Srl e nomina del revisore: possibile un passo indietro?

Pubblicato il: 24/06/2020 – 7:50

La tortuosa strada che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 2477 del codice civile è passata attraverso una serie di decreti e proroghe che hanno comportato, per molte Srl che avessero adottato l’organo di controllo tempestivamente, la scomoda situazione del trovarsi oberati di un organo e conseguentemente di un costo non più obbligatorio.

Cerchiamo di ricostruire l’iter che è partito dal D.lgs. 14/2019, articolo 379, co.3, il quale aveva introdotto l’obbligo di adozione dell’organo di controllo o del revisore per tutte quelle Srl che avessero superato nei due esercizi precedenti il 16 Dicembre 2019, data di adozione obbligatoria dell’organo, e quindi nel 2017 e nel 2018, almeno uno dei “nuovi” parametri, ossia:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Tuttavia, in sede di conversione in Legge, il Decreto ha subìto varie modifiche, sia con riguardo ai parametri sia con riguardo alla data di adozione obbligatoria. L’articolo 8, comma sexies, del Dl 162/2019, c.d. “Milleproroghe”, ha previsto che la nomina avrebbe dovuto essere adottata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, variando di conseguenza anche gli esercizi da assumere a riferimento per verificare il superamento dei parametri. Se infatti prima i limiti quantitativi summenzionati dovevano essere verificati negli esercizi 2017 e 2018, con la nuova modifica i due esercizi di osservazione sono diventati il 2018 e il 2019.

Tali modifiche possono aver comportato alcune conseguenze rilevanti per tutte quelle Srl che avevano nominato il revisore legale poiché nell’esercizio 2017 e nel 2018 superavano almeno uno dei parametri ma che, in virtù di quanto modificato in sede di conversione, non rientrino più nell’obbligo, essendo variati gli esercizi di riferimento. Come comportarsi in tali casi?

In tale ipotesi sussisterebbero dunque le condizioni per applicare la revoca per giusta causa del revisore legale, ossia la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo per intervenuta carenza dei requisiti di legge (art. 4, lett. f), DM 261/2012), ma non per applicare la revoca dell’eventuale sindaco il cui incarico rimane revocabile solo ai sensi dell’art. 2409 del codice civile, ossia solo in caso di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Tuttavia, in caso di revoca del revisore, verrebbe ad applicarsi l’art. 8 del medesimo DM, il quale prevede un periodo di cooling-off di un anno qualora la cessazione anticipata dell’incarico sia conseguenza di revoca o di dimissioni del revisore.

La soluzione prospettata da Assirevi nel documento n. 234/2020 sarebbe quella di optare per la risoluzione consensuale, in luogo della revoca o delle dimissioni, poiché in questo caso non sarebbe necessario aspettare un anno per la nomina del medesimo revisore ma si potrebbe optare immediatamente per l’assegnazione dell’incarico.

Di conseguenza, gli incarichi conferiti entro il 16 dicembre 2019 per il triennio 2019, 2020 e 2021 potranno essere oggetto di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7 del DM 261/2012, che dovrà essere deliberata dall’assemblea dopo aver raccolto eventuali osservazioni del revisore o della società e dell’organo di controllo. Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto dell’assenza dei presupposti normativi e a deliberare la risoluzione dell’incarico almeno 15 giorni prima dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.

Si ricorda, inoltre, che la modifica dell’art. 2447 non ha modificato la flessibilità che viene lasciata alle Srl in merito alla strutturazione dell’organo di controllo, che potrà essere solo interno (organo di controllo, collegiale o unipersonale, che svolga la funzione di controllo interno e di revisione legale), solo esterno (società di revisione legale o revisore legale che svolga la sola revisione), sia interno che esterno (organo di controllo e revisore legale).

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