La rilevazione nella Nota integrativa delle perdite fiscali e delle imposte anticipate

Pubblicato il: 24/06/2020 – 7:49

Il Principio Contabile OIC 25 “Imposte sul Reddito”, chiarisce che il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l’Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili.

Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce 5II4-ter “imposte anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, ossia quando:

  • esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o
  • vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

Come è noto, per i soggetti IRES, ovvero società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti, il riporto delle perdite fiscali è disciplinato dall’articolo 84 del TUIR.

Il citato articolo prevede che la perdita sia riportabile illimitatamente nel tempo se generata da una nuova attività produttiva nei primi tre esercizi. Tali perdite possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Di contro, le perdite fiscali maturate successivamente al summenzionato termine, possono essere riportabili nel limite dell’ottanta per cento del loro ammontare.

In merito a quanto esposto, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25/E del 12 giugno 2012, ha chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 84 del TUIR, non stabiliscono alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite, qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta e in parte ai successivi.

Pertanto, a parere dell’Agenzia, in assenza di regole, il contribuente ha la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.

La possibilità di riportare le perdite in esercizi futuri genera una differenza temporanea di imposta deducibile. Tale differenza potrà essere utilizzata per ridurre il carico fiscale degli esercizi futuri secondo il principio di competenza economica.

Perdite fiscali in Nota integrativa – In sede di redazione del bilancio d’esercizio, in merito alla fiscalità differita, l’articolo 2427, comma 1, n 14) del codice civile, prevede di evidenziare in nota integrativa un apposito prospetto, contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate. Tale rilevazione comporta anche l’indicazione nella Nota Integrativa:

  • dell’aliquota applicata;
  • delle variazioni rispetto all’esercizio precedente;
  • degli importi o degli addebiti a conto economico o patrimonio netto;
  • delle voci escluse dal computo e delle relative motivazioni.

Con riferimento alle perdite fiscali, si richiede, nello specifico:

  • l’indicazione dell’ammontare delle imposte anticipate relative a perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti;
  • le motivazioni dell’iscrizione;
  • l’ammontare non ancora contabilizzato e dei relativi motivi.
Tag correlati

logo_footer_revilaw
La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende, hanno l'obiettivo di dare comfort alle informazioni di natura sia finanziaria sia non finanziaria e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. Una leva per conseguire un importante vantaggio competitivo nel mercato dei capitali, nell'ambito di intese commerciali e nel percorso di crescita delle aziende. Revilaw srl - Revisione Legale offre molteplici servizi, altamente qualificati, alle aziende del tessuto economico italiano che vedono nella revisione del bilancio un'occasione per la crescita manageriale, la trasparenza e la competitività.


Privacy policy - Cookie policy
Copyright © 2020, Revilaw SRL. Tutti i diritti riservati.
P.I. 04641610235 Sede Legale: Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Tel (+39) 045 8010734
Design: cfweb