Le limitazioni intervenute durante il lockdown e recentemente allentate hanno sicuramente avuto un notevole impatto sulle attività di revisione, e in particolar modo sulla fase “esecutiva”, ossia quella fase direttamente successiva all’identificazione dei rischi di revisione identificati che prevede la messa in piedi di una serie di test di sostanza e di conformità.
I test di sostanza sono i controlli che vengono effettuati per verificare che le asserzioni di bilancio siano state correttamente applicate, mentre i test di conformità sono quelle procedure messe in piedi per verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
Una delle limitazioni che le misure restrittive potrebbero aver apportato all’attività di revisione è certamente connessa all’impossibilità di effettuare le conte fisiche delle giacenze di magazzino nonché la verifica tangibile di assegni, contanti e cambiali. Vista la limitazione alla possibilità di effettuare tali attività in sede il revisore dovrà procedere attraverso l’espletamento di misure alternative di verifica che possano attestare la presenza o l’eventuale uscita dei beni dal compendio aziendale (ad es. verifica dell’ordine d’acquisto, della bolla d’accompagnamento, del documento di uscita, di quello relativo al collaudo ecc..) nonché, per quanto concerne ad esempio gli assegni, attraverso l’analisi dei documenti di supporto all’incasso degli stessi (ad es. distinta di incasso, scansioni dei documenti, ecc.). La logica quindi è, visto che l’attività di revisione non ha goduto di alcun tipo di “attenuazione” con riferimento all’estensione delle verifiche da effettuare, cercare di riprogrammarne le modalità di effettuazione alla luce delle limitazioni in essere.
Qualora poi, nel caso in cui l’esercizio sociale abbia chiuso durante la fase di lockdown, la società non abbia rinviato la conta del magazzino, il revisore, non avendo avuto modo di essere presente alla conta dovrà effettuare la verifica della consistenza fisica ad una data successiva, ad esempio alla data attuale, essendo stata ripristinata la possibilità di effettuare spostamenti.
Ricordiamo infatti che l’ISA 501 richiede, qualora la voce di magazzino risulti essere una voce rilevante all’interno del bilancio, che vengano effettuati i controlli sulle istruzioni e le procedure della direzione per la rilevazione ed il controllo della conta fisica da parte dell’impresa, nonché richiede l’osservazione dello svolgimento della conta fisica, oltreché ovviamente ispezioni e conte di verifica. È ovvio che laddove un’impresa si sia adeguatamente e tempestivamente dotata di opportuni mezzi tecnologici, rendendo possibile al revisore assistere alla conta delle giacenze “in streaming” non si pongono particolari problemi di accertamento, tranne il fatto che poi si dovrà effettuare un controllo effettivo del magazzino. Anche in questo caso sarà necessario tuttavia valutare l’adeguatezza dei sistemi tecnologici per garantire che permettano al revisore di avere contezza di tutte le procedure svolte in sede di conta e, nondimeno, di verificare la disposizione interna.
Nel caso in cui il revisore dovesse rendersi conto di non essere stato in grado di raccogliere adeguati strumenti probativi, dovrà, ai sensi dell’ISA 501, rilasciare un giudizio con modifica, per via delle limitazioni subite.
Altro tema riguarda l’effettuazione dei test di conformità con riferimento all’accertamento del corretto funzionamento del sistema di controllo interno. Attesa l’impossibilità di essere fisicamente presenti al momento dello svolgimento dei controlli interni, il revisore, qualora non abbia già proceduto prima della chiusura dell’esercizio alla verifica delle procedure interne di controllo, considerato che la variazione delle modalità di lavoro potrebbe aver generato nuove ed ulteriori procedure di controllo interno che richiederebbero un’adeguata verifica, dovrebbe rivedere l’estensione dei controlli di sostanza, magari ampliandone il raggio d’azione, al fine di mantenere il livello di affidabilità stabilito inizialmente.