanza — sopra evidenziata — che il contratto di assistenza e le regole di organizzazione interna non assicurino al sindaco adeguata terzietà e che anzi il contratto preveda che l’attività libero-professionale sia fatta sotto la direzione e responsabilità dello studio, id est del suo legale rappresentante …”.

Conseguenze – A parere del Tribunale di Torino, al verificarsi della decadenza del Sindaco non può che operare il comma 6 dell’art. 2477, ovvero se l’assemblea non provvedesse alla nomina del Sindaco non potrebbe che provvedervi il Tribunale, dato che lo spirito della norma è “cristallino”: nessun soggetto obbligato ad avere l’organo di controllo può restarne privo!

In un precedente contributo ci siamo interrogati, a fronte di una analoga situazione di “assenza di indipendenza”, circa le conseguenze che ne sarebbero derivate con riferimento alle attività svolte dal sindaco decaduto ed ai documenti dallo stesso redatti.

Commentando la sentenza 14192/2019 della Suprema Corte di Cassazione avevamo messo in evidenza come la posizione espressa fosse tranchant: nullità della nomina.

La giurisprudenza con riguardo alle situazioni di assenza dell’organo di controllo (quindi, per analogia, a nullità della sua nomina), si è divisa ammettendo tanto la nullità della delibera di approvazione del bilancio quanto l’annullabilità della stessa: benché si registri una leggera prevalenza della tesi più morbida dell’annullabilità, la massima prudenza è d’obbligo.

Il Comitato del Triveneto dei Notai con la propria massima I.D.10 dell’anno 2011 (facente parte della sezione SRL – controlli – collegio sindacale revisore) ha così argomentato: Nell’ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi).

Per concludere, massima prudenza nel trattare situazioni caratterizzate da profili di “opacità” e soprattutto, visto che siamo agli “sgoccioli” della campagna bilanci 2020, un check di studio può essere quanto mai opportuno.

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